Ritenuta per redditi prodotti in Italia di non residenti

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Le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici italiani da parte di soggetti esteri sono soggette all'applicazione di una ritenuta del 30% a titolo di imposta. In questo contributo andremo ad analizzare le modalità di applicazione della ritenuta e le possibilità di rimborso o di esonero dall'applicazione, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 9/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate.

Le prestazioni di servizi effettuate per conto di committenti operatori economici residenti da parte di professionisti ed imprese residenti all'estero è rilevante fiscalmente in Italia. Questo aspetto ha come implicazione principale l'applicazione di una ritenuta del 30% a titolo di imposta applicata dal committente italiano. In questo contributo andremo ad analizzare la disciplina di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/86 (TUIR), in merito all'applicazione della ritenuta del 30% da applicare sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti operatori economici italiani da parte di prestatori residenti all'estero. In pratica, tutti gli operatori domestici, sia essi imprese che professionisti, assumono la veste di sostituti di imposta per i relativi compensi erogati nei confronti di prestatori non residenti, sui quali scatta l’obbligo di operare e versare all'Erario la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta all'atto del relativo pagamento. Di seguito tutte le informazioni utili se avete percepito una prestazione di servizi da parte di un operatore economico non residente. Ritenuta del 30% per redditi corrisposti a non residenti: la ratio Quando un professionista non residente effettua una prestazione nei confronti di un committente residente in Italia il compenso concordato subisce l'applicazione di una ritenuta fiscale italiana. L'obbligo di applicazione della ritenuta in uscita discende da quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del DPR n. 600/73. Questa disposizione prevede, in via generale, per i compensi corrisposti a non residenti, in assenza di una stabile organizzazione in Italia, l'applicazione di una ritenuta sull'importo corrisposto. Ai fini di stabilire la residenza o meno nel territorio dello Stato dei soggetti occorre fare riferimento, rispettivamente, all'articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 per le persone fisiche e al successivo articolo 73, comma 3, per gli enti societari, dai quali ne discende che si considerano residenti:

Le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi del Codice civile; Le persone giuridiche che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Quindi, tutte le volte in cui ci si trova di fronte alla possibilità di erogare compensi ad un prestatore non residente ci si deve porre il problema legato all'applicazione della ritenuta sui compensi transfrontalieri erogati. Redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti Come evidenziato dai richiamati articolo 25, comma 4, del DPR n. 600/73 e articolo 23, comma 2, lettera c), del DPR n. 917/86, ne discende che le prestazioni oggetto del presente contributo interessate dalla ritenuta del 30% a titolo di imposta, si sostanziano nei servi...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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