Il Decreto Omnibus introduce una franchigia del 5% sui disallineamenti tra pagamenti POS e scontrini telematici. Scopri il calcolo
Un’importante novità del Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) introduce una franchigia del 5% per correggere le incongruenze formali tra incassi elettronici e corrispettivi telematici. Ecco la formula di calcolo, le sanzioni azzerate e le cautele necessarie nei controlli a lungo termine.
L’integrazione obbligatoria tra i terminali POS e i registratori telematici (RT) ha rappresentato un passo decisivo per il contrasto all’evasione fiscale, producendo un significativo aumento della base imponibile emersa. Tuttavia, la rigidità del sistema sanzionatorio ha spesso punito con severità anche micro-blackout tecnici, errori di battitura o semplici disallineamenti operativi commessi in buona fede dagli esercenti durante i momenti di massima affluenza.
Per correggere questa sproporzione, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 33 del Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), modificando sia il D.Lgs. 471/1997 sia il Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Viene così introdotta una franchigia del 5% che agisce come vero e proprio “scudo” contro le penali automatiche in presenza di lievi discrepanze.

Come funziona la franchigia del 5%: il calcolo sulle operazioni
La norma stabilisce che le sanzioni non si applicano se lo scostamento tra le transazioni elettroniche accettate dal POS e quelle memorizzate dal registratore telematico rimane pari o inferiore al 5%.
È fondamentale evidenziare che la tolleranza si calcola sul numero delle operazioni quotidiane e non sul volume dei ricavi in euro.
La formula per verificare lo scostamento:
% Scostamento = (Transazioni POS non associate allo scontrino / Transazioni POS totali) × 100
Per comprendere l’impatto pratico della norma, occorre tenere presenti due regole cardine:
- Azzeramento giornaliero: Il calcolo viene effettuato su base quotidiana. Ogni giornata “fa storia a sé” e non è possibile compensare gli errori facendo una media settimanale o mensile.
- Assenza di danno erariale: Lo scudo si attiva solo per le incongruenze formali che non alterano la base imponibile e non impattano sul corretto versamento dell’IVA.
Quali sanzioni vengono annullate e come si salva la licenza
L’introduzione della soglia del 5% offre una tutela a doppio livello per commercianti e professionisti:
- Annullamento delle sanzioni amministrative: In regime ordinario, l’omessa, incompleta o errata trasmissione dei corrispettivi comporta una sanzione di 100 euro per singola violazione (fino a un massimo di 1.000 euro a trimestre). Restando sotto la soglia del 5%, la penale viene azzerata;
- Protezione dalla sospensione dell’attività: La disciplina generale prevede la chiusura temporanea del negozio (da 3 giorni a un mese, o fino a 6 mesi per importi contestati superiori a 50.000 euro) qualora vengano contestate 4 distinte violazioni nell’arco di un quinquennio. Gli errori formali rientranti nella franchigia del 5% vengono “sterilizzati” e non contano ai fini del raggiungimento del tetto delle quattro violazioni.
I limiti della norma: l’incognita dei volumi d’affari
Nonostante la misura sia stata accolta favorevolmente dalle categorie economiche, il meccanismo basato unicamente sul numero di operazioni presenta risvolti paradossali da valutare con attenzione:
- Attività ad alti volumi (es. bar e tabacchi): Un esercizio con centinaia di transazioni giornaliere beneficia di un margine ampio, potendo assorbire diversi errori di battitura senza superare il 5%.
- Attività a bassi volumi ed elevato valore (es. boutique o gioiellerie): Chi effettua pochissime vendite al giorno rischia di superare il limite del 5% anche a fronte di un unico disguido tecnico sul POS, vedendo decadere integralmente la tutela della franchigia.
Inoltre, la norma prescinde dal valore economico dell’omissione: saltare l’unico scontrino ad alto importo della giornata può far rimanere l’esercente sotto la soglia percentuale numerica, ma genera un danno erariale che il Fisco potrebbe comunque contestare in sede di verifica sostanziale.
Controlli incrociati mensili e trimestrali
Lo “scudo giornaliero” del 5% protegge dagli automatismi sanzionatori immediati a fine giornata, ma non esonera gli esercenti dai controlli cumulativi a medio-lungo termine.
Gli istituti bancari inviano periodicamente i flussi finanziari dei POS all’Anagrafe Tributaria. Qualora l’Agenzia delle Entrate riscontri, su base mensile o trimestrale, un volume di incassi elettronici superiore a quanto certificato dai registratori telematici, è probabile l’invio di lettere di compliance o inviti al contraddittorio.
In questi casi, la discrepanza complessiva può essere perfettamente lecita e giustificabile da fattori quali:
- Fatture elettroniche emesse con incasso differito tramite POS;
- Pagamenti ricevuti a titolo di acconto per servizi da rendere in futuro;
- Gestione e incasso di gift card;
- Sfasamenti temporali di accredito bancario a cavallo del fine mese.
Il consiglio per i contribuenti e i loro consulenti: È indispensabile mantenere una rigorosa riconciliazione periodica tra gli estratti conto bancari del POS e i report di chiusura cassa, conservando la documentazione idonea a giustificare eventuali disallineamenti di periodo.