Sentiamo spesso parlare della monete elettronica virtuale, ma non sempre sappiamo precisamente di cosa si tratta. E’ sicuramente una nuova forma di moneta che interessa molto i cittadini e gli investitore che consente di aprire nuove prospettive di investimento.

Le criptovalute costituiscono una tipologia di moneta elettronica, che ha avuto un grosso successo proprio per la facilità con cui si consente la circolazione, per la loro mobilità. Tuttavia, il grande inconveniente di questo strumento apparentemente molto semplice è la volatilità. Il valore potrebbe cambiare con facilità, non essendo ancorate ad indici di mercato.  

Come forse già saprai, le criptovalute non sono regolate nel nostro ordinamento, né, invero, nell’ordinamento europeo. Tuttavia, il dilagante affermarsi di questo strumento ha reso ben evidente l’esigenza di regolamentazione del settore.

A tal proposito ci sembra doveroso menzionare il Regolamento della Commissione Europea. Attualmente, si tratta di una mera proposta al vaglio del Parlamento europeo, sebbene sembra essere un primo inizio che sicuramente condurrà ad una riforma della materia.

Tuttavia, l’assenza di una disciplina in materia, determina un’evidente confusione sul regime di tassazione delle criptovalute, che invero si avverte sempre più come necessaria.

Cosa sono le criptovalute?

Prima di passare alla disciplina della tassazione delle criptovalute, è importante dare una definizione di criptovalute. Sentiamo spesso parlare della monete elettronica virtuale, ma non sempre sappiamo precisamente di cosa si tratta. E’ sicuramente una nuova forma di moneta che interessa molto i cittadini e gli investitore che consente di aprire nuove prospettive di investimento.

Dare una definizione di criptovalute, tuttavia, potrebbe essere complesso. Potremmo identificarle come una rappresentazione digitale di valore ed è utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento. Consentono di facilitare la circolazione dei beni, semplificando le procedure di transazione.

Invero, esistono diversi tipi di criptovalute, di cui daremo una sintetica definizione nei seguenti paragrafi, queste sono:

  • bitcoin:
  • bitcoin cash:
  • ether:
  • litecoin;
  • stellar.

Questa tipologia di moneta elettronica, dunque, hanno avuto un grosso successo proprio per la facilità con cui si consente la circolazione, per la loro mobilità. Tuttavia, il grande inconveniente di questo strumento apparentemente molto semplice è la volatilità. Il valore potrebbe cambiare con facilità, non essendo ancorate ad indici di mercato.  

Esse nascono come sistema alternativo di pagamento, che non risente delle politiche economiche o del variare del tasso di interessi in un dato momento storico.

Sono sempre più di frequente utilizzate anche come strumenti di investimento. Infatti, è piuttosto comune che gli investitori acquistino le azioni di società che gestiscono le tecnologie per la realizzazione di moneta digitale. Un’ulteriore pratica piuttosto comune, è poi quella di acquistare criptovalute, a conservare, fino a quando non giunge il momento per la loro cessione, quando vengono convertite in valute tradizionali.

Quali tipologie di criptovalute

Come dicevamo, prima di concentrarci sulla tassazione delle criptovalute, intendiamo offrirti un quadro chiaro di predetti strumenti. Proprio per tale ragione ci concentreremo brevemente anche sulle tipologie di criptovalute che puoi acquistare.
Però, come dicevamo poc’anzi, esistono diverse tipologie di criptovalute. 

Forse avrai sentito già nominare molte di queste. Quante volte ti sarà capitato di ricevere anche email in spam che ti invitano ad acquistare i famosi Bitcoin.

Il bitcoin è la categoria più comune in circolazione e proprio per tale ragione è la più affidabile. Invero, questa è stata la prima moneta virtuale introdotta nel lontano 2009. Nonostante il trascorrere degli anni, tuttavia, sembra ancora coperta da una nube di mistero. Il suo ideatore, invero, è ancora sconosciuto, è infatti noto con il solo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

L’originaria funzione era quella di introdurre uno strumento alternativo alla moneta che garantisse, al contempo, l’anonimato nelle operazioni finanziarie. 

Nel tempo sono sorte delle varianti a questa tipologie di criptovalute, ricordiamo a tal proposito i c.d. bitcoin cash, che consente un più elevato numero di transazioni al secondo.

I bitcoin non sono l’unica moneta ad oggi in circolazione. 

Altre tipologie di criptovalute

Tra le più note, e quindi, altrettanto affidabili, vi sono le c.d. Stellar. Con tale termine si fa riferimento ad una rete di pagamento, nel cui circuito è inserita una criptovalute. Non è esattamente una criptovaluta, ma è uno strumento che supporta la criptovaluta lumens (XLM), nonostante siano spesso identificate con la piattaforma che le ospita.

Un’ulteriore fattispecie che forse non conoscerei è denominata ether. Quest’ultima appartiene alla tipologia che circola sul network Ethereum. Queste invero sono molto interessanti, anche in considerazione della circostanza che consentono, mediante la piattaforma, di procedere alla redazione di contratti in modo automatico. 

Questi vengono redatti come contratti legali scritti come linee di codice informatico in grado di applicare automaticamente le proprie clausole.

