Quando si fa riferimento allo scioglimento delle società di persone si intendono due ipotesi. Esso infatti si realizza sia con riferimento ad un socio o nei confronti di tutti i soci. Nella prima ipotesi, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l’uscita di una sola parte del contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società.

La società di persone è quella tipologie di società ove l’elemento prevalente è dato dalla persona dei soci. Dunque, il tratto caratteristico di questa tipologia di società è proprio la stretta relazione dei soci tra di loro. Questa relazione, invero, è tale proprio a causa della circostanza che, nella maggior parte dei casi, i soci si fanno carico di responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Ed è, invero, questa è la principale differenza rispetto alle società di capitali.

Le cause di scioglimento della società sono molteplici e può realizzarsi sia con che senza la messa in liquidazione. Ma come si procedere allo scioglimento?

Vediamo cosa c’è da sapere sul punto.

Cosa sono le società di persone?

La società di persone è quella tipologie di società ove l’elemento prevalente è dato dalla persona dei soci. Dunque, il tratto caratteristico di questa tipologia di società è proprio la stretta relazione dei soci tra di loro. Questa relazione, invero, è tale proprio a causa della circostanza che, nella maggior parte dei casi, i soci si fanno carico di responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Ed è, invero, questa è la principale differenza rispetto alle società di capitali.

Le società di persone sono connotate per la capacità giuridica. Tali imprese sono, dunque, in grado di avere proprietà e che possono essere chiamate a comparire davanti a un giudice. Tuttavia, diversamente dalle società di capitali, non posseggono personalità giuridica. Per intenderci, tale affermazione ha come principale conseguenza che la singola società di persone, da un punto di vista legale, non esiste come entità separata dai suoi soci.

Come la denominazione stessa precisa, al centro di tale società vi sono infatti le persone e per questo motivo le società non sono mai totalmente separate le une dalle altre. Questo significa che se l’attività va male, il socio che ha una casa intestata rischia di perderla. Ovviamente non si tratta solo della casa, ma anche del conto corrente, della pensione, ecc. E se il socio è in comunione dei beni con il coniuge, i creditori potranno pignorare anche il 50% dei beni di quest’ultimo.

La principale forma di società di persona è la società semplice, la quale, invero, costituisce il modello base di riferimento per le varie forme sociali.

Le società di persone si suddividono in:

Scioglimento delle società di persone

Lo scioglimento delle società di persone si realizza sia con riferimento ad un socio o nei confronti di tutti i soci. Nella prima ipotesi, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l’uscita di una sola parte del contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società.

Con riferimento alla singola partecipazione sociale, lo scioglimento può avvenire per morte e per esclusione del socio stesso, ad opera degli altri soci, quando ricorrono cause di esclusione previste dalla legge. Ad esempio si realizza per mancato adempimento dei conferimenti promessi, può anche realizzarsi di diritto, ad esempio in caso di fallimento a partire dal 1 ° settembre 2021, nei confronti del socio per il quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale, che sostituirà il fallimento o la liquidazione controllata.

Verso tutti i soci lo scioglimento avviene di diritto, per:

  • decorso del termine. Per le società di persone, nella società semplice non è previsto né un obbligo di indicazione del termine di durata né una specifica forma dell’atto costitutivo, è possibile indicare una durata indeterminata della società, salvo il riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell’art.2285 c.c. Nel caso in cui i soci abbiano intenzione di evitare lo scioglimento della società per tale causa, essi possono modificare o rimuovere il termine di durata tramite una proroga tacita(art.2273 c.c.) o espressa(art.2252 c.c.).
  • conseguimento dell’oggetto sociale. L’oggetto sociale è definito come quell’attività economica che si intende realizzare al momento di stipula del contratto sociale. L’art. 2328 c.c. richiede di indicare nello statuto l’attività che costituisce l’oggetto sociale. L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale si verifica qualora vi siano ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale, che comporti una situazione di impossibilità, oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria vita economica come era stato originariamente delineato dai soci nell’atto costitutivo.
  • volontà di tutti i soci;
  • venir meno della pluralità dei soci;
  • se non è ricostituita nel termine di sei mesi;
  • per le altre causa previste dalla contratto sociale.

