Una SRL artigiana è una società commerciale con personalità giuridica limitata, il cui oggetto sociale è l’esercizio di un’attività artigiana svolta prevalentemente dall’imprenditore.
Una SRL, ovvero una Società a Responsabilità Limitata, è artigiana quando sussistono determinate condizioni. Una società è definita come artigiana quando i beni o i servizi immessi sul mercato sono da ricondurre alla produzione artigianale, ovvero il lavoro è privo di sistemi automatizzati per la produzione, o sono presenti solo in parte.
Anche per le società artigiane c’è la possibilità di iscrizione ad un Albo apposito. Una attività può essere definita come artigiana sia se è composta da un solo individuo, sia se è composta da un gruppo di soggetti, ed esistono alcune differenze tra società con un unico socio e società collettive.
Una Srl è artigiana quando soddisfa alcuni requisiti, ad esempio l’attività deve essere incentrata sulla fabbricazione o produzione artigianale di beni, ed è inclusa anche la possibilità di manutenzione degli stessi. Non rientrano nella categoria artigiana le attività di tipo agricolo o commerciale, e ne sono escluse anche le attività di somministrazione di cibi e bevande.
Vediamo in questo articolo cosa si intende per SRL artigiana, come funziona e quali sono le principali caratteristiche del lavoro svolto da questo tipo di attività.
Indice degli Argomenti
- Quali sono le imprese artigiane?
- Imprenditore Artigiano
- Impresa Artigiana
- Impresa artigiana: requisiti soggettivi
- Impresa artigiana: le diverse forme giuridiche
- Limiti Dimensionali Dell’impresa Artigiana
- SRL artigiane unipersonali e pluripersonali
- Società a responsabilità limitata artigiana
- Albo Delle Imprese Artigiane
- Avvio Dell’attività
- Posizione Inail
- Il socio di società artigiana può essere dipendente?
- Il Lavoro Dei Familiari
- Domande frequenti
Quali sono le imprese artigiane?
Un imprenditore artigiano per poter svolgere la propria attività, deve aver raggiunto la maggiore età, e svolgere personalmente l’attività, anche manuale, insieme all’eventuale collaborazione dei famigliari dove questo sussiste. Esistono alcuni limiti di dimensione dell’attività per essere definita come artigiana, secondo le categorie viste sopra.
Ma quali sono, nella pratica, le attività svolte da imprese artigiane? Si tratta per esempio delle attività che offrono servizi alla persona, come:
- Estetisti;
- Parrucchieri;
- Massaggiatori;
- Tatuatori;
Ma sono anche incluse le attività vicine all’alimentazione, particolarmente diffuse nel paese, come ad esempio:
- Gelaterie;
- Gastronomie;
- Pasticcerie;
Oppure, ancora, si tratta di attività svolte in modo artigianale da professionisti che lavorano alcune materie prime, nel settore non alimentare, come ad esempio:
- Fotografi;
- Fabbri;
- Falegnami;
- Orafi;
- Sarti;
- Vetrai.
Tuttavia a queste attività più tradizionali, sono affiancate, sotto la qualifica di attività artigiane, anche alcune nuove attività, legate a professioni digitali sviluppate negli ultimi anni.
Imprenditore Artigiano
Ai sensi della normativa vigente, di cui alla Legge n. 443/85, è considerato imprenditore artigiano il soggetto in possesso delle seguenti caratteristiche:
- Esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana;
- Assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione;
- Svolge prevalentemente in prima persona l’attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.
L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Impresa Artigiana
Come abbiamo visto, dalla definizione, l’impresa artigiana è caratterizzata dall’esercizio in maniera prevalente del lavoro dell’imprenditore nell’attività svolta. Sulla base di questa definizione possiamo dire che può essere considerata artigiana qualsiasi impresa, che abbia come fine prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni o di prestazione di servizi. L’impresa artigiana può essere avviata anche in forma societaria: come società in nome collettivo, cooperativa, società in accomandita semplice o a responsabilità limitata, anche con socio unico a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:
- Il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
- In presenza di più di due soci (accomandatari per le S.a.s.), la maggioranza svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- In presenza di due soci (accomandatari per le S.a.s.), almeno uno svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono considerate lavorazioni artistiche artigianali, le creazioni produzioni od opere ad alto valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili, e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica. Sono, inoltre, considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale e regionale.
