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Riforma del sistema sanzionatorio: le novità

Sanzioni tributarie, le nuove norme approvate in Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è raggiungere un sistema fiscale più equo per cittadini ed imprese. Questo è l’obiettivo che si pone il Governo, per quanto riguarda la riforma del sistema sanzionatorio. Il 21 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, amministrative e penali che prevede la revisione e riforma dei rapporti tra il processo penale e tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni date e quelle da irrorare (divieto del bis in idem) e la riduzione di queste ultime. Rafforzato anche il ravvedimento operoso, con cui è possibile regolarizzare la propria posizione inadempiente col Fisco pagando sanzioni ridotte.

Nello specifico il consiglio dei ministri ha operato la revisione di tre decreti del ’97 e della legge sulle cosiddette “manette agli evasori” (D.Lgs. n. 74/2000): il 472 che fissa i principi generali delle sanzioni amministrative introducendo il principio della proporzionalità delle sanzioni; il 471 che rivede le misure amministrative sugli omessi versamenti introducendo la proporzionalità della sanzione senza però modificare le pene per frodi e omesse dichiarazioni; il 473 che riscrive le sanzioni in materia di tributi vari come registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, assicurazioni e concessioni eliminando la sanzione minima e massima e introducendo una misura proporzionale.

Prosegue senza sosta la rivoluzione fiscale del governo, mirata a costruire un sistema più equo e giusto a vantaggio di cittadini e imprese“. È quanto ha dichiarato in una nota il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, al termine del Cdm. Vediamo quindi nel dettaglio le novità.

Riforma del sistema sanzionatorio spiegata dal viceministro Leo

Il Sole 24 ore ha riportato le dichiarazioni del viceministro Leo, che ha così riassunto le novità sul fronte delle sanzioni.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrativeverranno ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità“. “Per le sanzioni penali, verranno adeguate le norme relative alla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi” ha aggiunto il ministro.

Verranno invece colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del fisco”, assicura: “Lo Stato infatti deve venire incontro ai contribuenti onesti, ma non può e non deve abbassare la guardia nei confronti di coloro che fanno i furbi”.

Sanzioni amministrative proporzionali

Approvando il decreto legislativo che attua le previsioni della riforma fiscale, il Governo apporta significative novità al sistema sanzionatorio. Se da un lato si ammorbidisce rispetto alle rigidità attuali, dall’altro si inasprisce per i “recidivi”, secondo questo schema:

  • Se è manifesta la sproporzione tra violazione e sanzione, questa è ridotta fino a un quarto;
  • Se è di particolare gravità la violazione commessa, la sanzione fissa, proporzionale o variabile, può essere invece aumentata.

Le sanzioni amministrative, come ha spiegato sempre Leo, saranno “ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità.

Nello schema di decreto, si prevede una sanzione raddoppiata per chi incorre in analoga violazione nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che la accerta o la rende inoppugnabile.

Sanzioni penali: le novità

In base alla riforma delle sanzioni fiscali, il contribuente che commette una violazione a causa di un’incertezza normativa obiettiva, resta non punibile per i 60 giorni successivi alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, interpelli o consulenze) se presenta una dichiarazione integrativa e versa l’imposta dovuta.

Cause di non punibilità per omessi versamenti di IVA e ritenute

Per quanto riguarda gli omessi versamenti di IVA e ritenute l’art. 1 del Decreto prevede una possibilità di non punibilità dei reati di omesso versamento di IVA (art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/00) e ritenute (art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/00). In particolare, la responsabilità penale potrebbe essere esclusa qualora:

  • Ci si trovi in presenza di una rateazione del debito tributario oggetto di contestazione (anche in caso di decadenza dal beneficio della dilazione, prevendendo una riduzione delle relative soglie di punibilità ad un terzo);
  • In caso di presenza di cause di forza maggiore non imputabili all’autore della violazione per l’incasso dell’IVA o l’effettuazione di ritenute;
  • Per situazioni di crisi di liquidità non transitoria accertata giudizialmente.

Di contro, si andrà a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”.

Sanzioni tributarie

Passando al regime sanzionatorio tributario, è stato deciso che non si potrà procedere al sequestro dei beni finalizzato alla confisca “salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato“. La confisca non ci sarà invece se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione. Altra novità è il dimezzamento delle sanzioni e la non applicazione di pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario è estinto, o se risulta essere in fase di estinzione attraverso la rateizzazione.

Un notevole passo avanti visto che attualmente lo sconto della pena avviene solo se il debito risulta essere estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e con pagamento integrale degli importi dovuti.

Evasori per necessità

In campo tributario ci sono poi altre due novità. La prima riguarda la non punibilità dei reati di riscossione se il fatto dipende da cause che non possono essere imputate al contribuente come possibili situazioni di crisi non transitoria, o il sovraindebitamento dei clienti. La seconda aumenta le sanzioni per i disonesti. Se dunque, nei tre anni successivi da quando la sentenza per un’accertata violazione, passa in giudicato, il contribuente replica lo stesso comportamento scorretto, questa volta la sanzione sarà raddoppiata.

Novità in arrivo per le sanzioni relative all’omessa e infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva.

Omessa dichiarazione con sanzione massima al 120%

  • Sanzione massima ridotta: la sanzione massima per l’omessa presentazione della dichiarazione scende dal 240% al 120%.
  • Sanzione fissa per imposte non dovute: resta invariata la sanzione da 250 a 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione senza imposte dovute (raddoppiabile a 2.000 euro per soggetti con scritture contabili).
  • Riduzione sanzione per presentazione di dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Infedele dichiarazione con sanzione al 70%

  • Sanzione fissa: la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione passa da una variabile tra 90% e 180% ad una fissa del 70%, con un minimo di 150 euro.
  • Nuova disposizione per ravvedimento operoso: se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa presentata prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute è pari al 50%(si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l’omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro.

Eliminata la maggiorazione per redditi prodotti all’estero:

  • Non è più prevista la maggiorazione di 1/3 della sanzione per i redditi sottratti a tassazione e prodotti all’estero.

Iva e ritenute

Novità infine anche sul fronte Iva. Si può dire addio alle sanzioni che potevano arrivare anche fino al 240% per le partite Iva e gli autonomi. Con il decreto attuativo alla riforma fiscale le sanzioni non potranno mai superare il 60%.

Per chi negli anni non ha avuto a che fare con Equitalia potrà sembrare roba da poco ma a chi invece le gambe gli sono tremate nell’aprire le buste verdi e vedere il proprio debito quadruplicare vi posso garantire che è un giorno da festeggiare. Ricordo ancora ai sinistri che chi riceve cartelle esattoriali non è un evasore“. Queste le parole di Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

Riforma del sistema sanzionatorio: conclusioni

Sanzioni più eque e proporzionate. Questo è stato il “manifesto” con cui è stato annunciato il nuovo regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 21 febbraio. Tuttavia, le esigenze di gettito, probabilmente, hanno portato il legislatore a derogare le disposizioni in ottica di “favor rei“. Infatti, le nuove disposizioni saranno applicabili solo per le future violazioni. Le minori sanzioni, infatti, non potranno essere applicate alle violazioni passate.

La revisione operata interessa le sanzioni amministrative, penali e tributarie, con un intervento anche sul fronte dell’Iva. Continueranno ad essere colpiti i comportamenti fraudolenti a danno del fisco ma si cerca di andare incontro ai cittadini più onesti.

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