Piano transizione 5.0: beneficiari e requisiti

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Il Piano Transizione 5.0, insieme al Piano Transizione 4.0, si inserisce all’interno della strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. Sono messi a disposizione, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

Il bonus consiste in un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Il credito d’imposto è rivolto alle imprese situate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Come funziona?

Il Piano transizione 5.0 consiste in un’agevolazione erogata sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per i nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici deve essere in conseguenza ad investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  • Software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, mediante la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
  • Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Vi rientrano anche:

  • Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • Spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Quali imprese possono beneficiare del credito d’imposta transizione 5.0?

Possono beneficiare del bonus tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Il credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

Per le imprese ammesse al credito, occorre comunque il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come utilizzare il credito d’imposta piano transizione 5.0?

Il credito d’imposta si può utilizzare esclusivamente in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate da parte del GSE. Si può utilizzare in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025 mediante modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Imprese escluse

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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