Costituiscono cause di scioglimento per le società di persone:

  • la mancanza della pluralità dei soci. Ai sensi dell’art. 2272 c.c., la società semplice si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita. Tale norma si applica alla Snc grazie al richiamo fatto dall’art. 2308 c.c. e alla Sas dall’art. 2323 c.c..
  • la mancanza nella Società in accomandita semplice di una delle due categorie di soci.

A partire dal 1° settembre 2021, è stata introdotta un’ulteriore causa di scioglimento, che si realizza per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, al co. 1 dell’art. 2272 c.c. è aggiunto il n. 5 bis ex art 382 D.Lgs 14/2019, come modificato dal testo della D.Lgs 147/2020.

Verificatasi la causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la liquidazione.

La società continua ad esistere ai soli fini della liquidazione, che ha per scopo la conversione del patrimonio sociale in denaro per estinguere i debiti sociali. Qualora i liquidatori compiano nuove operazioni, diverse da quelle strettamente funzionali alla liquidazione, essi non vincolano la società, ma rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Scioglimento senza messa in liquidazione

Può accadere, che a differenza di quanto previsto dal precedente paragrafo, lo scioglimento avvenga senza messa in liquidazione.

Tuttavia, affinché sia possibile procedere allo scioglimento senza messa in liquidazione è necessario non avere rapporti attivi e passivi. In particolare, l’atto con il quale si provvederà in tal senso, quindi con il quale viene deciso lo scioglimento senza la messa in liquidazione deve menzionare sia la mancanza di attività/passività sia il fatto che si richiede contestualmente la cancellazione della società.

Tale operazione di scioglimento, realizzata senza messa in liquidazione, normalmente è posto in essere per il tramite di una scrittura privata. Quest’ultima dovrà essere autenticata da Notaio, oppure potrai procedere direttamente mediante atto pubblico notarile 

L’atto di scioglimento della società senza liquidazione deve presentare alcune caratteristiche specifiche. In primo luogo deve contenere, deve essere una scrittura privata autenticata dal notaio oppure atto pubblico notarile, in entrambi i casi in calce alla copia informatica dell’atto deve essere apposta la seguente formula di autenticazione: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”.

L’atto in questione deve poi contenere necessariamente la firma dell’atto è il Notaio. Dopodichè si dovrà provvedere al deposito dell’atto Atto pubblico o Scrittura privata autenticata da Notaio: Notaio o socio amministratore/accomandatario.

E’ previsto inoltre un termine per il deposito in Camera di commercio è di 30 giorni.

Scioglimento contestuale alla cancellazione

In determinati casi, è possibile procedere in via semplificata. E’ stata prevista infatti la possibilità di procedere contestualmente alle procedure di cancellazione di società inattive, contestualmente allo scioglimento.

Quindi in determinati casi, si ritiene essere  possibile richiedere l’iscrizione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione, senza la necessità di un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento Tale operazione si realizza molto semplicemente, allegando al modello S3 una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti la cessazione dell’attività d’impresa propria della società e l’inesistenza di beni da liquidare, di crediti da esigere o di debiti da pagare.

Nella prassi della maggior parte della Camere di Commercio, ciò è previsto nei casi in cui lo scioglimento della società si verifichi:

– per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, ex art. 2272 n. 4 c.c. (in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’unico socio superstite);

– per decorso del termine di durata stabilito nell’atto costitutivo, in assenza di proroga tacita, ex art. 2272 n. 1 c.c. (in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal socio amministratore e da tutti i soci).

2 COMMENTI

  1. Una società chiude quando sono stati liquidati i creditori, altrimenti i soci devono accollarsi il pagamento del debito societario. Consiglio di valutare bene la situazione con un legale.

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