L’assegno unico ed universale è un beneficio economico mensile per le famiglie con figli a carico e comporta l’abrogazione degli ANF e delle detrazioni fiscali applicate direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Il contributo spetta per i figli dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età. L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità dei figli.


L’assegno unico per i figli è una misura di sostegno economico introdotta in Italia per aiutare le famiglie con figli a carico. Questa misura sostituisce diversi bonus e detrazioni precedenti, unificandoli in un unico assegno mensile. Di seguito tutte le informazioni utili per conoscere e capire se si può beneficiare ed in che misura dell’assegno unico ed universale per i figli di età sino ai 21 anni.

Che cos’è l’assegno unico ed universale per i figli a carico?

L’assegno unico ed universale per i figli a carico è un sostegno economico che viene erogato dall’INPS alle famiglie con figli. Si tratta di una misura che sostituisce le principali agevolazioni per i figli a carico sino ai 21 anni di età. Il sostegno economico viene erogato dall’INPS dietro presentazione di una apposita domanda. L’importo dell’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
    • Alla scuola (pubblica o privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
    • A un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale) cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di tre o quattro anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico);
    • A percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
    • A Istituti Tecnici Superiori (ITS) di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF;
    • A un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento;
    • Titolari di un contratto di apprendistato o tirocinio.
  • Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.


Chi può presentare la domanda?

Possono beneficiare dell’assegno unito, tutti i contribuenti con figli. Tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia ne hanno diritto, indipendentemente dalla condizione lavorativa (occupati e disoccupati) e senza limite massimo di reddito. È possibile fare richiesta, per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni d’età. Con maggiore dettaglio, possono presentare la domanda:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Incapienti;
  • Figli maggiorenni fino a 21 anni di età.

L’ammontare dell’assegno è individuato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE).

La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Quali sono i requisiti?

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Come funziona?

Con le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 dalla mensilità di gennaio 2023:

  • aumento del 50% gli importi dell’Assegno unico per i figli a carico di età inferiore a un anno;
  • aumento del 50%  gli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita;
  • aumento del 50% la maggiorazione forfettaria per i  nuclei con almeno quattro figli a carico;
  • Aumento definitivo degli importi per i figli disabili maggiorenni:
    • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
    •  l’incremento delle maggiorazioni è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.

Gli importi dell’assegno unico spettanti per il 2023 e le soglie ISEE sono rideterminate sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Con il messaggio INPS n. 1947 del 26 maggio 2023 è stato chiarito che sta avvenendo la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, mediante il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze in positivo e in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023. Per maggiori informazioni: “Ricalcolo assegno unico: chi dovrà restituirne una parte”

A partire dalle mensilità di aprile 2023 saranno effettuati i conguagli a debito e a credito. Le eventuali somme indebitamente erogate sarà recuperato mediante Compensazione con i crediti  sempre nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata con eventuale rateazione fino a 72 rate. La trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che  avevano fatto domanda di Assegno unico all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia,  NON occorre ripresentarne una nuova. Tuttavia, è necessario ripresentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ogni anno.

Se al momento dell’elaborazione della domanda l’ISEE non risultasse aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi  arretrati.

Calendario pagamenti

  • Dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un’istruttoria semplificata delle domande di Assegno Unico universale sarà corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
  • Dal 20 al 30, saranno messi in pagamento  gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che rispetto al mese precedente subiscono variazioni per le variazioni delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’Isee. 

Come presentare la domanda?

Coloro che hanno già presentato la domanda nel 2022 entro il 28 febbraio, non devono ripresentare una nuova domanda nel 2023 a meno che non ci siano state nuove nascite nel frattempo. La domanda può essere presentata mediante:

  • sito INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato.

Di seguito un Video tutorial da parte dell’INPS su come presentare la domanda:

Quando presentare la domanda?

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Non è necessario presentare subito la domanda a gennaio, è possibile farlo anche nei mesi successivi.

La domanda deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Per i nuovi nati l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda deve essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito il codice fiscale al minore. Con la prima mensilità di assegno verranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Modifica domanda

Mediante la medesima pagina con cui si è presentata la domanda è possibile modificarla, verificare se la domanda è bloccata a causa di anomalie/incompletezze e visualizzare i pagamenti.

