L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 326 del 9 settembre 2020 ha spiegato che, le spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica di unità collabenti (F/2) possono fruire del Superbonus 110%.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di beneficiare del Superbonus del 110% anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”).

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Superbonus

La detrazione ammonta al 110% delle spese sostenute, ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Superbonus 110% per gli interventi su unità collabenti

Nel caso di specie, l’Istante intende realizzare sulla propria abitazione e su un edificio contiguo a questa, censito al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), alcuni interventi di ristrutturazione finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed all’efficientamento energetico.

Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare il Superbonus 110% anche alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulla unità collabente, in quanto, le disposizioni in questione non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Tuttavia, durante l’iter legislativo di conversione in legge del Decreto Rilancio, il comma 10 è stato sostituito al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Gli edifici collabenti possono fruire del Superbonus?

L’art. 119 del Decreto Rilancio dispone l’incremento al 110% della “detrazione di cui all’articolo 14” del decreto legge n. 63 del 2013.

Il co. 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ha disposto che, per gli interventi di cui ai co.da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur essendo una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Questo perchè, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti.



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