La pace fiscale 2026 permetterà di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, a patto che derivino da avvisi bonari e non da accertamenti fiscali.
Potranno accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti cosiddetti “decaduti”, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater. Sono esclusi i debiti chiesti a seguito di accertamento, anche se facevano parte delle precedenti rottamazioni. Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, anche a seguito di riammissione, per le quali al 30 settembre 2025 i pagamenti sono regolari, non potranno accedere alla nuova pace fiscale.
Il pagamento delle somme dovute può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.
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Rottamazione quinquies
La legge di Bilancio, all’articolo 23, comma 1, prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate) e 36-ter (somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni) del decreto sull’accertamento, Dpr 600/1973, e agli articoli 54-bis (liquidazione automatizzata dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate) e 54-ter (controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del decreto Iva, Dpr 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.
Il piano di pagamento si restringe, e dalle 120 rate si passa a 54 rate bimestrali, numero che tuttavia si riduce considerando il minimo di 100 euro per ciascuna delle quote dovute.
Rottamazione quinquies 2026: il calendario dei pagamenti
Molto probabilmente le domande per aderire alla rottamazione quinquies potranno essere inoltrate a partire dal 21 gennaio 2026. Il termine ultimo è il 30 aprile 2026.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate dovrà accogliere o rigettare l’istanza, comunicandolo al contribuente tramite la «Comunicazione delle somme dovute», in cui è riportato l’importo totale del debito, il numero di rate scelte per il pagamento, l’importo della singola rata e la scadenza di ognuno dei pagamenti.
Entro il 31 luglio 2026 dovrà essere pagata l’unica rata scelta oppure la prima rata del piano di dilazione richiesto.
Pagamento a rate
La rottamazione quinquies può essere dilazionata fino a un massimo di 54 rate bimestrali, in 9 anni:
- la prima scade il 31 luglio 2026;
- la seconda il 30 settembre 2026;
- la terza il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a partire dal 1 agosto 2026, gli interessi al tasso del 4% annuo.
Come si determina l’importo da versare?
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Vantaggi della Rottamazione
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- Il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter “pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta” e 48-bis “disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D. P. R. 602/1973;
- Si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ai fini del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che può essere rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
Come si paga?
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento precompilati resi disponibili, sul sito internet dell’Agente di Riscossione;
- Presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Limitatamente ai debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione agevolata:
- Alla data del 31 luglio 2026, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese e non possono essere accordate nuove dilazioni;
- Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.