Metodo del patrimonio netto

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    Le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio generale del costo, attraverso il metodo del patrimonio netto (c.d. “equity method“). Questo criterio di valutazione determina l’importo della partecipazione detenuta in relazione al corrispondente importo della quota di patrimonio netto relativo della società partecipata. Il riferimento temporale della valutazione può essere alla data di acquisizione della partecipazione o risultante dall’ultimo bilancio. Tale valore deve essere aggiornato nel tempo per tenere in considerazione dell’effetto negativo:

    • Della distribuzione di dividendi;
    • Di possibili rettifiche contabili previste dai principi di redazione del bilancio consolidato e da quelle connesse al rispetto dei principi di cui agli art. 2423 e 2423-bis del c.c.

    Quando si utilizza il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate?

    L’utilizzo del metodo del patrimonio netto è utilizzato prevalentemente per la valutazione di partecipazioni detenute in società controllate, in quanto in grado di riflettere l’effettivo valore di patrimonio netto della società controllata, per la quale l’obiettivo non è speculativo ma, piuttosto, strategico.

    La ratio di questo criterio di valutazione è quella di riflettere nel bilancio della controllate il valore effettivo del patrimonio netto detenuto nella controllante, come si fosse all’interno di un bilancio consolidato. Per questo è un metodo sovente utilizzato nei gruppi di imprese per fornire agli stakeholder aziendali un valore del gruppo maggiormente tendente ai reali valori. Infatti, l’applicazione dell’ordinario criterio del costo (alternativo al patrimonio netto per le partecipazioni in controllate o collegate) presenta dei limiti legati alla rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del gruppo, in quanto il valore della partecipazione rimane del tutto slegato rispetto all’andamento economico della partecipata (ci si basa solo sul costo).

    Deve, comunque, essere tenuto in considerazione che, vi sono delle circostanze in cui è sconsigliabile applicare questo metodo di valutazione delle partecipazioni societarie. Si tratta delle seguenti casistiche:

    • La presenza di elementi che possono condizionare, in modo rilevante, la partecipazione. Il riferimento è, ad esempio, a fattispecie che riguardano il possibile rimpatrio di capitali investiti e di dividendi;
    • L’assoggettamento della controllata a procedure concorsuali o liquidatorie, che costituisce, di fatto, un impedimento all’esercizio del controllo effettivo.

    Quali sono le condizioni di applicazione di questo metodo?

    Il metodo del patrimonio netto è un metodo di valutazione delle partecipazioni societarie immobilizzate in imprese controllate o collegate. Per poterlo concretamente applicare, al momento della redazione del bilancio, quindi, per la valutazione delle partecipazioni al termine dell’esercizio è necessario che:

    • Vi sia la coincidenza tra i periodi di imposta tra l’impresa controllante e le controllate. Occorre, infatti, prestare riferimento al bilancio d’esercizio approvato dalla partecipata, relativo alla stessa data di quello della partecipante: in mancanza di approvazione, è, tuttavia, ammessa la possibilità di considerare il progetto di bilancio redatto dall’organo amministrativo (OIC 17, par. 164). Nella fattispecie di una divergenza tra le date di chiusura degli esercizi della controllata e della partecipante è necessario fare riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui data di chiusura coincida con quella della società partecipante (OIC 17). Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell’esercizio è diversa da quella di riferimento del bilancio della partecipante, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa, purché risultino rispettate le seguenti condizioni, ovvero che la differenza di periodi:
      • Non ecceda i tre mesi. Nel caso in cui la differenza comprenda un periodo di tempo superiore, è necessario che gli amministratori della controllante richiedano agli amministratori della partecipata la predisposizione di un bilancio straordinario, determinante ai fini della valutazione delle azioni o quote;
      • Deve essere mantenuta costante nel tempo;
      • Deve essere indicata nella nota integrativa della partecipante, così come gli effetti delle operazioni e degli eventi significativi, successivi alla data del bilancio della collegata.

    Prima applicazione del metodo del patrimonio netto: il confronto iniziale tra costo e patrimonio netto

    La contabilizzazione iniziale con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni immobilizzate prevede l’iscrizione al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Tuttavia, sin dalla acquisizione della partecipazione si deve effettuare un confronto tra il suddetto costo ed il valore del patrimonio netto della partecipata. Al momento dell’iscrizione iniziale, è opportuno confrontare il costo di acquisto con il patrimonio netto della partecipata al momento della data di acquisizione (oppure il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio).

    Quando il costo d’acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina una differenza inizialepositiva o negativa, che deve essere trattata contabilmente in modo analogo alle differenze iniziali da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato.

    Ai fini dell’iscrizione della partecipata nello Stato patrimoniale della partecipante occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa. In presenza di una differenza iniziale positiva (quando cioè il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), la differenza iniziale positiva (quando non riconducibile ad un cattivo affare), è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello Stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto.

    Quindi, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell’attivo della partecipante purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento.

    In presenza di una differenza iniziale negativa (costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:

    • la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, una “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite“, indistribuibile;
    • la differenza iniziale negativa è dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria extracontabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri.

    Il metodo del patrimonio netto nelle valutazioni di fine esercizio

    fine esercizio le partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere valutate per considerare l’effetto delle variazioni del patrimonio netto della partecipata indotte dal risultato economico di esercizio e da eventuali altre variazioni patrimoniali dirette.

    In linea generale, il metodo del patrimonio netto è applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. Nel caso in cui le date di riferimento dei bilanci della partecipante e delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto divergano, gli amministratori della partecipante richiederanno alla partecipata di redigere un bilancio straordinario la cui data di chiusura coincida con quella del bilancio della partecipante.

    Poiché il metodo del patrimonio netto per le partecipazioni immobilizzate deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l’applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili:

    • Rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante;
    • Rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano;
    • Rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni inter-societarie;
    • Rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;
    • Rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante.

    Nella logica di valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo del patrimonio netto, il risultato di esercizio della società partecipata, rettificato come sopra descritto, determina una variazione nel valore della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante, proprio per assicurare che il valore di quest’’ultima sia pari, ad ogni momento, alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata. Per cui se il risultato di esercizio della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto è positivo (negativo) si avrà un incremento (decremento) del valore della partecipazione.

    Il principio contabile OIC 17, stabilisce che l’obbligo di accantonamento ad una “riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni” da applicazione del metodo del patrimonio netto. Pertanto:

    • Se l’utile d’esercizio della partecipante è superiore alla rivalutazione, quest’ultima è soggetta al divieto di distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del bilancio la rivalutazione di deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile;
    • Se l’utile d’esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione, l’importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all’utile d’esercizio della partecipante;
    • Se il Conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede all’accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la perdita propria della partecipante. Con tale regola si evita in ogni caso che possa essere distribuita sotto forma di utile la rivalutazione derivante dal metodo del patrimonio netto.

    Tale riserva può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

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