Sulla base delle considerazioni sinora affrontate possiamo quindi escludere alcune attività dalla sfera delle imprese artigiane. Si tratta, in particolare, di tutte quelle attività dove l’imprenditore si limita alla mera gestione dell’attività, non intervenendo in prima persona all’interno del processo produttivo. Sono poi escluse in maniera categorica le seguenti tipologie di attività:
- Le imprese agricole agricole;
- Le imprese che effettuano prestazioni di servizi commerciali;
- Le attività di intermediazione nella circolazione dei beni;
- Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Impresa artigiana: requisiti soggettivi
L’esercizio di un’impresa artigiana richiede, generalmente, di essere in possesso di specifici requisiti tecnico/professionali previsti dalla normativa vigente, posti a tutela del cliente finale. Tra questi segnaliamo quello che prevede che l’imprenditore artigiano possa essere titolare di una sola impresa artigiana. In particolare poi ci riferiamo a tutte quelle attività economiche per le quali occorre preliminarmente possedere una specifica certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato sulla base del possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente. Classici esempi di queste attività sono quelle dei tecnici idraulici, elettricisti, installatori di impianti, facchini, estetisti, acconciatori, imprese di pulizie, ecc. In ogni caso sono le stesse Commissioni ad organizzare specifici corsi per rendere gli interessati in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di queste attività, in forma di impresa artigiana.
Naturalmente l’impresa artigiana potrà svolgere anche altre attività “strumentali ed accessorie“ all’esercizio dell’impresa: ad esempio un forno artigianale che rifornisce abitualmente le pasticcerie può vendere parte dei propri prodotti anche direttamente al pubblico in orari notturni nei locali di produzione, in quanto tale commercio è puramente accessorio, ovvero secondario, rispetto all’attività principale (quella produttiva artigianale).
Impresa artigiana: le diverse forme giuridiche
Una impresa artigiana non deve necessariamente costituire una Srl, ma è possibile che una attività artigiana si organizzi in diverse forme giuridiche. Una attività può essere definita come artigiana se rispetta alcuni requisiti in merito alla tipologia di bene o servizio prodotto o svolto, tuttavia è possibile iscriversi all’Albo delle imprese artigiane e organizzare l’attività nelle seguenti forme:
- Impresa individuale: in questo caso si tratta di una attività svolta singolarmente da un unico titolare, che ha piena responsabilità del lavoro e della produzione, con requisiti tecnici e professionali specifici. In questo caso vi è il divieto di collaborare ad un’altra impresa artigiana;
- Società in nome collettivo: l’attività è organizzata intorno a diversi soci, che svolgono l’attività all’interno dell’impresa. La maggioranza dei soci deve prendere parte al processo produttivo, anche nel lavoro manuale, e almeno un socio deve possedere le competenze tecniche e professionali per il suo svolgimento. Anche in questo caso i soci non possono essere collaboratori o soci di altre imprese artigiane;
- Società in accomandita semplice: anche in questo caso sono presenti più soci, che non devono svolgere l’attività in altre forme societarie. Qui sono presenti soci accomodanti e accomodatari. I soci accomodatari svolgono attività di amministrazione, mentre i soci accomodanti rispondono agli obblighi in base alle quote conferite. Nella società artigiana non è necessario che i soci accomodatari siano superiori di numero rispetto ai soci accomodanti. Almeno un socio deve possedere le competenze tecniche e professionali per lo svolgimento dell’attività artigiana;
- Società a responsabilità limitata: in questo caso i soci corrispondono delle quote verso la società, e la Srl può essere unipersonale, oppure pluripersonale, come vedremo tra poco;
- Cooperative: in questo caso la maggior parte dei soci deve svolgere attivamente il lavoro all’interno della cooperativa. I soci non possono collaborare o essere soci di altre imprese artigiane, e valgono gli stessi requisiti delle società a responsabilità limitata pluripersonali;
- Consorzi: è possibile anche organizzare l’attività sotto forma di consorzio, costituito tra diverse imprese artigiane. Risulta anche possibile creare consorzi misti e iscriversi all’Albo delle imprese artigiane, quando queste ultime detengono la maggioranza;
L’impresa artigiana quindi può essere costituita da uno o più soci, e secondo la legge italiana è possibile che un titolare si avvalga della collaborazione dei famigliari nello svolgimento dell’attività artigianale. Nel caso di società per azioni, non è possibile l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
Limiti Dimensionali Dell’impresa Artigiana
Tra i requisiti richiesti all’impresa artigiana particolare importanza rivestono quelli dimensionali, disciplinati dall’articolo 4, della Legge n. 443/85, i quali prevedono che l’impresa artigiana possa essere svolta anche attraverso la prestazione lavorativa di personale dipendente, diretto personalmente dall’imprenditore o dai suoi soci, nel rispetto di alcuni limiti dimensionali, non derogabili, che di seguito riportiamo:
- 18 dipendenti, compresi gli apprendisti che non possono essere più di 9, per le imprese che non lavorano in serie;
- 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
- 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, per le imprese che svolgono le loro attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (tali settori sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica);
- 8 dipendenti, come limite massimo per le imprese di trasporto (compresi gli apprendisti);
- 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, per le imprese edili.
È concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi all’anno.
Modalità di calcolo dei dipendenti
Si calcolano:
- Tutti i dipendenti indipendentemente dalla mansione svolta (lavoratori part-time in proporzione all’orario di lavoro)
- Apprendisti
- Collaboratori familiari
- Soci artigiani tranne uno
Non si calcolano:
- Il titolare
- Apprendisti passati in qualifica per due anni
- Lavoratori a termine in sostituzione degli assenti con diritto alla conservazione del posto
- Associati in partecipazione
- Lavoratori a domicilio fino ad 1/3 dei lavoratori non apprendisti
- Portatori di handicap
- Dipendenti con contratto di formazione lavoro
- Lavoratori interinali
Mantengono l’iscrizione all’Albo coloro che hanno superato il tetto dei dipendenti fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno solare. Se l’impresa – al termine dei tre mesi – NON rientra nei limiti di legge, la cancellazione avrà effetto dalla data iniziale in cui si è verificato il superamento delle maestranze.
SRL artigiane unipersonali e pluripersonali
L’obiettivo di ogni impresa artigiana è quello di fabbricare, costruire, riparare e offrire manutenzione a prodotti e beni artigianali, per cui non è prevista una produzione condotta da sistemi automatizzati. Se questi sono presenti, comunque devono concorrere solamente ad una piccola parte della produzione. Per essere definita come artigiana, una impresa deve rispettare questo requisito. Per quanto riguarda la costituzione di una società a responsabilità limitata, l’impresa può organizzarsi come SRL unipersonale oppure pluripersonale:
- SRL artigiana unipersonale: in questo caso vi è un socio unico, che svolge il lavoro artigianale secondo le proprie competenze e professionalità. Qui il socio unico è amministratore, e non può collaborare o essere socio di un’altra impresa artigiana;
- SRL artigiana pluripersonale: in questo caso ci sono diversi soci, la cui maggioranza svolge lavoro artigianale secondo le competenze tecniche e professionali previste. La maggioranza dei soci inoltre detiene la maggioranza del capitale sociale. Anche in questo caso i soci non possono collaborare ad un’altra società artigiana.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, i soci delle Srl devono iscriversi ad una particolare gestione INPS, ovvero quella dedicata agli artigiani.
Società a responsabilità limitata artigiana
L’art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, integrando l’articolo 5 della Legge n. 443/85 (Legge quadro per l’artigianato), prevede che un’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all’Albo provinciale, a condizione che:
- Operi secondo gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana (art. 4, Legge n. 443/85) e che la società abbia un oggetto sociale rispondente all’art. 3 della stessa legge;
- La maggioranza numerica dei soci, nel caso di due o più soci:
- Svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rispetti uno dei requisiti di qualifica essenziali riconducibili alla figura dell’imprenditore artigiano;
- Conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto agli altri soci di capitale;
- Detenga “la maggioranza degli organi deliberanti” garantendo la rappresentanza della maggioranza del capitale sociale nell’assemblea, e la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione ovvero nell’organo deputato alla funzione dell’amministrazione, e, comunque, assicurando l’esercizio delle funzioni decisionali e di amministrazione.
Questi requisiti devono essere presenti al momento della richiesta di iscrizione all’Albo artigiani e non al momento della costituzione della società.
I soci della SRL che partecipano all’attività artigiana vanno iscritti alla gestione previdenziale Inps Artigiani. Inoltre, un altro elemento essenziale, riguarda il riferimento alla natura artigiana della società.
