Contributi figurativi: accredito d'ufficio o su domanda, calcolo della retribuzione e procedura per cariche elettive e sindacali.
I contributi figurativi coprono periodi di assenza dal lavoro senza versamenti effettivi. Non tutte le prestazioni pensionistiche li computano allo stesso modo: la pensione anticipata ammette un limite massimo, e per alcune categorie di eventi l’accredito richiede una domanda specifica entro termini perentori.
I contributi figurativi sono un accredito convenzionale di contributi previdenziali, a carico della gestione di competenza, riconosciuto senza onere per il lavoratore nei periodi in cui l’attività è sospesa, ridotta o assente per eventi tutelati dalla legge (malattia, maternità, disoccupazione, aspettativa sindacale o per cariche elettive, tra gli altri). Sono utili, salvo eccezioni previste dalla legge, sia al diritto sia alla misura della pensione. L’accredito avviene d’ufficio quando l’INPS dispone già dei dati, oppure su domanda dell’interessato quando l’evento si colloca fuori da un rapporto di lavoro o non è coperto da dichiarazione automatica del datore di lavoro.

Accredito d’ufficio e su domanda: quali eventi
La distinzione tra le due modalità dipende da chi dispone dei dati necessari all’accredito. Dal 2013 l’INPS procede in via automatica per gli eventi di cui è già a conoscenza (circ. INPS 24.1.2013 n. 11). Per gli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo, o riferiti ad anni per i quali non era prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro, l’interessato deve invece presentare apposita domanda alla gestione previdenziale di competenza.
| Evento | Tipo di accredito | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Isopensione | D’ufficio | — |
| Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria (CIGS) | D’ufficio | — |
| Contratti di solidarietà difensivi | D’ufficio | causale CIGS |
| Integrazioni salariali (Fondi di solidarietà, FIS, Fondi bilaterali) | D’ufficio | — |
| Disoccupazione indennizzata (NASpI) | D’ufficio | — |
| Pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa | D’ufficio | — |
| Assegno di invalidità | D’ufficio | — |
| Assistenza antitubercolare | D’ufficio | — |
| Lavori socialmente utili | D’ufficio | — |
| Servizio militare o servizio civile obbligatorio | Su domanda | art. 49 L. 153/69 |
| Malattia (minimo 7 giorni, massimo 22 mesi di copertura) | Su domanda | art. 1 co. 1 DLgs. 564/96 |
| Congedo di maternità e congedi del padre | Su domanda | artt. 25, 30 DLgs. 151/2001 |
| Maternità fuori dal rapporto di lavoro | Su domanda | art. 25 co. 2 DLgs. 151/2001 |
| Congedo parentale (entro 6 mesi o 6 anni di vita del bambino) | Su domanda | art. 35 DLgs. 151/2001 |
| Malattia del figlio entro il terzo anno di età | Su domanda | art. 25 co. 1 DLgs. 151/2001 |
| Permessi per allattamento | Su domanda | — |
| Permessi Legge 104/1992 per assistenza o per lavoratori con handicap grave | Su domanda | L. 104/1992 |
| Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali | Su domanda | art. 31 L. 300/70; art. 3 DLgs. 564/96 |
| Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo | Su domanda | — |
| Congedo per violenza di genere | Su domanda | art. 24 co. 4 DLgs. 80/2015 |
Per gli eventi ad accredito su domanda, la normativa applicabile può inoltre richiedere una pregressa anzianità contributiva come condizione per la determinazione della retribuzione figurativa. La verifica di questo requisito dipende dalla disciplina specifica di ciascun istituto e va condotta caso per caso al momento della presentazione della domanda.
Quando la domanda di accredito rischia di essere respinta o tardiva
Alcuni errori ricorrono più spesso di altri nella presentazione delle domande di accredito figurativo, in particolare per le cariche elettive e sindacali. Tre situazioni concentrano la maggior parte dei rigetti o delle decadenze.
Nel primo caso, la domanda viene presentata senza che la carica sindacale risulti da un atto scritto e da un’investitura formale conforme allo statuto dell’organizzazione. L’INPS, con il messaggio 21.11.2025 n. 3505, ha chiarito che il riconoscimento dipende dalla sola regolarità formale dell’investitura, non dall’attività concretamente svolta: un incarico di fatto, privo di provvedimento scritto o non conforme allo statuto, non è sufficiente. Lo stesso principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 3853/2023.