A quanto ammonta l’assegno?

L’assegno unico e universale figli ha un valore che varia da 199,40 euro a 57,00 euro al mese per ogni figlio minorenne nel 2024. Dai 18 ai 21 anni l’ammontare varia da 96,9 euro a 28,5 euro (sempre nel 2024). L’importo è variabile, ovvero varia in base all’ISEE del nucleo familiare e all’età del figlio ad eccezione per i figli disabili in cui non c’è limite di età. Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione.

Per quanto riguarda le maggiorazioni abbiamo i seguenti importi:

  • Famiglie con più di 2 figli;
  • Presenza nel nucleo familiare di figli disabili senza limiti di età (disabilità grave e media);
  • Età inferiore a 21 anni della madre;
  • Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, che si applica anche ai nuclei vedovili e per minori orfani di un genitore.

Tabella: importi assegno unico e universale figli per il 2024

Valori indicativi calcolati sulla rivalutazione annua delle pensioni in attesa della Circolare Inps con gli importi definitivi (fonte Sole 24 Ore, 11 dicembre 2023).

Tabella maggiorazioni

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati, il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.

Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Figli maggiorenni

L’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

Le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio. L’erogazione avverrà direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.


Quali gli effetti in busta paga per i lavoratori dipendenti?

Ne consegue che, a partire dall’entrata in vigore dell’assegno unico universale, cesseranno di essere corrisposti dal datore di lavoro/sostituto di imposta in busta paga gli importi relativi a:

  • Assegni nucleo familiare (ANF e relative maggiorazioni disposte con D.L. n. 79/2021);
  • Detrazioni IRPEF per figli a carico.

Il beneficio economico spetta, indifferentemente dalla posizione lavorativa del richiedente, ai nuclei familiari con figli:

  • Minori;
  • Disabili (senza limiti di età e senza limitazioni legate al reddito del nucleo familiare);
  • Maggiorenni entro il limite dei 21 anni di età, qualora siano:
    • a) studenti (frequentatori di un corso di formazione scolastica, professionale o di un corso di laurea);
    • b) occupati in attività lavorativa o in percorsi di tirocinio, con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • c) Disoccupati iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • d) Impiegati nello svolgimento del servizio civile universale.

L’entità dell’assegno è stabilito tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 175 euro mensili per ciascun figlio a carico, oltre le maggiorazioni previste al ricorrere di specifiche circostanze.

Casi particolari

Genitori separati

In presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due dovrà presentare la domanda, una volta sola per ogni anno, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore. L’assegno spetta a entrambi i genitori, a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore.

Tuttavia, l’assegno unico può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche successivamente, di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra i genitori aventi diritto. Pertanto, il genitore richiedente, può scegliere, al momento della presentazione della domanda di farsi erogare il 100% dell’importo, indicando che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. Tuttavia, il secondo genitore ha la facoltà di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50%.

Donne in gravidanza

L’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza. Tuttavia, la domanda deve essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità, saranno erogati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Presentazione della domanda con errori

In caso di errore nella presentazione della domanda è possibile cliccare su «Rinuncia», scegliendo l’opzione «errore di compilazione». In questo modo è possibile inserire una nuova domanda corretta.

Domande frequenti

È possibile fare la domanda senza avere ancora un Isee in corso di validità?

Sì, è possibile fare domanda senza avere ancora un Isee in corso di validità. I canali per fare domanda sono tre:
– online sul sito internet dell’Inps, tramite Spid, Cie o Cns;
– telefonicamente, tramite il contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– presso gli istituti di patronato.
Se successivamente l’Isee viene elaborato, automaticamente, gli importi erogati saranno calcolati in base all’indicatore della situazione economica del nucleo familiare. Non è necessario allegare l’Isee alla domanda. E’ direttamente l’Inps a leggere i dati incrociando le banche dati.
La prestazione ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE . Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa.
È obbligatorio comunicare all’INPS eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura dell’Assegno unico sia tramite ISEE .

Come viene pagato l’assegno per genitori divorziati o non conviventi? 

In presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due debba fare la domanda, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore. L’assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra i genitori aventi diritto. Il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100%, deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. E l’altro genitore non deve obbligatoriamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura con le proprie credenziali.

