La tregua estiva è giunta al termine, e a partire dal 4 settembre 2023 riprende l’invio degli avvisi bonari ai contribuenti. Questi avvisi potrebbero contenere comunicazioni di irregolarità e richieste di pagamento con sanzioni ridotte. Nel caso in cui gli importi indicati vengano regolarizzati entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, sarà possibile evitare l’iscrizione a ruolo e conservare il diritto alla riduzione della sanzione del 3%.
Il periodo di sospensione, avviato il 1° agosto 2023 nell’ambito della tregua estiva, è ora giunto al termine. Di conseguenza, a partire dal 4 settembre 2023, è ripreso l’invio degli avvisi bonari, che comprendono gli esiti da parte dell’Agenzia delle Entrate, derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali delle dichiarazioni dei contribuenti. Rientrano anche gli avvisi di liquidazione riguardanti i redditi a tassazione separata.
I termini a disposizione per regolarizzare la propria situazione in risposta agli avvisi bonari sono i seguenti:
- 30 giorni a partire dalla ricezione degli avvisi bonari.
- 90 giorni nel caso di avvisi telematici trasmessi agli intermediari.
Nel calcolare i giorni disponibili per il pagamento, è essenziale escludere il periodo di sospensione estiva, che va dal 1° agosto al 4 settembre. È fondamentale comprendere il funzionamento di questo calcolo dopo la tregua estiva, in modo da essere consapevoli dei termini e delle sanzioni potenziali, a cui si potrebbe incorrere, e sfruttare al massimo le agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio.
Avvisi bonari: i nuovi termini di pagamento
Gli effetti della sospensione estiva degli avvisi bonari giungono alla loro conclusione, e dal 4 settembre riprendono i termini di pagamento relativi alle comunicazioni di irregolarità . Il conteggio del periodo a disposizione è rimasto congelato dal 1° agosto al 4 settembre, conformemente a quanto stabilito nel comma 17 dell’articolo 7 quater del decreto-legge n. 193/2016.
Questo periodo di sospensione riguarda specificamente i 30 giorni concessi per il versamento delle somme dovute a seguito di:
- Controlli automatici;
- Controlli formali;
- Liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata.
Tregua estiva: come funziona il calcolo
Se effettuerai la regolarizzazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, potrai prevenire l’iscrizione a ruolo e mantenere il diritto alla riduzione della sanzione di 1/3. Ecco perché diventa così importante comprendere da quando scatta il calcolo dei 30 giorni (90 per gli intermediari) a disposizione per il pagamento degli avvisi bonari.
Il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- Avviso trasmesso prima del 1° agosto: il calcolo dei 30 giorni deve tenere in considerazione i giorni da quando si è ricevuto l’avviso fino al 31 luglio e poi riprendere il calcolo dal 4 settembre per i giorni rimanenti per arrivare al totale di 30. Quindi non è necessario calcolare il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre;
- Avviso trasmesso dal 1° agosto durante la tregua estiva: il conteggio dei giorni disponibili inizia il 4 settembre per gli avvisi bonari inviati tra il 1° agosto e la fine della sospensione estiva.
Proviamo a comprendere meglio con un esempio. Ipotizziamo la ricezione dell’avviso bonario in data 20 luglio 2023, ovvero prima della tregua estiva. Il termine dei 30 giorni, entro il quale il contribuente dovrà effettuare il pagamento, scade il 22 settembre. Si sommano 11 giorni (dal 21 luglio al 31 luglio) e 19 giorni (dal 4 settembre al raggiungimento dei 30 giorni) per definire il termine.
Avvisi bonari: comunicazioni e sanzioni
Gli avvisi bonari costituiscono una delle fasi iniziali delle procedure di controllo fiscale, con l’obiettivo di agevolare la regolarizzazione delle omissioni tramite l’adozione di sanzioni ridotte. Nello specifico, gli avvisi bonari sono emessi in risposta a situazioni irregolari identificate attraverso controlli condotti dall’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione comporta una diminuzione delle sanzioni dovute, che vengono rideterminate in base al 3% dell’imposta rimanente (non pagata o pagata in ritardo).
Le normative vigenti differiscono a seconda del tipo di comunicazione, determinando variazioni nei termini e nelle modalità di pagamento. Esaminiamo come queste disposizioni cambino in risposta ai controlli automatici, ai controlli formali e alla liquidazione delle imposte applicate ai redditi soggetti a tassazione separata.
Controlli automatici delle dichiarazioni
I controlli automatici sono effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Questa procedura si applica a tutte le dichiarazioni presentate e si tratta di una modalità automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi si basa sui dati e gli elementi direttamente estrapolati dalle dichiarazioni, nonché su quelli registrati nell’Anagrafe tributaria.
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’unica o ultima comunicazione. In caso di ritardo, è prevista una sanzione pari al 10% dell’importo aggiuntivo dell’imposta.
Avvisi bonari: controllo formale delle dichiarazioni
Il controllo formale viene effettuato su dichiarazioni selezionate a livello centrale, seguendo criteri basati sull’analisi del rischio. Questo coinvolge la verifica dei dati dichiarati attraverso il confronto con i documenti che attestano la correttezza delle informazioni.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della prima comunicazione e si rischia una sanzione pari al 20% dell’importo aggiuntivo dell’imposta, in caso di ritardo.
Redditi soggetti a tassazione separata: comunicazione dell’imposta dovuta
In merito alla liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata, l’Agenzia delle Entrate stabilisce l’importo definitivo delle imposte dovute su specifici tipi di redditi, come ad esempio i trattamenti di fine rapporto, le pensioni e gli arretrati.
Questi sono redditi per i quali sono state precedentemente versate o trattenute somme a titolo d’acconto. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell’unica o ultima comunicazione e non è prevista alcuna sanzione in caso di ritardo.
Conclusioni
Il periodo di tregua estiva, iniziato il 1° agosto 2023, è terminato il 4 settembre 2023. L’Agenzia delle Entrate ha così ripreso l’invio degli avvisi bonari, che includono le valutazioni ottenute attraverso controlli automatici, controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti e gli avvisi di liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata.
I contribuenti dispongono di 30 giorni dalla ricezione degli avvisi bonari per effettuare i pagamenti e contare su una riduzione delle sanzioni del 3%. Nel caso di avvisi telematici trasmessi agli intermediari, la scadenza si estende a 90 giorni. Per il calcolo del termine corretto, è necessario escludere il periodo di sospensione estiva, che va dal 1° agosto al 4 settembre. La comprensione del processo di calcolo è essenziale per avere chiarezza sui termini, le sanzioni potenziali e per sfruttare appieno le agevolazioni stabilite dalla Legge di Bilancio.