Dal 1° gennaio 2026 scatta l’obbligo di abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, ma il collegamento sarà online. Ecco scadenze, modalità operative e sanzioni fino a 4.000 euro.
Dal 1° gennaio 2026 gli esercenti dovranno collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico tramite un servizio web dedicato, senza necessità di interventi fisici sui dispositivi. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 ottobre il provvedimento con le modalità operative e prevede l’attivazione del servizio online a inizio marzo 2026.
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Integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 424470/2025 del 31 ottobre 2025, attuando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici. La normativa modifica l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, introducendo l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico, oltre alla memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti.
La soluzione adottata rappresenta un cambio di rotta rispetto alle ipotesi iniziali: non sarà necessario un collegamento fisico tra i dispositivi, che avrebbe comportato costi di adeguamento hardware per gli esercenti. Il collegamento sarà di tipo logico, gestito attraverso un servizio web accessibile dall’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Cosa cambia in pratica
Gli esercenti che trasmettono dati dei corrispettivi dovranno associare ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato (POS, app di pagamento) al proprio registratore telematico già censito, senza bisogno di nuovi dispositivi o cablaggi.
Per effettuare il collegamento sarà necessario accedere al servizio “Gestisci Collegamenti” nell’area riservata del portale dell’Agenzia, utilizzando SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline. L’operazione può essere eseguita direttamente dall’esercente o tramite un intermediario delegato al servizio di accreditamento dispositivi.
Il sistema visualizzerà automaticamente l’elenco degli strumenti di pagamento di cui l’esercente risulta titolare, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli operatori finanziari. Sarà inoltre necessario registrare l’indirizzo dell’unità locale presso cui vengono utilizzati gli strumenti di pagamento.
Esempio pratico: Un ristoratore con due registratori telematici e tre POS dovrà accedere al portale dell’Agenzia e associare ciascun POS al corrispondente registratore di cassa, indicando la sede operativa. L’operazione richiederà pochi minuti e andrà ripetuta solo in caso di variazioni (sostituzione POS, nuovo dispositivo, dismissione).
Chi utilizza la procedura web dell’Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi (senza registratore fisico) potrà effettuare il collegamento direttamente all’interno della stessa procedura.
Se gestisci clienti con più punti vendita, prepara fin da subito una mappatura completa di tutti i POS e registratori telematici per ciascuna unità locale. Il collegamento va fatto matricola per matricola, quindi avere un elenco dettagliato ti farà risparmiare ore di lavoro quando il servizio sarà attivo a marzo 2026.
Tempistiche
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026, come stabilito dall’articolo 1, comma 77, della Legge 207/2024. Il servizio web sarà reso disponibile nei primi giorni di marzo 2026, con data esatta comunicata tramite avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Per garantire una transizione graduale, sono previsti termini differenziati:
Fase transitoria (POS già in uso al 31 gennaio 2026): il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web. Considerando l’attivazione prevista a inizio marzo 2026, il termine slitterebbe a metà aprile 2026.
A regime (nuovi POS o variazioni dopo il 31 gennaio 2026): il collegamento va completato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento e comunque entro l’ultimo giorno di tale mese. Ad esempio, per un POS attivato il 10 febbraio 2026, la registrazione andrà effettuata tra il 6 e il 30 aprile 2026.
Gli stessi termini si applicano alle variazioni successive (disattivazione, sostituzione o modifica degli strumenti già collegati).
Cosa memorizzare e trasmettere
Oltre all’obbligo di collegamento, la normativa introduce specifici obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici. La memorizzazione puntuale dei dati di pagamento dovrà avvenire al momento della registrazione dell’operazione di vendita o prestazione, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. In pratica, ogni scontrino telematico dovrà indicare chiaramente quanto è stato pagato in contanti e quanto con mezzi elettronici.
I dati dei pagamenti elettronici andranno poi trasmessi giornalmente all’Agenzia delle Entrate in forma aggregata, nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi. Il sistema raccoglierà le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche, escluse quelle relative all’identità del cliente per motivi di privacy, e trasmetterà l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri. Questo permetterà all’Amministrazione finanziaria di verificare la coerenza tra gli incassi elettronici comunicati dagli intermediari finanziari e i corrispettivi dichiarati dagli esercenti.
L’obbligo di indicare correttamente la forma di pagamento sullo scontrino telematico è fondamentale. Un errore sistematico nell’imputazione (ad esempio registrare come contante un pagamento elettronico) può generare discrepanze nei controlli incrociati e portare a contestazioni anche quando i corrispettivi sono stati regolarmente certificati.
Sanzioni per chi non si adegua
La Legge di Bilancio 2025 ha adeguato il quadro sanzionatorio estendendo le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici anche alle nuove violazioni relative ai pagamenti elettronici. Il mancato collegamento dello strumento di pagamento elettronico al registratore telematico comporta l’applicazione della sanzione da 1.000 a 4.000 euro prevista dall’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 – la stessa sanzione prevista per l’omessa installazione dei registratori telematici.
Oltre alla sanzione pecuniaria principale, in caso di violazione si applicano anche le sanzioni accessorie di cui all’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che comprendono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale nei casi di reiterata violazione o in presenza di inadempienze gravi. Per la violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997. Si tratta di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuna violazione, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La stessa sanzione già prevista per la mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri si applica quindi anche in caso di invio di dati incompleti o non veritieri relativi ai pagamenti elettronici. Nella pratica quotidiana, un commerciante che dimentica di collegare il proprio POS rischia quindi una multa fino a 4.000 euro, mentre chi collega correttamente gli strumenti ma omette sistematicamente la trasmissione dei dati può arrivare a pagare fino a 1.000 euro per trimestre.
Tabella sanzioni: quadro completo delle violazioni
| Tipo di violazione | Sanzione base | Sanzioni accessorie | 
|---|---|---|
| Mancato collegamento POS-RT (assenza di associazione tra strumento di pagamento elettronico e registratore telematico)  | Da 1.000 a 4.000 euro Art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997  | Sospensione licenza/attività da 15 giorni a 2 mesi Fino a 6 mesi in caso di recidiva (Art. 12, comma 3, D.Lgs. 471/1997)  | 
| Omessa trasmissione dati pagamenti (mancato invio giornaliero aggregato dei dati dei pagamenti elettronici)  | 100 euro per ciascuna violazione Massimo 1.000 euro per trimestre Art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997  | Sospensione licenza/attività da 3 giorni a 1 mese Se contestate 4 violazioni in 5 anni Fino a 6 mesi se importo complessivo supera 50.000 euro (Art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997)  | 
| Dati incompleti o non veritieri (trasmissione di informazioni parziali, errate o non corrispondenti ai pagamenti effettivi)  | 100 euro per ciascuna trasmissione Massimo 1.000 euro per trimestre Art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997  | Sospensione licenza/attività da 3 giorni a 1 mese Se contestate 4 violazioni in 5 anni Fino a 6 mesi se importo complessivo supera 50.000 euro (Art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997)  | 
Fonte: Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), articolo 1, commi 74-77 – Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articoli 11 e 12
Fonti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025
 - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), articolo 1, commi 74-77
 - Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, comma 3 (come modificato dalla L. 207/2024)
 - Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 11