Superbonus fruibile per le unità abitative ad accesso autonomo facenti parte di un complesso condominiale. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’Interpello n. 524 del 4 novembre 2020.
Attraverso la risposta ad interpello n. 524 del 4 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti per quanto riguarda la possibilità di fruire del superbonus per la riqualificazione energetica e per l’adeguamento antisismico degli edifici. In particolare, i chiarimenti riguardano le unità abitative ad accesso autonomo.
In particolare, nel documento in commento l’istante (che ha presentato istanza di interpello) intende beneficiare della detrazione fiscale, prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero il Superbonus al 110%, in relazione agli interventi che intende effettuare sull’unità immobiliare di sua proprietà, facente parte di un condominio.
L’immobile dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E del 2020:
Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.
Superbonus per le unità abitative ad accesso autonomo
L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare e dotata di accesso autonomo può beneficiare del Superbonus 110% in modo autonomo.
La circolare ha chiarito, che:
Pertanto, l’accesso autonomo dall’esterno rappresenta uno degli elementi caratterizzanti, per beneficiare della detrazione fiscale al 110%.
Successivamente, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione
del Decreto Rilancio, all’art. 119, il co. 1-bis ai sensi del quale:
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, l’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno quando all’immobile si accede attraverso comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.
Nel documento di prassi in commento l’Agenzia delle Entrate, quindi, permette all’istante di beneficiare del Superbonus, anche se, l’accesso all’unità immobiliare oggetto dell’intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno.
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Buongiorno,
con riferimento a quanto riportato nella risposta nr. 524 sopra esposta, trovandomi nella identica situazione, quasi un copia incolla, ma essendo l’immobile ad uso commerciale, potrei rientrare nel superbonus 110% ?
Ringrazio e saluto cordialmente