Cessione del credito

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    La cessione del credito è un accordo in cui un soggetto (c.d. cedente) trasferisce un credito in modo parziale o totale ad un altro soggetto (c.d. cessionario).

    Nello specifico, l’art. 1260 del Codice Civile dispone che:

    “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.

    La cessione del credito può essere:

    • Pro soluto: il cedente non risponde dell’inadempienza del debitore, ma solo dell’esistenza del credito
    • Pro solvendo: il cedente risponde anche dell’inadempienza del debitore.

    La cessione può essere totale o parziale e riguarda i crediti di varia natura, come crediti commerciali, finanziari o fiscali. In ambito finanziario, viene spesso utilizzata per la gestione del rischio di credito e la liquidità. La cessione del credito è regolata da normative specifiche che variano a seconda della giurisdizione.

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    Federico Migliorini
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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