Nel secondo caso, l’istanza viene inoltrata in una forma diversa da quella telematica, ad esempio via email o a mezzo posta ordinaria. L’INPS ha rimarcato che le domande presentate in forma diversa da quella telematica non sono procedibili: l’unica via è l’accesso al Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa, oppure il Contact Center Multicanale o un Istituto di Patronato.
Nel terzo caso, la domanda arriva dopo il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’aspettativa ha avuto inizio o si è protratta. L’art. 3 del DLgs. 564/96 fissa questo termine a pena di decadenza, per ogni anno solare o frazione di esso: superato il termine, il periodo non è più recuperabile.
Modalità di accredito: a copertura, ad integrazione, ad incremento
La contribuzione figurativa può operare secondo tre modalità distinte, in base al rapporto tra il periodo assicurativo di riferimento e la contribuzione effettivamente versata in quel periodo. Nel primo caso, ad accredito a copertura, il periodo è totalmente privo di contribuzione e non risultano accreditate settimane: l’accredito figurativo copre integralmente il vuoto contributivo. Nel secondo caso, ad accredito ad integrazione, il lavoratore ha percepito una retribuzione nel periodo di riferimento, ancorché ridotta, e le relative settimane risultano già accreditate: l’accredito figurativo integra la differenza rispetto al valore pieno.
La terza modalità, ad accredito ad incremento, riguarda il settore agricolo. In questo comparto la contribuzione figurativa si aggiunge a quella già maturata secondo criteri propri della disciplina del lavoro subordinato in agricoltura, distinti da quelli applicabili agli altri settori.
Calcolo della retribuzione figurativa
Per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo attribuito a ciascuna settimana riconosciuta figurativamente corrisponde alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, per prestazione effettiva, nel mese in cui si colloca l’evento tutelato. L’art. 40 co. 1 della L. 4.11.2010 n. 183 pone questa determinazione a carico del datore di lavoro, sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi del rapporto: non della retribuzione media di un periodo più ampio, ma di quella specificamente riferita al mese dell’evento.
Tre casi seguono un criterio diverso. Per il congedo parentale fruito entro i 6 mesi o i 6 anni di vita del bambino (art. 35 co. 2 DLgs. 151/2001), per i permessi per allattamento (art. 44 co. 1 DLgs. 151/2001) e per le assenze da malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni di età (art. 44 co. 1 DLgs. 151/2001), il valore retributivo figurativo è pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento. In questi tre casi resta salva la facoltà dell’interessato di integrare la differenza rispetto alla retribuzione effettiva.
Aspettativa sindacale o politica con contratto part-time
Un problema di coordinamento specifico riguarda i lavoratori part-time collocati in aspettativa sindacale o politica che, nello stesso periodo, instaurano un secondo rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici o organizzazioni sindacali. In questa situazione spettano due accrediti distinti e cumulabili: la contribuzione figurativa relativa al part-time da cui il lavoratore è in aspettativa, e la contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente presso l’altro datore di lavoro.
Il principio, riferito ai sensi dell’art. 31 della L. 300/70, è stato confermato dall’INPS con il messaggio 21.5.2025 n. 1606 ed era già stato affermato dalla Cassazione con le sentenze 17.10.2013 n. 23615 e 3.10.2016 n. 19695. La ratio è evitare che il lavoratore part-time impegnato in attività sindacale subisca una penalizzazione previdenziale rispetto a chi svolge un solo rapporto di lavoro a tempo pieno.
Limiti ai fini della pensione anticipata e rinuncia
Ai fini del diritto alla pensione anticipata nel sistema contributivo puro, i contributi figurativi non sono sempre computabili senza limiti. Per i lavoratori privi di contribuzione accreditata al 31.12.1992, i periodi figurativi derivanti da disoccupazione e malattia non possono eccedere complessivamente 5 anni ai fini del requisito contributivo minimo richiesto. Oltre questa soglia, il periodo eccedente non concorre al raggiungimento del diritto, pur restando figurativamente accreditato per altri fini.
L’interessato ha inoltre facoltà di rinunciare ai contributi figurativi, salvo per quelli accreditabili d’ufficio in forza di norme imperative, che non sono rinunciabili (circ. INPS 24.1.2013 n. 11). La rinuncia assume rilievo pratico quando l’accredito figurativo, per un determinato periodo, risulta meno favorevole rispetto ad altra contribuzione utile ai fini pensionistici disponibile per lo stesso arco temporale.
