La cessione del credito è un accordo in cui un soggetto (c.d. cedente) trasferisce un credito in modo parziale o totale ad un altro soggetto (c.d. cessionario).
Nello specifico, l’art. 1260 del Codice Civile dispone che:
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
La cessione del credito può essere:
- Pro soluto: il cedente non risponde dell’inadempienza del debitore, ma solo dell’esistenza del credito
- Pro solvendo: il cedente risponde anche dell’inadempienza del debitore.
La cessione può essere totale o parziale e riguarda i crediti di varia natura, come crediti commerciali, finanziari o fiscali. In ambito finanziario, viene spesso utilizzata per la gestione del rischio di credito e la liquidità. La cessione del credito è regolata da normative specifiche che variano a seconda della giurisdizione.