Infine, ricordiamo un’ultima moneta virtuale, la c.d. litecoin, spesso considerata una variante di bitcoin. Spesso si suole parlare di versione Silver o Gold dei bitcoin, ma presentano caratteristiche differenti. In primo luogo, il litecoin viene minato molto più velocemente, causando delle ripercussioni anche sulle transazioni che diventano più veloci. 

Invero, possiamo individuare molteplici altre tipologie, ma sicuramente queste sono quelle maggiormente diffuse e anche quelle maggiormente redditizie. Proprio per questo che nella nostra breve analisi ci concentreremo su queste ultime. 

La tassazione delle criptovalute

Dopo aver delineato brevemente cosa sono le criptovalute, possiamo finalmente passare all’analisi della questione concernente la tassazione delle criptovalute.

Come forse già saprai, le criptovalute non sono regolate nel nostro ordinamento, né, invero, nell’ordinamento europeo. Tuttavia, il dilagante affermarsi di questo strumento ha reso ben evidente l’esigenza di regolamentazione del settore.

A tal proposito ci sembra doveroso menzionare il Regolamento della Commissione Europea. Attualmente, si tratta di una mera proposta al vaglio del Parlamento europeo, sebbene sembra essere un primo inizio che sicuramente condurrà ad una riforma della materia.

Il World Economic Forum Global Future Council on Cryptocurrencies sta producendo un lavoro in questo campo.

Sia a livello dell’UE che a livello nazionale, i regolatori europei hanno espresso sostegno alla tecnologia blockchain e al suo potenziale per la trasformazione digitale dell’economia.

Ciò che più interessa, invero, è l’introduzione di una disciplina fiscale adeguata, che ad oggi rende quasi invisibile le criptovalute per il sistema tributario.

Cosa dovrebbe essere soggetto a tassazione?

Ti starai forse chiedendo perhcè questa esigenza di tassazione delle criptovalute sia sempre più evidente. Cosa, infatti, è oggetto di imposta?

In primo luogo, sicuramente possono essere oggetto di imposizione fiscale gli exchanger, che si sostanziano nelle c.d. “commissione” di cambio. Queste, infatti, è innegabile che siano passibili di imposizione diretta, quindi  soggetta a tassazione, secondo le ordinarie regole del reddito di impresa.

Per quanto riguarda l’attività di minig, posta in essere dal cittadino italiano, laddove tale evenienza dovesse concretizzarsi (allo stato non esistono miner italiani), cioè rispetto al soggetto che crea bitcoin “estraendolo” dalla blockchain, dovrebbe invece essere assimilabile ad attività di produzione di beni (immateriali).

Si applicherebbe, allora, la disciplina del regime fiscale ordinario, se integrati gli ulteriori requisiti, richiesti dalla legge per qualsasi attività volta alla produzione di reddito, dell’abitualità e professionalità.

Mentre per gli utilizzatori finali si tratterebbe di una categoria appartenente alla voce “redditi diversi”, derivanti da attività speculativa e di investimento, si tratterebbe dunque da reddito da impiego di capitale sottoposto alla disciplina dell’art. 67 del Tuir, comma 1, lettera c-ter.

Da questa breve analisi, già in prima facie si nota come potrebbe essere più rilevante di quanto si immagini la necessità di introdurre una tassazione delle criptovalute. Tuttavia, allo stato, senza una qualificazione giuridica di bitcoin, non è esattamente possibile determinare, in base agli strumenti che abbiamo a disposizione, quale sia il regime maggiormente adatto.

Sono attività estere di natura finanziaria?

La questione principalmente dibattuta è se le criptovalute sono attività estere di natura finanziaria. Invero ad indurre a tale conclusione sono alcuni interventi dello scorso anno sulle istruzioni alla compilazione del quadro RW. In tal contesto, infatti, si ammise che nel modello doveva essere indicata anche una voce relativa alle monete virtuali.

La compilazione del quadro RW è obbligatoria, in sede di dichiarazione dei redditi mod. UNICO, quando il cittadino detiene criptovalute in deposito presso un portafoglio virtuale. Questo, in genere è appoggiato a una piattaforme ubicate all’estero, tuttavia, nel periodo di imposta, potrebbero essere posti in essere dei trasferimenti di criptovaluta da e verso paesi stranieri, ciò determinando l’esigenza di redigere il modello.

Nel compilare il quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di detenzione, l’Agenzia delle Entrate giunse alla conclusione che dovevano essere inserite come  “investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”.

Come è evidente, sembra quasi inevitabile introdurre una disciplina che possa dissipare la confusione generata sul punto, dall’assenza di una normativa di riferimento.


Se desideri approfondire la normativa fiscale di tassazione delle valute virtuali e gli aspetti legati al monitoraggio fiscale ti lascio a questo articolo di approfondimento dedicato:

1 COMMENTO

  1. Il problema è chie i Wallets non hanno sedi fisiche e quindi non si sà che codice paese indicare nel quadro RW. Inoltre stabilire la base imponibile è un vero rebus non essendoci delle quotazioni ufficiali sui mercati.
    Inoltre manca anche una regola sulla tassazione degli interessi generati che vengono pagati in criptovalute…. a meno che l’erario non accetti pagamenti in criptovalute ! Poi c’è da spuegare quella regola del limite di 51mila euro che io francamente non ho capito come funziona. Personalmente non investo in criptovalute perchè non le capisco.
    Sono cose intangibili.

Lascia una Risposta