Pertanto, il genitore richiedente, può scegliere, al momento della presentazione della domanda di farsi erogare il 100% dell’importo, indicando che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. Tuttavia, il secondo genitore ha la facoltà di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50%.

Posso richiederlo se sono in stato di gravidanza al settimo mese? 

Per i nuovi nati la domanda di assegno unico deve essere presentata dopo la nascita, ovvero dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Attraverso l’erogazione della prima mensilità dell’assegno unico, verranno corrisposti anche gli importi arretrati, a partire dal settimo mese di gravidanza.

Il conto corrente di accredito deve essere quello dei genitori?

L’assegno può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%) o, se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, devono essere indicati entrambi gli Iban dei genitori. Se il figlio è maggiorenne può essere inserito l’Iban del figlio (anche cointestato) se ha presentato lui la domanda.

E’ possibile modificare o cancellare la domanda?

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare sulla voce “rinuncia“, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione“. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Per i figli under 21 residenti all’estero è possibile chiedere l’assegno unico?

Si attendono chiarimenti all’interno della circolare Inps di prossima emanazione. Si ricorda che per figli a carico, in base all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 230/21 sull’assegno unico (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 309 del 30 dicembre 2021), si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee.

Domande frequenti INPS

L’ISEE è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo.

Quali prestazioni verranno sostituite?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà invece vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Chi ha presentato domanda per l’Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?

In via ordinaria su IBAN intestato al richiedente o bonifico domiciliato.
L’ IBAN da inserire deve essere attivo e correttamente intestato o cointestato alla persona che fa domanda per l’assegno unico. L’INPS non può accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda.
È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è invece sufficiente essere delegati alla riscossione su quell’ IBAN .
È inoltre importante che il codice fiscale del richiedente, indicato nella domanda, e quello che risulta all’Istituto di Credito, come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito, corrispondano esattamente.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE, o CNS o tramite patronato.

L’Assegno unico concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ?

No, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF , in quanto esente.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Le informazioni richieste per presentare la domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.

L’Assegno unico come viene pagato per genitori separati, divorziati o non conviventi?

Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore. 
In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti. 

Nel caso in cui il richiedente sceglie di percepire per intero l’Assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali?

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona nella domanda di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Questa ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura (nella sezione “Completa le domande presentate dall’altro genitore”) e indicare i suoi dati per il pagamento ( IBAN , bonifico domiciliato, ecc.).

Chi ha l’affido esclusivo cosa deve selezionare per avere il 100 per cento?

Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso, l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente. Questa opzione sarà disponibile dal 25 gennaio 2022.

Una ragazza madre che convive deve inserire i dati del compagno, anche se non è il padre?

No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

Se vivo con mia figlia, mia madre e mio fratello quali componenti del nucleo, devo indicare anche loro?

Sì. Il nucleo è quello costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).

Sono separata e abbiamo la custodia condivisa del bambino. Come devo fare la domanda?

Si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’ IBAN dell’altro genitore.

Per fare domanda una volta entrate nell’ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa proseguire? Come posso fare, visto che la norma prevede questa possibilità?

Non si deve presentare la domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente. 

Quanto dura la domanda?

La domanda per beneficiare dell’Assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda?

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.

Ho fatto domanda ma nella ricevuta non c’è il numero di protocollo. Può essere un problema?

La protocollazione non avviene al momento della presentazione della domanda, ma poco dopo. Per visionare il numero di protocollo occorre entrare nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la domanda e visualizzare il numero di protocollo assegnato alla domanda. Per la ricerca o l’individuazione della pratica è comunque sufficiente il numero della domanda che viene rilasciato con la ricevuta all’atto dell’invio della domanda.

36 COMMENTI

  1. Rappresentate una fonte di informazioni molto interessante, autorevole e di grande importanza per tutti. Grazie.

  2. Buonasera,
    volevo fare una considerazione sul assegno unico ai figli, certo che è un altra complicazione. obbligano le persone a fare isee in questo momento di pandemia dove non riesci ad avere un appuntamento al caf, oppure devi essere un genio per poter entrare nei sistemi inps.
    Parlano tanto di semplificazione questi sono i risultati, non c’è un governo che mantiene la parola. poveri cittadini.
    Mariangela

  3. Ma questi si divertono a complicare la vita alle persone! Apparte che nulla cambia rispetto ad ora (in busta paga ho 95 euro circa di deduzione per figlio a carico + 95 circa di assegni nucleo familiare…), totale 190… Ora bisogna fare l’ISEE, prendersi permessi da lavoro, rinnovarlo ogni anno, e poi usarlo come credito d’imposta (per compensare cosa poi, da lavoratore dipendente mica ho tributi da compensare come una partita IVA).

