Il versamento dell’imposta di soggiorno è regolata dall’art. 4 del D. Lgs. numero 23 del 14 marzo 2011. La normativa ci indica chi sono i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno e quali sono i comportamenti da tenere ai fini del corretto versamento dell’imposta presso il Comune di ubicazione dell’immobile.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla stipulazione dei contratti di locazione. 

La normativa prevede che l’imposta di soggiorno debba essere versata al Comune anche nel caso delle locazioni brevi, qualora l’immobile sia gestito da un soggetto diverso dal proprietario ovvero da:

  • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Anche per questi soggetti la scadenza dell’invio dell’imposta di soggiorno delle locazioni da loro gestite, dovrà avvenire entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla chiusura del contratto. 

Ricordiamo come l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno ricade su coloro che effettivamente percepiscono il canone di locazione e quindi trattengono o riscuotono direttamente l’imposta di soggiorno che a loro volta dovrà essere versata nelle casse del Comune. 

Delibere comunali

L’imposta di soggiorno per le locazioni brevi per finalità turistica, è prevista qualora sussista un regolamento Comunale che ne abbia predisposto l’effettivo versamento. Spetta ad ogni Comune deliberare circa l’importo dell’imposta di soggiorno per singolo pernottamento, e quali sono i casi in cui l’imposta non sia prevista. 

Definizione locazione breve

Quando parliamo di locazione breve per finalità turistica facciamo riferimento ad un contratto di locazione di durata inferiore a 30 giorni per i quali non vige l’obbligo di registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate. 

Sono stipulati dalle persone fisiche che non esercitano tale attività come attività d’impresa. 

Il proprietario di un immobile o il gestore dell’immobile che percepisce il canone di locazione delle locazioni brevi, dovrà trattenere dal canone ricevuto la somma pari all’imposta di soggiorno da versare per la singola persona per il numero di pernottamenti effettuati.

I casi di esonero dal versamento dell’imposta di soggiorno per locazioni turistiche

Solitamente ogni Comune predispone un proprio regolamento all’interno del quale troviamo gli articoli che definiscono l’imposta, le modalità di versamento e i soggetti obbligati. 

Ogni Comune può predisporre l’esenzione totale o parziale dal pagamento dell’imposta per determinate categorie di soggetti, solitamente troviamo all’interno delle delibere le seguenti esenzioni:

  • I minori dai 10 ai 16 anni, talvolta anche chi ha compiuto il 18esimo anno di età;
  • I malati o disabili e chi li assiste nel pernottamento;
  • Gli autisti e accompagnatori turistici;
  • Le forza armate;
  • I residenti del comune.

In questi casi se ad esempio l’imposta di soggiorno del Comune di Follonica, provincia di Grosseto, sia pari ad 1,00 euro questa potrebbe essere in misura minore per alcune di queste categorie o completamente esente. 

Quanto costa l’imposta di soggiorno nei vari Comuni?

Il D.Lgs. 14 marzo 2911 n. 23 sancisce dei vincoli in merito al prezzo che i singoli Comuni possono attuare per riscuotere l’imposta di soggiorno. Il D.Lgs ci dice che la tassa di soggiorno bisogna applicarla «secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno» da questo si evince come il pernottamento possa avere una fascia di prezzo che va da 1 a 5 euro, con l’unica eccezione per il Comune di Roma, la cui tassa di soggiorno può arrivare a costare fino a 7 euro per pernottamento. 

Come si comunica all’Agenzia delle Entrate l’imposta versata? 

La dichiarazione relativa ai versamenti delle imposte di soggiorno riscossi per l’anno 2022, devono essere dichiarati mediante modalità telematica utilizzando il sistema online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 30 Giugno 2023.

Dopo aver effettuato l’accesso al portale istituzionale, sarà necessario procedere con il seguente percorso:

  • da “Servizi”;
  • selezionare la voce “dichiarazioni”;
  • e scegliere, infine, “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.

Durante la compilazione della dichiarazione, sarà necessario indicare l’ammontare totale di versamenti effettuati al Comune. 

La dichiarazione si suddivide in sezioni che riguardano:

  • I dati anagrafici del gestore della struttura 
  • I dati della struttura o immobile dato in locazione 
  • Il valore dell’imposta di soggiorno per pernottamento 
  • I numeri dei soggetti che hanno pernottato nella struttura o immobile

È importante conservare tutti i documenti e le ricevute relativi alle transazioni di locazione breve, nonché alle dichiarazioni e ai pagamenti effettuati, gli stessi potrebbero essere richiesti in futuro per eventuali controlli o verifiche.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate potrebbe emettere ulteriori disposizioni o aggiornamenti sulle procedure relative all’imposta di soggiorno. È quindi consigliabile tenersi aggiornati sulle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia o consultare un professionista fiscale per informazioni più specifiche e aggiornate sulla tua situazione.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, si sarà puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, mentre per l’omesso, o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Ricordiamo che al termine dell’invio della dichiarazione sarà possibile visionare le ricevute di invio della propria area personale, le quali rimarranno a disposizione del gestore per eventuali successivi controlli.

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