I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità per le società non residenti di inviare la fattura elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI).
La fattura elettronica presenta numerosi vantaggi rispetto alla fattura cartacea, sia per i soggetti emittenti che per quelli riceventi, tra cui la semplificazione del processo di emissione, trasmissione e ricezione, fino alla maggiore tracciabilità e trasparenza.
Alcuni aspetti restano però non coperti da normativa o da interpretazioni ufficiali, dando adito a dubbi e incertezze. A tal proposito un interrogativo è sorto da parte delle società non residenti in Italia, che hanno presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per ricevere delucidazioni in merito alla possibilità di avvalersi anch’essi del SDI per l’invio della fattura elettronica. La risposta dell’Ade è stata affermativa.
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Fattura elettronica tramite Sdi: cosa sapere
Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- Ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
- Effettuare controlli sui file ricevuti;
- Inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
La fattura elettronica va sempre inviata ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti è considerata non emessa. Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura. I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.
Quali controlli esegue il Sdi sulla fattura elettronica?
Il Sdi esegue una serie di controlli sulla fattura elettronica, che possono essere così schematizzati:
- Verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva;
- Verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria;
- Verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo ‘Codice Destinatario’;
- Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro).
I non residenti possono avvalersi del Sdi per inviare la fattura elettronica?
Di recente alcune società non stabilite in Italia si sono poste il problema di poter inviare la fattura elettronica ai propri clienti avvalendosi del Sdi. L’interrogativo è stato rivolto all’Agenzia delle Entrate. La questione è stata così affrontata nell’interpello n. 58 del 4 marzo scorso, in cui l’amministrazione finanziaria ha dato risposta affermativa, ammettendo la procedura via Sdi anche per i documenti contabili non rilevanti ai fini Iva e fornendo così alcune importanti indicazioni.
Le incertezze dell’interpellante si fondavano sulle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, articolo 17, del Dpr 633/72, che per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia obbligano i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti a emettere fatture nei confronti di cessionari/committenti se sono privati o non residenti, mentre lo vietano quando chi acquista beni o commissiona servizi è un operatore economico italiano. Quest’ultimo, infatti, è il debitore dell’imposta e, come tale, deve predisporre un’autofattura e assolvere l’Iva mediante il meccanismo del ‘reverse charge’.
Va precisato che in realtà per le operazioni B2B l’agenzia delle Entrate ha ammesso già da tempo la possibilità di emettere documenti contabili simili alle fatture, ma non aventi la stessa natura, da parte dei rappresentanti fiscali; e per evitare qualsiasi equivoco sulla natura del documento, ha preteso che venisse riportata una locuzione che fosse impostata in questo modo: “l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972.”
Ad aver chiarito i dubbi in questo senso era stata a suo tempo la risoluzione 89/E del 25 agosto 2010, dove si ammetteva che in relazione a una cessione interna “il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’Iva, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente”. Tuttavia, queste istruzioni valgono solo per i documenti cartacei, mentre nel quesito che è stato posto di recente all’amministrazione finanziaria si chiede se questi documenti contabili possano essere elettronici e transitare dallo Sdi, in modo che l’impresa cliente possa scaricarli dal proprio cassetto fiscale.
Il dubbio si fondava anche sul fatto che in merito l’Agenzia delle Entrate non si era mai pronunciata, e sulla questione andava messo un punto fermo. Finora l’Ade si era limitata solo a riconoscere come possibile da parte del rappresentante fiscale l’emissione delle fatture elettroniche (circolare 14/E/2019).
Fine delle incertezze per i non residenti
Grazie alle indicazioni contenute nell’interpello n. 58 ora non ci sono più incertezze dato che ai rappresentanti fiscali, e ovviamente a quelli semplicemente identificati, non è impedito fruire della trasmissione telematica di documenti contabili e delle fatture elettroniche, anche se – come rimarca l’Agenzia in calce alla risposta 58/23, «la modalità di documentazione “ordinaria” per i soggetti non residenti/stabiliti in Italia è tuttora quella extra Sdi».
Per quanto riguarda la materiale predisposizione del documento contabile, le Entrate rinviano alle Specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo 89757 del 30 aprile 2018, con successive modificazioni, e alla ‘Guida alla compilazione FE ed esterometro, limitandosi a chiarire come il documento da trasmettere dovrà contenere la partita Iva italiana aperta tramite identificazione diretta ex articolo 35-ter del decreto Iva, ovvero del rappresentante fiscale che cura materialmente gli adempimenti, e inoltre dovrà contenere il codice natura “N2.2 non soggette – altri casi”.
Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito un dubbio: le società non residenti in Italia possono avvalersi del Sistema di Interscambio (SDI) per l’invio della fattura elettronica?
La risposta dell’Ade è stata esaustiva, ammettendo la procedura via Sdi anche per i documenti contabili non rilevanti ai fini Iva. Per tutti i dettagli del caso l’amministrazione rinvia poi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo 89757 del 30 aprile 2018.