Costituzione e denominazione
Nella costituzione della società devono essere identificati i soci artigiani in maggioranza. Si tratta di quei soci che risultano in possesso dei requisiti di qualifica previsti dalla normativa speciale in materia. Per quanto riguarda la sede sociale e le sedi secondarie, è opportuno prevedere una clausola che renda compatibile l’atto costitutivo con i vincoli previsti dalla disciplina in materia di impresa artigiana che ammette la presenza di sedi, unità o rappresentanze locali solo a determinate condizioni. Inoltre, le clausole statutarie devono definire le attività che costituiscono l’oggetto sociale in modo conforme alla definizione di impresa artigiana, la quale ha:
Un requisito fondante per il riconoscimento della qualifica artigiana della srl, concerne il fatto che i soci artigiani (che rappresentano la maggioranza numerica dei soci della società), ovvero uno nel caso di due soci (anche se uno di essi è costituito da società), detenga la maggioranza del capitale sociale.
In sede di costituzione di una Srl artigiana il requisito di qualifica artigiana concernente la detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci artigiani è accertabile in base all’atto costitutivo ed ai conferimenti effettuati. Al fine di poter garantire il mantenimento di tale requisito durante la vita della società, è necessario rispettare alcuni vincoli di carattere organizzativo da definire mediante apposite clausole statutarie.
Prelazione nell’aumento di capitale
Particolare attenzione deve essere prestata in caso di aumento di capitale sociale. Infatti, il diritto dei soci di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione al valore dei conferimenti al capitale sociale, ovvero al valore delle quote di partecipazione attribuite ai singoli soci (art. 2481-bis, co. 1, c.c.). In questo caso, al fine di assicurare il mantenimento della qualifica artigiana, risulta necessario prevedere apposite clausole statutarie mirate a preservare in capo ai soci artigiani la maggioranza del capitale.
Prelazione in caso di trasferimento delle quote
Considerazione analoga deve essere effettuata in sede di trasferimento inter vivos delle quote di partecipazione a soggetti terzi. Tale operazione, infatti, potrebbe essere subordinato al gradimento espresso da parte dei soci artigiani che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Trattasi anche in questo caso di una condizione necessaria a soddisfare l’esigenza della SRL artigiana per mantenere inalterati i requisiti richiesti per la sua iscrizione all’Albo.
Amministrazione della società
Nell’ipotesi di SRL con due soci uno di essi deve rispettare i requisiti di qualifica di artigiano, assicurandosi la funzione di amministratore. Questa potrà essere svolta nella forma di amministratore unico.
La funzione amministrativa, nelle Srl artigiane con una pluralità di soci, un numero adeguato di soci artigiani dovrà necessariamente partecipare in misura maggioritaria all’organo amministrativo assicurando l’esercizio della funzione dell’amministrazione. Pertanto, nelle Srl artigiana la funzione amministrativa è necessariamente pluripersonale e deve sussistere il requisito organizzativo della detenzione della maggioranza numerica dei componenti da parte dei soci artigiani amministratori, anche
qualora l’atto costitutivo, o una decisione dei soci, preveda che l’amministrazione sia attribuita anche a soci non artigiani ovvero a soggetti non soci.
Conferimenti di prestazioni di opera e servizi
Il socio ha la possibilità di conferire nel capitale della Srl prestazioni di opera e servizi (art. 2464 c.c.) assistite da garanzia assicurativa o da fideiussione bancaria. Questo, in quanto la quota più significativa e prevalente rispetto al capitale conferito, è rappresentata dalle qualità professionali delle persone e dalle loro capacità creative, manuali e professionali.
Albo Delle Imprese Artigiane
Per acquisire lo status di impresa artigiana, l’imprenditore deve iscriversi presso la specifica sezione delle camere di commercio, competenti per Provincia di appartenenza della sede legale, entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l’impresa e l’imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella Legge n. 443/85, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
La domanda di iscrizione deve essere esaminata entro 60 giorni dalla data di presentazione previo accertamento comunale che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta spedita dalla Segreteria dell’Albo. In mancanza di comunicazioni da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato, entro il termine di 60 giorni, l’azienda è comunque iscritta all’Albo professionale a partire dal 61 giorno.
L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva: pertanto, senza di essa non sarà possibile avere accesso alle agevolazioni che il nostro ordinamento riserva a questa tipologia di impresa. Di conseguenza è vietato adottare come ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato senza essere preventivamente iscritti all’Albo.