  4. Cosa significa incapiente e disoccupato? Chi non ha mai lavorato (inoccupato) – e stendiamo un velo pietoso – e ha famiglia percepirà questo assegno in aggiunta al reddito di cittadinanza? Quindi se non ho capito male uno può a questo punto farsi una famiglia senza lavorare tanto adesso oltre al reddito di cittadinanza pure i figli ti mantengono….

  5. salve e grazie per le vostre informazioni sempre puntuali ed esaudienti, gentilmente possiamo sapere se esiste una tabella per fascia di reddito (isee), come saranno distribuiti i bonus? grazie

  6. Ma se lo stato ti controlla fino all’ultimo pelo come mai non eroga gli assegni senza tanti sbattimenti da parte dell’avente diritto?? Io tengo 4 figli e non ho tempo da perdere ai Caf i quali ti rispondono quando vogliono e quando finalmente hai la linea ti dicono che non hanno ancora pronto il calendario perche’ e’ ancora tutto nell’aria e niente di confermato. Concordo con il lettore che richiede una tabella circa l’importo aqpprox. in base al valore ISEE del nucleo familiare. Molte grazie.

  7. Salve. Vorrei sapere se ci sono notizie su come sarà per genitori separati o divorziati con figli a carico del padre con busta paga da cui verranno annullati detrazione per figli a carico e assegni familiari . Tutto andrà sempre alle ex mogli? O in caso di affido condiviso si potrà fare al 50×100? Perché questo aspetto non viene mai evidenziato..Grazie

  8. E’il gioco delle tre carte, alla fine cambia solo la dicitura e addirittura potrebbe risultare penalizzante!

  9. Salve,

    mi piacerebbe avere un’informazione relativa all’assegno unico. È possibile essere beneficiari anche qualora il proprio figlio ( con cittadinanza italiana) sia residente all’estero? In Cina nel mio caso specifico. Grazie

  10. Sono un lavoratore dipendente, spero che il dipendente questa volta possa scegliere che sia l Inps a versare l assegno (ho 3 figli) visto che il mio titolare se li fotte lui

  11. e come dare torto ad Angelo.
    Ho la netta sensazione che andremo a perderci (stop all’anf – detrazione figli a carico e bonus bebe’ ).
    Strano non valutino di assorbire anche l’intero stipendio….

  12. Buongiorno,
    se l’assegno viene corrisposto per i figli fino ai 21 anni e sostituisce le detrazioni e gli attuali AF,
    per i figli a carico oltre i 21 anni cosa spetta? Le detrazioni o nulla?

  13. Buongiorno, credo ci sia un’errore(o almeno lo spero)
    attualmente con l’assegno temporaneo un nucleo che ha a carico 3 figli minori percepisce a figlio 217,8 euro per un totale di 653,4 al mese, secono questo prospetto che avete messo diventano 175+175+260 per un totale di 610 euro….i soldi invece di aumentare diminuiscono? Secondo la mia opinione la circolare non è stata letta bene, i nuclei familiari con 3 figli minori percepiranno 260 a figlio,non di meno.

  14. La Family Act è un provvedimento interessante anche se complicato. Ma avrà un effetto:
    -Non stando in busta paga, e sarà inviato dall’INPS sul conto corrente farà aumentare l’isee l’anno successivo?
    -poi mancando le detrazioni famigliari a carico in busta paga, il primo effetto sarà maggior IRPEF da pagare, quindi meno netto in busta paga. Quindi una busta netta più leggere come effetto iniziale.

  15. Concordo sicuramente sul fatto che ci sarà una rimodulazione della busta paga per tener conto della detrazione per figli a carico che non ci sarà più (almeno per quelli di età inferiore ai 21 anni).

