I lavoratori che prestano la propria attività lavorativa all’interno di aziende con un elevato rischio professionale devono essere tutelati qualora si presenti un infortunio sul lavoro

Tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati nelle attività che la legge individua come rischiose devono essere assicurati; per questo motivo scatta l’obbligo di apertura della posizione Inail, con stipula del rapporto assicurativo. Un rapporto che vede alla base tre soggetti ovvero: l’ente assicuratore, il datore di lavoro e il lavoratore. 

La tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori è tutelata da numerose norme a partire dall’art. 32 della Costituzione al D.lgs 81/2008, DPR 1124/1965 e il D.lgs 38/2000.

La maggior parte della normativa sopra citata, definisce quello che è l’obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro.

In linea generale il datore di lavoro è responsabile quando omette di adottare le misure protettive comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. 

Ciò significa che il datore di lavoro oltre ad essere responsabile per l’omissione delle misure obbligatorie previste dalla legge, risulta responsabile anche qualora ci sia stata condotta colposa del lavoratore causata da distrazione del lavoratore che però poteva esser prevista dal datore di lavoro. 

Cosa significa che il datore di lavoro è responsabile per ciò che non ha previsto in materia di sicurezza?

Come abbiamo visto l’obbligo di sicurezza è trattato da varie normative, andiamo a prendere in esame l’art. 2087 c.c. secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessari a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 


Art. 2087 c.c.
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Questo articolo ci mostra chiaramente come la responsabilità datoriale si estenda anche al di là di un rischio elettivo ovvero dal semplice caso di omissione di misure di sicurezza nominate ( ossia espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante), in tal caso si omette l’applicabilità di misure di sicurezza innominate. 

Il datore di lavoro e l’onere della prova

La responsabilità del datore di lavoro non è ipotesi di responsabilità oggettiva, ma il lavoratore ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento, la sussistenza del danno e il nesso causale tra questi due elementi. 

Il lavoratore può ritenersi escluso da concorso di colpa quando emerge che il datore di lavoro ha omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure ha impartito l’ordine da cui si è verificato l’infortunio o infine ha trascurato di fornire al lavoratore infortunato un’adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; in tutti questi casi la condotta del lavoratore imprudente diviene una mera occasione dell’infortunio e risulta giuridicamente irrilevante.

Il datore di lavoro dall’altra parte dovrà provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente. 

La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo quando il danno è stato cagionato da una condotta atipica ed eccezionale del prestatore di lavoro che si pone come causa esclusiva dell’evento dannoso. 

L’obbligo di tutela per tanto non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee a eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza, o imperizia del lavoratore. 

Così ha deciso l’ordinanza della Corte di Cassazione del 26 Novembre 2021 n. 36865, la quale prevede il diritto al risarcimento del danno anche a seguito di condotta imprudente del lavoratore infortunato. 

Caso in esame

Nel caso in esame il lavoratore avrebbe abbandonato imprudentemente il luogo di lavoro uscendo da una porta secondaria dove era affisso il “divieto di accesso-uscita da utilizzare solo in caso di emergenza”

Attraversando il cortile ghiacciato il lavoratore cade, in questo modo si attiva la procedura tale che riconosce nell’accaduto il diritto di risarcimento del danno per il lavoratore, nonostante sia per negligenza, passato da una porta utilizzabile solo in caso di emergenza. 

La Corte di Cassazione ritiene che pur in presenza di un comportamento del lavoratore astrattamente non rispettoso di regole cautelari, non è comunque sufficiente da integrare gli estremi del rischio elettivo. 

In tal caso si parla di coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti da una parte il lavoratore che non avrebbe dovuto accedere dalla porta secondaria e dall’altra il datore di lavoro che avrebbe dovuto prevedere il fatto ed impedirlo adottando ad esempio misure di sicurezza idonee nel cortile che avrebbero evitato la caduta del lavoratore.

Un’ulteriore ordinanza della Corte di Cassazione 22 settembre 2021 n. 25597, si è espressa sempre in merito ad un comportamento imprudente del lavoratore che in prima battuta si era visto da prima rigettati dalla corte di merito la richiesta di risarcimento del danno, accolta invece dalla Corte di Cassazione. 

Il caso in questione vedeva un lavoratore infortunato mentre eseguiva la prestazione lavorativa ed era stato colpito dall’oscillazione delle lamiere sollevate con il carroponte, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico, da cui non si era tempestivamente allontanato. 

Anche in questo caso non è invocabile un rischio elettivo tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro/committente e l’infortunio intervenuto.

La sentenza gravata è incorsa nell’errore di diritto per violazione dell’art. 2087 c.c. in quanto ha del tutto omesso di indagare sulla “idoneità delle misure di prevenzione adottate alla datrice di lavoro e/o dalla committente a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, di notevole peso; rischio che era necessario valutare anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del lavoratore. 

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