HomeFisco NazionaleFiscalità del lavoroRimborso 730: incapienza del datore di lavoro

Rimborso 730: incapienza del datore di lavoro

Il prospetto di liquidazione che si presenta a seguito di invio della dichiarazione dei redditi, potrà prevedere una posizione favorevole per il contribuente, mostrando un credito nei confronti del Fisco, oppure una posizione si sfavore, quando si prospetta un debito Irpef. Avere un credito significa che il versamento delle tasse è avvenuto in misura maggiore rispetto al dovuto. Mentre si incorre in un 730 a debito, qualora il contribuente debba versare delle tasse al fisco, a seguito del conguaglio. 

Durante l’anno, il soggetto può aver lavorato presso più datori di lavoro, può aver percepito dei redditi derivanti da locazioni, per cui può incorrere nel caso in cui l’importo totale delle tasse dovute sia inferiore rispetto a quelle versate.

Sarà in sede di dichiarazione che il contribuente andrà a dichiarare tutti i redditi percepiti e le tasse versate, dal conguaglio si potrà evincere il debito o credito del contribuente. 

Il rimborso IRPEF senza sostituto d’imposta

Il credito che nasce dalla dichiarazione dei redditi, può essere recuperato, attraverso un accredito diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate, indicando nel frontespizio della dichiarazione il proprio IBAN sul quale andrà fatto l’accredito. E’ necessario presentare all’Agenzia delle Entrate, del proprio comune, l’apposito Modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche.

Potrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate attraverso due modi:

  • invio tramite PEC del modello compilato, con apposita firma digitale;
  • consegna a mano del modello presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, con copia della carta d’identità in corso di validità.

Sussiste anche l’invio telematico tramite la specifica applicazione presente sul portale. Sarà necessario accedere alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate che consente la compilazione e l’invio dei dati via web. Tramite il filtro di ricerca sarà possibile accedere a: Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c.

Il rimborso senza sostituto, è una forma di accredito, spettante a tutti quei lavoratori che non hanno nessun sostituto d’imposta al momento dell’erogazione del credito stesso. Per sostituto d’imposta intendiamo il datore di lavoro che si sostituisce al lavoratore nel versamento delle tasse. Trattiene le tasse al lavoratore e le versa per suo conto allo Stato, a titolo di acconto o a titolo d’imposta. Per cui anche nel caso di rimborso o pagamento scaturito dal 730 sarà il sostituto attraverso la busta paga a trattenere il debito o erogare il credito. 

Il debito IRPEF, lo trattiene dalla busta paga del lavoratore e lo versa per suo conto al fisco, mentre il credito IRPEF lo anticipa in busta paga, per conto dello Stato, ma quest’ultimo provvederà a rimborsare l’intero importo al sostituto d’imposta. 

L’erogazione del rimborso attraverso l’accredito senza sostituto d’imposta arriva nel mese di Dicembre. Il rimborso viene accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale oppure attraverso un mandato di pagamento da incassare presso gli Uffici Postali.

Per conoscere l’importo che ci verrà accreditato, sarà necessario controllare nella propria dichiarazione dei redditi il rigo 164 del prospetto di liquidazione. La voce riporta la dicitura “Importo che sarà rimborsato dall’Agenzia delle Entrate (lavoratori senza sostituto) “

Rimborso IPREF con sostituto d’imposta

Il contribuente, lavoratore che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, ha in essere un contratto di lavoro, si ritiene abbia un sostituto d’imposta.

In tal caso nel 730, non potrà essere indicato l’IBAN del proprio c/c, ma saranno indicati i dati del proprio sostituto d’imposta in particolare: 

  • la denominazione e ragione sociale;
  • il codice fiscale;
  • il comune, la via e la provincia;
  • Eventualmente l’indirizzo email, telefono e fax.

I dati inseriti nella dichiarazione dei redditi permettono all’Agenzia delle entrate di individuare il sostituto d’imposta, senza intercorrere in particolari errori.

Ricezione del 730/4

L’invio della dichiarazione, solitamente viene presentata dai Centri di assistenza fiscale o i professionisti abilitati. Quando sussiste un rimborso o un debito dalla dichiarazione è premura fare in modo che il commercialista o chi presenta la Dichiarazione, comunichi questi esiti all’Agenzia delle entrate.

Dovranno presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).

A sua volta l’Agenzia una volta recepito il 730-4, ha tempo circa 10 giorni per poter mettere a disposizione dei sostituti d’imposta questi dati. 

Perché è così importante che il sostituto d’imposta riceva il 730-4 da parte dell’Agenzia?

La mancata ricezione, comporta l’erronea compilazione dell’eventuale busta paga e una omissione di versamento, o versamento in ritardo oppure il mancato rimborso. La ricezione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia. 