Accredito per cariche elettive e sindacali: procedura e termine
La domanda di accredito figurativo per i periodi di aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali va presentata esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa sul sito INPS, tramite il percorso “Prestazioni e servizi” → “Servizi”. L’accesso richiede SPID almeno di Livello 2, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta di identità elettronica (CIE). In alternativa, l’interessato può rivolgersi al Contact Center Multicanale o a un Istituto di Patronato, che presenta l’istanza per suo conto tramite gli stessi servizi telematici. Il modello da compilare è l’AP121.
Alla domanda vanno allegati: il provvedimento scritto di collocamento in aspettativa non retribuita e gli eventuali provvedimenti di proroga; il modello AP123, con cui il datore di lavoro attesta lo stato di aspettativa e redige i prospetti retributivi da assumere a base per l’accredito; il provvedimento formale d’incarico sindacale, lo statuto dell’organizzazione e il modello AP124, con cui l’organizzazione sindacale attesta la natura della carica, l’articolo statutario che la prevede e la data di attribuzione.
La completezza di questi documenti condiziona l’esito della domanda: l’assenza del modello AP123 o di un provvedimento d’incarico conforme allo statuto è tra le cause più frequenti di rigetto o di rallentamento dell’istruttoria.
Domande frequenti
I contributi figurativi valgono per la pensione anticipata?
Non sempre nella stessa misura. Per chi non ha contribuzione accreditata al 31.12.1992, i periodi figurativi da disoccupazione e malattia utili al diritto alla pensione anticipata non possono superare complessivamente 5 anni. L’eventuale eccedenza resta accreditata ad altri fini, ma non concorre al raggiungimento del requisito contributivo minimo previsto dalla Legge Fornero (L. 92/2012).
I contributi figurativi riducono l’importo della pensione?
Non nella generalità dei casi, perché la retribuzione figurativa segue di norma la retribuzione normale del mese dell’evento (art. 40 L. 183/2010). Fanno eccezione congedo parentale, permessi per allattamento e malattia del figlio tra 3 e 8 anni, dove il valore è fissato al 200% dell’assegno sociale: se inferiore alla retribuzione effettiva, l’interessato può integrare la differenza.
È possibile rinunciare ai contributi figurativi?
Sì, ma non per quelli accreditati d’ufficio in forza di norme imperative, che restano obbligatori (circ. INPS 24.1.2013 n. 11). La rinuncia è utile quando l’accredito figurativo relativo a un determinato periodo risulta meno favorevole rispetto ad altra contribuzione utile ai fini pensionistici disponibile per lo stesso arco temporale.
Cosa succede se manca il modello AP123 nella domanda per cariche elettive o sindacali?
Senza il modello AP123, con cui il datore di lavoro attesta lo stato di aspettativa e i prospetti retributivi, la domanda AP121 risulta incompleta e l’istruttoria si blocca o l’istanza viene respinta. Lo stesso vale per l’assenza del modello AP124 dell’organizzazione sindacale o di un provvedimento d’incarico conforme allo statuto.
Fonti e riferimenti
- Art. 40 co. 1 L. 4.11.2010 n. 183. criterio di calcolo della retribuzione figurativa post 31.12.2004
- Art. 35 co. 2, art. 44 co. 1 DLgs. 151/2001. eccezioni al calcolo (200% assegno sociale)
- Artt. 25, 30 DLgs. 151/2001. congedi di maternità/paternità ad accredito su domanda
- Art. 49 L. 153/69. servizio militare ad accredito su domanda
- Art. 1 co. 1 DLgs. 564/96. malattia: soglia minima e copertura massima
- Art. 3 DLgs. 564/96. termine del 30 settembre per la domanda cariche elettive/sindacali
- Art. 31 L. 300/70. aspettativa per cariche pubbliche elettive/sindacali
- L. 104/1992. permessi per assistenza/handicap grave
- Art. 24 co. 4 DLgs. 80/2015. congedo per violenza di genere
- L. 92/2012 (Legge Fornero).
- Circ. INPS 24.1.2013 n. 11.
- Messaggio INPS 21.5.2025 n. 1606
- Messaggio INPS 21.11.2025 n. 3505
- Cass. Sez. Lavoro 3853/2023
- Cass. 17.10.2013 n. 23615
- Cass. 3.10.2016 n. 19695