Sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in vigore dal 2023, nella circolare n. 32/E del 5 dicembre. La circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito le istruzioni sui requisiti di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime forfettario ammesso in caso di ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro.


L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo delle modifiche al regime forfettario dalla legge di bilancio. Nella circolare sono precisate le istruzioni sulle nuove condizioni di accesso, permanenza, e fuoriuscita dal regime agevolato.

Una delle novità riguarda le regole in caso di superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno, che comporta la fuoriuscita immediata dal regime forfettario. Dall’incasso che comporta lo sforamento della soglia, i contribuenti passano nel regime ordinario. A partire dall’incasso che ha portato al passaggio al regime ordinario, il contribuente deve assoggettare a imposta sia il corrispettivo, integrando con l’Iva il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario ma anche tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, non ancora fatturate al momento del suddetto incasso ed anche tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. Sulla medesima operazione scatta anche l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto.

Regime forfettario: chiarimenti delle Entrate

L’articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 modifica la disciplina del regime fiscale agevolato. La circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito le istruzioni sui requisiti di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime forfetario. Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 54, della legge di bilancio 2023, in particolare:

  • Viene innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime agevolato;
  • Le cause di cessazione del regime vengono integrate di una fattispecie che comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta; si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Pertanto secondo i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate, se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi superiori alla soglia di 85.000 euro, al di sotto dei 100.000 euro, è possibile permanere nel regime forfettario nell’anno in corso e si fuoriesce in quello successivo, con rettifica dell’IVA non detratta. Mentre, se viene superata la soglia di 100.000 euro di ricavi o incassi, il passaggio al regime ordinario avviene già in corso d’anno e in particolare, e per quanto riguarda l’IVA, occorre assoggettare ad imposta gli incassi che hanno comportato lo sforamento del limite di 100.000 euro. Infatti l’Agenzia chiarisce che:

“Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo”.

 Con il passaggio al regime ordinario dovranno essere fatturate con IVA l’operazione che ha generato l’incasso superiore alla sopra citata soglia. Dovranno essere fatturate con IVA tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso ed anche tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

Nella dichiarazione IVA dell’anno di superamento della soglia dei 100.000 euro occorre indicare oltre all’operazione che ha comportato lo sforamento anche tutte le operazioni (attive e passive) fatturate anche se effettuate in costanza di regime forfetario successivamente all’incasso e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

Inoltre, il contribuente è tenuto ad effettuare una serie di adempimenti in relazione al periodo d’imposta in corso al momento del superamento come l’istituzione dei registri e le scritture contabili, l’annotazione delle operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario comporta anche la possibilità di rettifica dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del limite. La rettifica dell’imposta non detratta deve essere operata tenendo conto della natura dei beni acquistati e del periodo compreso fra la data dell’acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfettario. In questo ultimo caso, il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfetario.

Ritenuta d’acconto

I compensi percepiti dal professionista, una volta avvenuto il passaggio al regime ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute di cui al predetto articolo 25.

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