Assistenza sanitaria pensionati AIRE: Stato competente, modello S1, TEAM, pensioni da più Paesi UE e regole per chi vive fuori dall’UE.
Un pensionato residente all’estero non perde o conserva l’assistenza sanitaria italiana per il solo fatto di essere iscritto all’AIRE. Nei rapporti tra Stati europei occorre individuare quale Paese è competente in base alla residenza e alle pensioni percepite.
Per i pensionati che vivono in un Paese UE, SEE o in Svizzera, il diritto all’assistenza sanitaria è regolato dal coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale. Se il pensionato percepisce una pensione anche dallo Stato in cui risiede, questo può diventare lo Stato competente per la copertura sanitaria; se invece la pensione è erogata da un altro Stato, può essere necessario utilizzare il modello S1 per ottenere l’assistenza nel Paese di residenza. La presenza di pensioni erogate da più Stati, i soggiorni temporanei in Italia e la residenza in un Paese extra-UE richiedono ulteriori distinzioni.

Quale Stato è competente per l’assistenza sanitaria del pensionato?
Per un pensionato che risiede in un altro Stato UE, SEE o in Svizzera, l’assistenza sanitaria non dipende dalla sola iscrizione AIRE né, necessariamente, dallo Stato che eroga la pensione di importo maggiore. Gli artt. 23-25 del Regolamento (CE) n. 883/2004 individuano lo Stato che deve sostenere il costo delle prestazioni considerando Paese di residenza, pensioni percepite e diritto all’assistenza sanitaria previsto dalle legislazioni coinvolte.
La prima verifica riguarda quindi il Paese in cui il pensionato vive: occorre stabilire se percepisce una pensione da quello stesso Stato e se, in base alla relativa legislazione, tale pensione attribuisce un diritto alle prestazioni sanitarie. Solo dopo questa verifica è possibile stabilire quale istituzione deve farsi carico dell’assistenza.
Pensione erogata anche dallo Stato di residenza
Se il pensionato percepisce pensioni da due o più Stati e una di queste proviene dallo Stato in cui risiede, l’art. 23 del Regolamento n. 883/2004 attribuisce rilievo alla legislazione di quest’ultimo quando la pensione riconosce il diritto alle prestazioni sanitarie.
In questa situazione il pensionato riceve l’assistenza dal sistema sanitario del Paese di residenza e a carico della relativa istituzione, come se percepisse esclusivamente la pensione di quello Stato.
Non è quindi sufficiente confrontare la durata delle carriere contributive o l’importo delle diverse pensioni. La presenza di una pensione dello Stato di residenza, accompagnata dal diritto alle prestazioni sanitarie secondo la normativa locale, può determinare direttamente quale Paese assume la competenza.
Nessuna pensione dallo Stato di residenza
La situazione cambia quando il pensionato vive in uno Stato dal quale non percepisce una pensione che gli attribuisce autonomamente il diritto all’assistenza sanitaria.
L’art. 24 del Regolamento n. 883/2004 consente comunque al pensionato di ricevere le prestazioni sanitarie nel Paese di residenza se avrebbe diritto a tali prestazioni secondo la legislazione dello Stato, o di almeno uno degli Stati, che eroga la sua pensione.
L’assistenza viene materialmente prestata nel Paese in cui il pensionato vive, ma il relativo costo resta a carico dell’istituzione individuata dalle regole europee. È in questo meccanismo che si inserisce, sul piano operativo, il modello S1, attraverso il quale il diritto può essere registrato presso il sistema sanitario dello Stato di residenza.
Pensioni erogate da più Stati
Se il pensionato non percepisce una pensione dallo Stato di residenza e avrebbe diritto all’assistenza sanitaria sulla base della legislazione di più Stati che gli corrispondono una pensione, occorre individuare quale di questi debba sostenerne il costo.
L’art. 24, par. 2, del Regolamento n. 883/2004 prevede un criterio preciso: la competenza ricade sullo Stato alla cui legislazione il pensionato è stato soggetto per il periodo più lungo. Se i periodi rilevanti risultano della stessa durata, assume rilievo lo Stato alla cui legislazione il pensionato è stato soggetto da ultimo.
Questo criterio opera quindi solo dopo aver escluso che lo Stato di residenza sia già competente secondo le regole precedenti.
La sequenza di verifica può essere sintetizzata in questo modo:
| Situazione del pensionato | Criterio da applicare | Stato che sostiene l’assistenza sanitaria | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Riceve una pensione dallo Stato in cui risiede e questa attribuisce il diritto all’assistenza sanitaria | Prevale il diritto derivante dalla legislazione dello Stato di residenza | Stato di residenza | Art. 23 Reg. (CE) n. 883/2004 |
| Non riceve una pensione dallo Stato di residenza e ha diritto all’assistenza in base alla legislazione di un solo Stato che eroga la pensione | Si individua lo Stato pensionistico che riconosce il diritto alle prestazioni | Stato che eroga la pensione e riconosce il diritto sanitario | Art. 24, parr. 1 e 2, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004 |
| Non riceve una pensione dallo Stato di residenza e più Stati pensionistici riconoscono il diritto all’assistenza | Si considera lo Stato alla cui legislazione il pensionato è stato soggetto più a lungo | Stato individuato in base alla durata dei periodi | Art. 24, par. 2, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004 |
| I periodi rilevanti in più Stati hanno la stessa durata | Si considera la legislazione alla quale il pensionato è stato soggetto da ultimo | Stato individuato con il criterio temporale residuale | Art. 24, par. 2, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004 |
Esiste inoltre una disciplina specifica quando il pensionato vive in uno Stato nel quale il diritto alle prestazioni sanitarie deriva dalla residenza e non è subordinato a condizioni assicurative o allo svolgimento di un’attività lavorativa. Se da tale Stato non percepisce alcuna pensione, l’art. 25 del Regolamento n. 883/2004 mantiene il costo delle prestazioni a carico dello Stato pensionistico individuato secondo i criteri dell’art. 24.
Le regole descritte presuppongono, infine, che il soggetto sia considerato pensionato ai fini di questa disciplina. Se svolge un’attività di lavoro dipendente o autonomo che gli attribuisce un autonomo diritto alle prestazioni sanitarie secondo la legislazione di uno Stato membro, trovano applicazione le regole previste per la persona assicurata in ragione dell’attività lavorativa, e non quelle specifiche degli artt. 23-30 per i pensionati, come stabilisce l’art. 31 del Regolamento n. 883/2004.
Modello S1 per pensionati: quando serve e cosa permette
Abbonati per continuare a leggere
Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com
Abbonamento trimestrale
- Accesso a tutti gli articoli premium
- Guide operative, checklist e modulistica
- Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
- Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonamento annuale
- Accesso a tutti gli articoli premium
- Guide operative, checklist e modulistica
- Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
- Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Sei già abbonato?