  16. Secondo me ci perdiamo come dipendenti pubblici o privati qui ci tolgono 10 e ci danno 5

  17. PER UNA UNA COPPIA DI PENSIONATI CON UN SOLO FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO COSA CAMBIA? SE PERDE LE DETRAZIONI D’IMPOSTA QUALE SARÁ L’IMPORTO DI QUESTO BENEDETTO ASSEGNO UNICO, TENUTO CONTO CHE IL REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO LORDO NON SUPERA 40000 EURO?

  18. Buongiorno. Sono divorziata e con affido condiviso ma con prevalenza da me di una ragazza di 15 anni che frequenta CFP. Io ho un contratto che scade a fine gennaio. Da giugno a fine dicembre e ora mi verrà rinnovato ancora di un mese. Ma poi non avrò nessun altro rinnovo. Potrò presentare cmq la domanda assegno unico se non avrò un lavoro ?
    Grazie anticipatamente

  19. Ecco come ci perderò 900.euro: per disposizione del giudice l,assegno.unico va alla mia ex; nella mia busta paga scompariranno le detrazioni per mia figlia, appunto 900 euro (al 100% d,accordo con la mia ex incapiente) – ditelo alla bonetti e al senatore lepri, che si rivolgano.a.persone Competenti prima di fare le leggi; non voglio assolutamente finanziare l assegnodei falsi disoccupati e degli autonomi evasori, alla faccia della ridicola clausola di .salvaguardia!, mi sfugge qualcosa&

  20. Grazie per l’esauriente informazione. Non mi è chiaro tuttavia un dato, per il quale mi piacerebbe ricevere una delucidazione. Il diritto al bonus forfettario di 100 euro mensili per famiglie con almeno quattro figli viene erogato solo se questi sono tutti al di sotto dei 21 anni, o anche qualora uno di questi abbia un’età compresa fra i 21 e i 26 anni?

  21. Ottima informazione: Gradirei tuttavia un chiarimento su un punto. Il diritto ai 100 euro mensili per famiglie con quattro figli sussiste solo se tutti i figli in questione hanno meno di 21 anni, oppure vale anche se uno di questi ha un’età superiore ai 21 anni, ma comunque compresa entro i 26? Grazie anticipate per la cortese risposta.

  22. Ho 2 figlie avute dal mio ex compagno mai sposato.
    Le figlie vivono con me e non ci sono accordi “legali” tra noi.
    Gli Anf li ho sempre presi io
    Lui le vede e le vive regolarmente e contribuiamo entrambi alle loro esigenze e non mi da mantenimento
    La richiesta la farò evidentemente io ma sono obbligata a dividerlo ?

  23. Salve,
    Situazione complessa la mia ma non rarissima.
    Sino separato e con la ex moglie ho 2 figli minorenni in affido condiviso (residenza con la madre).
    Attualmente ho una compagna con cui ho un figlio di 4 anni.
    Con la mia ex, ripartirò l’assegno al 50% convalidando la domanda dopo che lei ne avrà fatto richiesta.
    Per questioni lavorative (sono un militare) non ho ancora la residenza con la mia compagna e con il mio 3º figlio.
    Come devo comportarmi con l’assegno relativo al 3º figlio?
    Lascio che lo percepisca al 100% la mia compagna? Se anche in questo caso richiedo il 50% dell’assegno, ottengo la maggiorazione per il 3º figlio?
    Grazie mille per l’eventuale risposta

  24. Buonasera ho 19 anni lavoro e percepisco un reddito annuo totale di 6.000 euro. Mi sapreste spiegare se ho diritto o meno a prendere l’Assegno Unico? Sulle istruzioni leggo che il figlio può lavorare, l’importante che non superi un guadagno personale di 8.000 euro. Ho capito bene? Dunque rientro nel beneficio??

  25. si ho letto anche le istruzioni Inps dice chiaramente reddito annuo complessivo 8.000 euro. Quindi un ragazzo maggiorenne che lavora ma a basso reddito può comunque percepire l’assegno Unico. Invece con le vecchie detrazioni figli a carico il limite era molto più basso (2840 euro) è strana questa cosa…vero?

  26. Le solite cose all’italiana , in una famiglia dove lavora un solo coniuge si percepisce un assegno inferiore rispetto alle famiglie in cui lavorano in due. Si sempre al contrario mahh…

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