Superbonus 110%: escluso per i lavori sulla vetrata. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’Interpello n. 521 del 3 novembre 2020.

L’Istante è comproprietario con il coniuge di un immobile in un condominio, con accesso anche da un cancello indipendente, ed intende, avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.

L’istante ritiene che le pareti verticali della facciata esterna dell’immobile, costituite da vetrate non rimuovibili e che non possono essere aperte, possano considerarsi “opache”, e di conseguenza possano beneficiare dell’Ecobonus 110%.

Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

Superbonus

Superbonus 110%: escluso per i lavori sulla vetrata

Nella risposta all’Interpello, l’istante è comproprietario con il coniuge di un immobile in un condominio, con accesso anche da un cancello indipendente, ed intende, avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.

L’intervento che l’istante vorrebbe effettuare prevede la sostituzione delle vetrate con una parete in muratura e realizzare così l’isolamento termico delle superfici vetrificali, col conseguente miglioramento di due classi energetiche.

L’Istante, nel rilevare che non esiste una precisa definizione di “pareti opache”, chiede se l’intervento che intende avviare possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che danno diritto ad una detrazione pari al 110% delle spese sostenute.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito degli interventi trainanti il Superbonus 110% spetta:

“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.”

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, stante l’esplicito richiamo, contenuto nell’articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle “superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate”
e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio, le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione.

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