L’agevolazione legata ai lavoratori impatriati è disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23. La norma, in vigore dal 2024, prevede tra i requisiti previsti il rispetto di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione del lavoratore. Sul punto, sono rilevanti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha ammesso la possibilità di fruire del regime anche in assenza di diploma di laurea, in caso di dimostrazione di esperienza specialistica pluriennale, dimostrabile.
Impatriati con elevata qualificazione e specializzazione
Il requisito che andiamo ad approfondire è quello previsto dalla lettera d) del citato art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 209/23, il quale subordina i benefici al “possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.
Sul punto, il primo riferimento di prassi può essere dato dalla Circolare 17/E/2017 (§ 3.2) dell’Agenzia delle Entrate la quale riprende quanto indicato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che di seguito riportiamo.
Lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione deve farsi riferimento al D.Lgs. n. 108/12 che ha inserito nel D.Lgs. n. 286/98 (recante il Testo unico sull’immigrazione) l’art. 27-quater, che, per effetto delle modifiche successivamente apportate dal D.Lgs. n. 152/23, definisce “altamente qualificati” i lavoratori che “alternativamente” sono in possesso:
- Di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore. Inoltre, l’attività concretamente esercitata deve rientrare nei seguenti livelli previsti dalle classificazioni ISTAT:
- 1 – legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
- 2 – professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
- 3 – professioni tecniche della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- Dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.
- Di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
- Di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu Ue, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Per il conseguimento di un titolo di istruzione superiore questo deve essere rilasciato da un’istituzione riconosciuta nel paese in cui è stato conseguito. Non è obbligatorio avere un master o un dottorato, ma è fondamentale che il titolo dimostri una formazione accademica adeguata.
Nel link seguente il file contenente il dettaglio dei vari livelli ISTAT di qualifica professionale superiore che vengono indicati dalla norma.
La qualifica professionale attestante l’esperienza apre ai non laureati
In merito al requisito in commento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti con due risposte ad interpello, la numero 71 e 74 del 2025. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, sebbene la norma richiamata riguardi i lavoratori “stranieri”, il richiamo operato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 deve intendersi riferito ai requisiti relativi al possesso, alternativo, di un titolo di istruzione o di una qualifica professionale.
Sulla base di quanto indicato, la risposta ad interpello n. 71/E/25 ha quindi confermato, con riferimento al caso di un lavoratore privo di un titolo di laurea ma con anni di esperienza professionale nel settore del project management con mansione rientrante nel livello 2 della classificazione ISTAT, che il titolo di istruzione superiore sia, ai fini agevolativi, alternativo al possesso di una qualifica professionale.
Dello stesso tenore anche la risposta ad interpello n. 74/E/25, riguardante un lavoratore, specialista informatico, non in possesso del diploma di laurea. L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di fruizione del regime agevolato dei lavoratori impatriati da parte del lavoratore: “in possesso di un’esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25”.
Risulta quindi superata la linea interpretativa della Circolare n. 17/E/17 riguardante la precedente formulazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, per cui i benefici erano negati in capo a un lavoratore con indubbia preparazione tecnica, non avente però un percorso di istruzione superiore.
Nel nuovo regime, invece, sono ammessi nel novero dei lavoratori altamente qualificati coloro che, pur in assenza di un titolo di istruzione superiore, abbiano una qualifica professionale attestata dall’esperienza, e non necessariamente da certificazioni. Il nuovo orientamento sembrerebbe essere dipeso proprio dalla formulazione del già citato art. 27-quater del D.Lgs. n. 286/98 che, come detto, oggi attribuisce in modo espresso carattere alternativo alle circostanze – laurea o esperienza professionale – che portano a fare rientrare il lavoratore tra quelli qualificati (cosa che, invece, non avveniva quando è stata emanata la precedente Circolare n. 17/E/17).
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’attuale formulazione del regime impatriati, possono rispettare il requisito di elevata qualificazione e specializzazione, alternativamente:
- I soggetti in possesso di un titolo di laurea almeno triennale;
- I soggetti in possesso di una qualifica professionale attestata dall’esperienza, e non necessariamente da certificazioni (laurea triennale).
Di fatto, quindi, la nuova formulazione dell’art. 27-quater del D.Lgs. n. 286/98 rende possibile l’applicazione dell’agevolazione anche ai soggetti che non sono in possesso di una laurea. Tuttavia, è necessario essere in possesso di una qualifica professionale attestata dall’esperienza.
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