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Bonifico dall’estero esente da imposta di donazione

Bonifico dall'estero esente da imposta di donazione

Quando un soggetto residente riceve denaro proveniente dall'estero attraverso un bonifico non si rende applicabile l'imposta di donazione nel caso in cui il donante si soggetto residente all'estero ed il denaro (trasferito) provenga dall'estero. A tenere questa posizione anche l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 310/E/2019.

La donazione transnazionale di denaro si verifica quando una persona invia denaro a un destinatario che si trova in un paese diverso dal proprio. Ci sono molte ragioni per cui le persone possono effettuare donazioni transnazionali, attraverso l'effettuazione di un bonifico dall'estero verso l'Italia. Tra i principali esempi troviamo la necessità supportare amici o familiari che si trovano fuori dai confini nazionali.
La donazione di denaro effettuata mediante bonifico bancario estero a favore di soggetti residenti in Italia presenta delle problematiche per quanto riguarda l'applicazione del principio di territorialità delle imposte di donazione. La fattispecie è stata affrontata anche dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 310/E/2019. Il caso affrontato è stato quello di un soggetto residente in Italia, il cui figlio, residente nel Regno Unito, intende effettuare una donazione in denaro. Gli elementi caratterizzanti questa situazione sono i seguenti:

Soggetto donante residente all'estero;
Soggetto beneficiario residente in Italia;
Oggetto della donazione una somma di denaro detenuta all'estero.

In questa casistica andiamo ad individuare il perimetro di esenzione dall'applicazione dell'imposta di donazione per il bonifico dall'estero verso l'Italia.
Territorialità dell'imposta di donazione
A disciplinare la territorialità dell'imposta di donazione è l'art. 2 del D.Lgs. n. 346/90 (TUS). Tale disposizione ruota attorno alla residenza fiscale del soggetto donante per individuare la pretesa impositiva nazionale. Più in particolare, al co. 1 dell'art. 2, infatti, si definisce l'ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni prevedendo che l’imposta sia dovuta dal donatario in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque risultino situati, nell'’'ipotesi in cui il donante sia residente in Italia, in applicazione del c.d. principio dell'imposizione globale (c.d. di "worldwide taxation"). La norma, al successivo co. 2 prevede infatti che, “se alla data (...) della donazione (...) il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Pertanto, qualora il donante risieda all'estero al momento della stipulazione della donazione, l'imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti”. Ovvero, materialmente collocati nel territorio italiano, in applicazione del c.d. principio della territorialità.
All'inverso, questa disposizione regola anche l’imposizione nei confronti dei soggetti stranieri (non residenti), richiedendo la presenza di un collegamento con il territorio italiano al fine di ricondurre le manifestazioni di capacità contributiva estere nell’ambito di efficacia e validità della potestà impositiva dello stesso. Dunque, in deroga al principio generale sancito al comma 1, qualora alla data della donazione il donante ...

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