Annullamento automatico, al 31 marzo 2023 dei ruoli affidati agli agenti della riscossione di importo fino a 1.000 euro;

Carichi considerati inesigibili e relativi ad almeno 7 anni fa (notificati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015);

Sospensione della riscossione per i debiti oggetto di stralcio fino al loro annullamento.

La Legge di Bilancio 2023 (art. 46) prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati all'Agente per la riscossione che presentano le seguenti caratteristiche:

Devono essere relativi a ruoli notificati in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

Di importo residuo, preso singolarmente, al 1° gennaio 2023, non superiore alla soglia di 1.000 euro.

L'aspetto da sottolineare è che la soglia di 1.000 euro deve essere considerata in relazione al singolo ruolo, comprensivo di capitale, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che risultino non pagati alla data di entrata in vigore della norma. Si tratta di uno degli strumenti legati alla c.d. "pace fiscale" che sarà applicato nel 2023. La ratio della norma è quella di andare ad annullare automaticamente i ruoli di piccola entità considerati ormai inesigibili dall'Amministrazione finanziaria.

Come verificare se i carichi rientrano nell'annullamento automatico?

Il contribuente che intenda andare a verificare se il ruolo rientri nella procedura di annullamento automatico deve andare a verificare se:

La data di notifica del ruolo (anche contenuto in una cartella di pagamento) è stato notificato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (quindi vecchie di almeno 7 anni rispetto al 2023), mentre in caso di accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, è necessario verificare la data di trasmissione del flusso di carico, che è successiva alla notifica di tali atti;

Che l'importo dell'imposta a titolo di capitale, degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultino di importo non superiore a 1.000 euro alla data di entrata in vigore della norma.

Deve essere evidenziato che l'annullamento riguarda sia i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento, sia i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS (atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010).

Quali sono gli agenti della riscossione oggetto di questa disposizione?

Per quanto riguarda gli agenti della riscossione questa procedura riguarda esclusivamente gli importi a debito detenuti in carico da:

Agenzia delle Entrate Riscossione;

Riscossione Sicilia Spa, essendo questa considerata Agente della riscossione (art. 3 del D.L. n. 203/2005).

Rimangono, invece, esclusi dalla disposizione i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (ad esempio le riscossioni autonome effettuate dai Comuni) e qu...

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