L’agevolazione legata ai lavoratori impatriati in Italia, in vigore a partire dai rientri effettuati nel 2024, disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23, prevede il rispetto di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione dei lavoratori. Dopo aver riepilogato, brevemente, tutti i requisiti dell’agevolazione ci concentriamo sull’elevata qualificazione e specializzazione dell’attività.
Impatriati con elevata qualificazione e specializzazione
Sono agevolati i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/86, entro il limite di 600.000 euro (annui) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle condizioni di seguito riportate.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi (complessivamente per 5 anni). Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno quattro anni consecutivi al trasferimento il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio di cui al comma 1, lettera a). Per il momento il riferimento è per i soli cittadini italiani, senza alcun riferimento a cittadini stranieri.
Tutto questo è possibile a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:
- I lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
- L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
- I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Focus sui requisiti di elevata specializzazione e qualificazione
La principale novità di questa agevolazione (rispetto alla versione precedente) riguarda i requisiti di elevata specializzazione e qualificazione che deve avere il lavoratore. Il riferimento può essere dato dalla Circolare 17/E/2017 (§ 3.2) dell’Agenzia delle Entrate la quale riprende quanto indicato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che di seguito riportiamo.
Lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:
- Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore. Inoltre, l’attività concretamente esercitata deve rientrare nei seguenti livelli previsti dalle classificazioni ISTAT:
- 1 – legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
- 2 – professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
- 3 – professioni tecniche della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.
Per il conseguimento di un titolo di istruzione superiore questo deve essere rilasciato da un’istituzione riconosciuta nel paese in cui è stato conseguito. Non è obbligatorio avere un master o un dottorato, ma è fondamentale che il titolo dimostri una formazione accademica adeguata.
Nel link seguente il file contenente il dettaglio dei vari livelli ISTAT di qualifica professionale superiore che vengono indicati dalla norma.
Conclusioni
Non vi sono dubbi sul fatto che il Governo abbia deciso di mettere una stretta sulle agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori. Dal 2024 possono accedere a questa agevolazione soltanto lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (o assimilato) o autonomo (pare non vi sia più traccia del reddito di impresa).
Tali lavoratori saranno chiamati a verificare la presenza della qualificazione lavorativa o della specializzazione, aspetto non sempre semplice da verificare e saranno chiamati a verificare un periodo all’estero di almeno 3 anni ed un mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni. In caso contrario è prevista la restituzione dell’imposta non versata e l’applicazione di sanzioni ed interessi.
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