Rimborso IRPEF in busta paga

L’art 16 bis del Decreto Fiscale n. 124/2019 regola il rimborso del 730 in busta paga. Prevede che la sua erogazione avvenga direttamente attraverso il proprio sostituto d’imposta, entro il mese successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi.

Ciò avviene attraverso la prima busta paga disponibile del lavoratore. 

L’importo che dovrà essere rimborsato al lavoratore viene riportato nel modello 730/4, per cui il sostituto d’imposta può vedere fin da subito a quanto ammonta il rimborso da versare al lavoratore. Può accadere che il rimborso avvenga in ritardo e questo molto spesso non dipende dal sostituto d’imposta, ma bensì dalla stessa Agenzia delle entrate.

Ciò accade qualora l’ente provveda a fare apposite verifiche sulla dichiarazione inviata e quando riscontra particolari situazioni, blocca il rimborso, ai fini di accertare se tale credito sia dovuto o meno.

Ad esempio attraverso dei controlli può pervenire una differenza degli importi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli di cui è in possesso la stessa Agenzia, oppure mancano dei giustificativi di spesa che hanno dato origine a detrazioni d’imposta. 

In questi casi l’ente ha circa 4 mesi di tempo dal momento dell’invio della dichiarazione, per completare i controlli, estendibili fino a 6 mesi in casi eccezionali.

Rimborso frazionato del sostituto d’imposta

Quando la dichiarazione risulta corretta e il sostituto riceva il 730/4 può procedere con l’acquisizione di tale modello e con l’erogazione del rimborso in busta paga. 

Che cosa succede però quanto il rimborso sia consistente o qualora il sostituto si ritrovi a rimborsare non solo il credito di un lavoratore, ma quello di più lavoratori?

Il sostituto d’imposta può rimborsare il credito che scaturisce dal modello 730, fino a capienza dell’IRPEF che versa. 

Che cosa significa?

Prendiamo l’esempio di un datore di lavoro che ha in carico 4 lavoratori, e versa al mese circa 1.700,00 euro di Irpef. Due di questi lavoratori devono ricevere il rimborso Irpef, Tizio, nella somma di 1.200,00 euro e Caio nella somma di 850,00 euro. Il totale dei rimborsi da effettuare è superiore rispetto all’IRPEF che il datore di lavoro versa mensilmente. In questo caso il rimborso potrà essere inserito in busta paga in maniera frazionata e il rimborso stesso potrebbe essere erogato in più mesi.  Tuttavia in questo caso il lavoratore riceve comunque per intero l’importo spettante, anche se in più mesi.

Cosa succede a quel lavoratore che invece non riesce ad avere il rimborso entro Dicembre dello stesso anno? 

L’esempio di cui abbiamo parlato poco fa, prende in considerazione una capienza irpef del sostituto d’imposta inferiore, e un rimborso che però si conclude nel giro di qualche mese. Pensiamo adesso ad una realtà diversa, un luogo di lavoro dove c’è il singolo lavoratore, con un rimborso molto alto e il datore che versa poco Irpef.

Può accadere che il lavoratore in questione non riesca a recuperare tutto il credito spettante entro Dicembre, a questo punto il datore di lavoro dovrà inserire l’importo residuo nella sua CU di quest’anno.

Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo o chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle entrate. 

Una riflessione che vorrei fare è la seguente: qualora il lavoratore vada a svolgere il medesimo lavoro, presso il solito sostituto d’imposta che verserà la solita Irpef, sconsiglio di richiedere il rimborso tramite modello 730 indicando nuovamente il medesimo sostituto.

Questo comporterebbe un nuovo frazionamento del credito e la possibilità che non riesca nemmeno con l’anno in corso a recuperare l’intera somma, soprattutto se nella nuova dichiarazione ci sarà nuovamente un credito. 

Un’altra soluzione prevede il rilascio da parte del datore di lavoro, di un’apposita dichiarazione grazie alla quale, il lavoratore potrà fare domanda di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Se si sceglie questa opzione sarà opportuno comunicare all’ente il proprio IBAN. 

Un’altra via è quella di presentare nuova dichiarazione prima del 25 ottobre grazie al 730 integrativo nel quale può decidere di utilizzare la versione senza sostituto d’imposta.

Ricordiamo però che la normale prassi per un lavoratore con sostituto d’imposta, è quella di comunicare all’interno della dichiarazione i dati del sostituto a prescindere da quanta capienza Irpef questo abbia. Il datore di lavoro non può in alcun modo rifiutarsi di rimborsare il credito spettante dei propri dipendenti.

L’unica eccezione è dovuta alla propria incapienza, ossia qualora alla fine dell’anno il datore di lavoro non sia riuscito a effettuare tutti i rimborsi dovuti, come precedentemente spiegato. 

Daniela Sechi
Daniela Sechi
Laurea triennale in Diritto dell'impresa del lavoro e delle Pubbliche amministrazioni. Iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro. Mi occupo di aspetti giuslavoristici e pratiche contabili.

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