Avvio Dell’attività
Per iniziare l’attività l’imprenditore deve munirsi di partita Iva. Per ottenerla deve presentare all’Ufficio delle Entrate un apposito modello entro 30 giorni dalla data d’inizio attività. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere “semplificato” o “ordinario“. La partita Iva, con apposita procedura, può essere richiesta anche direttamente presso gli Uffici della Camera di Commercio, contemporaneamente alla denuncia di inizio attività. Con il regime semplificato sono obbligatori i registri Iva e il Libro dei Cespiti Ammortizzabili: Con il regime ordinario, oltre ai registri previsti per il regime semplificato è necessario avere anche il libro Giornale ed il Libro Inventari. L’avvio della gestione amministrativa di una impresa comporta scelte ed opzioni delicate. È quindi opportuna una analisi approfondita e il consiglio di un dottore Commercialista.
Posizione Inail
Il passo successivo riguarda la denuncia d’iscrizione all’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro), obbligatoria sia per gli artigiani, sia per gli eventuali soci o collaboratori e dipendenti, in applicazione del DPR n. 1124/65. La denuncia deve essere presentata almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di variazione o di cessazione dell’attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni dall’evento. L’iscrizione all’Inail fa sorgere l’obbligo del pagamento di un premio assicurativo, commisurato al grado di rischio dell’attività svolta. A fronte del premio pagato, l’Istituto eroga prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro. E’ fatto obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano una inabilità temporanea superiore ai tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di Pubblica Sicurezza.
Il socio di società artigiana può essere dipendente?
In linea generale un socio di Srl può essere dipendente della stessa società (quindi anche di Srl artigiana) soltanto al verificarsi di alcune condizioni. Il punto di partenza di questa analisi è dato dall’art. 2094 del codice civile, il quale indica gli elementi essenziali di un rapporto di lavoro subordinato:
- La sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro;
- Continuità della prestazione;
- Collaborazione offerta dall’impresa in cambio della corresponsione di una retribuzione.
In altre parole, affinché si possa ravvisare un contratto di lavoro dipendente è necessario che vi sia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero–direzione), la persistenza continua dell’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro (anche discontinua, purché tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro) e un inserimento, continuo e sistematico, del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. Pertanto, ad esempio, l’amministratore unico di una Srl non può mai essere allo stesso tempo dipendente della stessa società (in quanto non vi può essere potere di direzione e controllo della società). Al contrario, invece, un socio di minoranza della Srl può assumere la veste di dipendente (con la sottoscrizione di un contratto di lavoro distinto dal contratto societario), in quanto può essere soggetto al potere di direzione e controllo della società.
Il Lavoro Dei Familiari
La speciale conformazione delle imprese artigiane consente anche all’imprenditore di avvalersi della collaborazione dei familiari nell’esercizio della propria attività. Tuttavia, le imprese artigiane che si avvalgono di tale collaborazione devono presentare domanda all’Albo delle imprese artigiane. Possono essere oggetto di inclusione il coniuge, i figli, i nipoti, i fratelli, le sorelle, gli ascendenti, i parenti entro il 3° grado egli affini entro il 2° grado.
Domande frequenti
La produzione artigianale si differenzia da quella industriale proprio per la minima presenza di macchinari che ne regolano l’andamento. Durante tutte le fasi di lavorazione è l’abilità manuale dell’artigiano che plasma il manufatto finale.
Non è previsto un numero minino o massimo di dipendenti che una società a responsabilità limitata deve o può avere. Tuttavia, per essere Srl artigiana devono essere rispettati i requisiti dimensionali previsti a seconda della tipologia di attività artigianale esercitata (altrimenti si entra nel settore industria).
E’ imprenditore artigiano colui che – in base alla Legge n. 443/85 – esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi. L’impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva.
I requisiti di artigiano si posso perdere anche per variazioni della loro forma giuridica, se una società si trasforma in una forma non prevista dalla Legge 443/85 (la legge quadro sull’artigianato) ma anche se si supera il numero massimo di dipendenti.
I costi per diventare artigiani con partita Iva sono abbastanza consistenti: 88 euro per il diritto camerale del primo anno (si tratta dell’importo base, che può aumentare fino al 20%); 18 euro per i diritti e le spese camerali della prima iscrizione; circa 3.500 euro all’anno per l’INPS gestione artigiani.
Quest’iscrizione può essere fatta in modo telematico tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Inoltre, si può accedere con il proprio codice fiscale e un PIN che può essere generato attraverso l’apposita procedura online sul portale INPS.
E’ società artigiana la SRL unipersonale in cui l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. Il socio unico non può essere titolare di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa.