A seguito della pandemia da Covid-19, il nostro ordinamento ha previsto una serie di sussidi per imprese e famiglie volte all’aiuto del sostentamento economico dall’anno 2020 fino ad ora. Purtroppo molte imprese ancora oggi si ritrovano a fare i conti con l’impatto negativo che la pandemia ha lasciato, cali di fatturato, domanda di mercato drasticamente scesa e nei casi peggiori la chiusura di un’attività.
Il Governo ha continuato sulla sua linea guida dei sussidi ad imprese e famiglie per dar modo a molti contribuenti di poter ripartire, e lo ha previsto anche l’ultimo Decreto Sostegni Ter convertito in Legge, il quale ha stanziato per l’anno 2022 circa 128,1 milioni di euro.
Entra in un secondo momento, nello scenario, l’Agenzia delle Entrate che con il provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022 ha previsto le istruzioni e il modello per richiedere il bonus affitti imprese turistico-ricettive. Per beneficiare del credito d’imposta, gli operatori interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme europee sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid (sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework). L’autodichiarazione deve essere redatta mediante l’apposito modello e trasmessa in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, entro il 28 febbraio 2023.
Beneficiari
Il bonus affitto delle imprese turistico-ricettive, lo dice la denominazione stessa, è rivolta esclusivamente ad una platea di soggetti, se pur ampia, ma comunque ristretta rispetto alla vastità dei casi di imprenditoria nel nostro Paese.
Il bonus spetta:
- Aziende del settore turistico, come strutture alberghiere, extra alberghiere, termali, agenzie di viaggio, tour operator;
- Aziende di cui al codice ATECO 93.11.20 ( Gestione di piscine)
Per poter essere sicuri che la propria azienda rientri in una di queste categoria è consigliato ricercare sempre il proprio codice ATECO, nella lista dei codici previsti per le strutture turistiche, consultabile anche online.
Il bonus prevede un credito d’imposta fino al 60% della spesa sostenuta per i canoni di locazione, scendendo al 50% nel caso di canoni per affitto d’azienda turistica ricettiva come case vacanze, B&B, per poi arrivare al 30% nel caso di canoni di servizi a prestazioni ed infine sempre al 30% nel caso di canoni di affitto d’azienda.
Sono questi contratti che rientrano nelle spese ammesse per richiedere il credito d’imposta:
- Contratti di leasing, di locazione o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati ad attività di interesse turistico;
- Contratti con servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di immobili ad uso non abitativo destinati ad attività di interesse turistico
Requisiti per accedere al bonus
Per poter accedere al bonus, l’Agenzie delle Entrate, nel suo provvedimento, ha determinato quelli che sono i requisiti di accesso.
Si fa riferimento al fatturato dell’azienda nel periodo colpito dall’emergenza Covid-19, con il fatturato che l’azienda ha prodotto nell’anno 2022, più nello specifico l’accesso al credito per i soggetti prima determinati vale solo per i canoni di locazione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pagati entro il 30 giugno 2022, a condizione che i beneficiari del credito abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento nell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Sarà necessario, attraverso l’ausilio dei software aziendali, recuperare il fatturato dell’anno 2019 per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo e compararlo con il fatturato dei soliti mesi per l’anno 2022.
La differenza di almeno il 50% anche in un solo mese genera la possibilità per il soggetto di richiedere il credito.
Così come se la differenza fosse per tutti e tre i mesi, il credito generato sarebbe riferito a tutti i periodi, in funzione delle percentuali di credito spettante previsti nel paragrafo precedente.
Come presentare la richiesta?
La richiesta deve essere pervenuta attraverso un’autodichiarazione redatta dal soggetto dichiarante o da un intermediario per suo conto, inviata attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’autodichiarazione vengono attestati il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme europee sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid (sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework)
Ricordiamo che il modello di compilazione si suddivide in due parti, nella prima vengono dichiarati i requisiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e i dati anagrafici del beneficiario, nel quadro A invece abbiamo la suddivisione di tre blocchi nel quale indicare:
- Gli estremi di registrazione del contratto ( di riferimento);
- Il credito d’imposta relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo;
- La comunicazione della cessione del credito.
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.
I termini per presentare l’autodichiarazione vanno dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
L’Autodichiarazione invece deve essere presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:
- dai soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’auto- dichiarazione;
- dai soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore (sezione III del quadro A).
Una volta inviata l’autodichiarazione, qualora si intenda sostituirla, sarà possibile presentando entro i termini di cui sopra una nuova Autodichiarazione; l’ultima autodichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Utilizzo del credito d’imposta
Circa entro dieci giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione, L’AdE comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Chi rientra tra i beneficiari ha la possibilità di utilizzare il credito secondo due tipologie diverse messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- Utilizzo in compensazione;
- Cessione del credito
Vediamo nel dettaglio come funziona la compensazione del credito d’imposta riconosciuto, a seguito del calo di fatturato dell’azienda.
L’Agenzia chiarisce che il beneficiario per utilizzare il credito d’imposta deve avvalersi del modello F24 e utilizzare il codice tributo 6978, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo. Per cui il contribuente può avvalersi del credito d’imposta per compensare l’IRPEF, eventualmente da versare, nell’anno di riferimento in cui il credito stesso è scaturito.
Per quanto riguarda la cessione del credito invece, si parla di una cessione, che deve essere obbligatoriamente totale e non parziale, del credito al locatore, previa sua accettazione. Il conduttore può avvalersi del credito per ottenere uno sconto versando al locatore il canone decurtato del bonus ceduto.
Questo implica che la cessione possa avvenire solo tra soggetti che fanno parte del rapporto del contratto di locazione e non soggetti estranei al rapporto stesso. Dopo l’accettazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
In tal senso, al fine di consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo “7741” – CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Ricordiamo che il termine finale di maturazione del credito, ai fini del suo riconoscimento, previsto dalla Commissione UE era fissato al 30 giugno 2022.
Viste le difficoltà in cui hanno versato i destinatari della misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14, l’Agenzia ha ritenuto validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.