Sono arrivati alcuni cambiamenti per quanto riguarda l’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il principale cambiamento riguarda la possibilità di utilizzare l’ISEE corrente in molte più situazioni.

Come precisato nel Messaggio INPS del 21 settembre, sono state ampliate le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente. In particolare, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In questo caso, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo
indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ISEE corrente aggiornato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

In altre parole, viene consentito di aggiornare all’anno precedente il patrimonio riportato nella Dsu relativa all’Isee ordinario, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Pertanto dove veniva richiesto l’ISEE ordinario che fa riferimento alla situazione del 2019 sarà possibile presentare l’ISEE corrente che fa riferimento alla situazione del 2020.

Vediamo in questo articolo nel dettaglio cosa cambierà con i nuovi modelli ISEE, e quali prestazioni si potranno chiedere utilizzando i nuovi modelli.


Cos’è l’ISEE?

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’indicatore ISEE è un attestazione che ha l’obiettivo di certificare ogni anno il patrimonio e il reddito di un nucleo familiare. Mediante l’indicatore ISEE è possibile individuare un valore che attesta il patrimonio e il reddito dei componenti di un nucleo familiare nell’anno precedente. Praticamente si tratta di un attestato, ovvero una autocertificazione, che consente alle famiglie di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

Per approfondimenti: “Isee 2021: calcolo e documenti occorrenti”

Come fare per ottenere l’attestazione isee?

Tutti i soggetti che intendono richiedere delle agevolazioni sociali e/o di pubblica utilità riconosciute dai vari enti erogatori in base all’indicatore ISEE potranno presentarsi da un commercialista abilitato. Oppure presso un CAF, dove potranno effettuare la compilazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Dichiarazione sulla quale verrà effettuato il calcolo dell’Indicatore ISEE.

Per chi, invece, vuole fare da solo e non intende avvalersi di intermediari l’Inps mette a disposizione un servizio di compilazione in forma autonoma dell’ISEE.

Questo è il link alla pagina dell’Inps: Attestazione I-SEE Inps

Che cos’è la dichiarazione sostitutiva unica?

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare.

La D.S.U. è composta dal modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare del richiedente.

Da non dimenticare che la dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

ISEE corrente: le novità

La principale novità, come precisato dall’INPS nel Messaggio n. 3155 del 21 settembre, riguarda l’ampliamento delle possibilità di fare ricorso all’ISEE corrente. L’indicatore ISEE è un attestazione che ha l’obiettivo di certificare ogni anno il patrimonio e il reddito di un nucleo familiare. Attraverso l’indicatore ISEE è possibile individuare un valore che attesta il patrimonio e il reddito dei componenti di un nucleo familiare nell’anno precedente.

L’attestazione ISEE consente di poter fruire di varie agevolazioni sia per i servizi socio assistenziali, ma anche e soprattutto per determinare la contribuzione ai ticket sanitari. In alcune regioni, poi, l’attestazione ISEE consente anche di ottenere agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, dal reddito di cittadinanza ai bonus specifici per le famiglie, pensiamo all’Assegno Unico per i figli. Per il 2021, il reddito di cittadinanza percepito nel 2019 verrà inserito nella dichiarazione ISEE come trattamento assistenziale.

L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come sostituito dall’articolo 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha previsto la possibilità di
aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente.

A decorrere dal 1° aprile di ogni anno, spiega l’Inps, in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della Dsu differisca per più del 20% rispetto allo stesso indicatore calcolato in via ordinaria, cioè sulla base della situazione del secondo anno precedente.

Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:

  • solo i patrimoni;
  • solo i redditi;
  • contestualmente i patrimoni e i redditi.

Quando l’ISEE corrente differisce del 20% rispetto all’ISEE ordinario, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza.

L’ISEE corrente aggiornato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. Questo significa che dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’Isee corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.

Tuttavia, qualora venisse aggiornata soltanto la situazione reddituale e non quella patrimoniale, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente, ovvero 6 mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Periodo di validità dell’ISEE corrente

Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano
variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

In caso di variazione della sola componente reddituale resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o
nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Nuovi modelli

Nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione.

Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni.

Vediamo quali sono le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la compilazione, allegate al suddetto decreto direttoriale:

  • sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti in ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019;
  • è stata integrata, nei modelli per il calcolo dell’ISEE, l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas naturale, sulla base di quanto previsto dalla
  • legislazione vigente;
  • al fine di comprendere anche i redditi da pensione di fonte estera, tassati esclusivamente all’estero, è stata modificata la denominazione del campo “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero” del “Quadro FC4” della DSU Mini e Integrale, ora denominato “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all’estero”;
  • per tenere conto della norma di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha mutato il termine iniziale di decorrenza di uno dei requisiti (residenza da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine) per essere considerato studente autonomo ai fini dell’ISEE Università; sono stati modificati il “Quadro C” della DSU Integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 2.1.3). In particolare, a seguito della modifica normativa, il predetto termine decorre dalla data di presentazione della DSU e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi;
  • in conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico approvato in data 20 dicembre 2019, sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, parr. 3.1, 3.2 e 3.5);
  • relativamente ai neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 2, par. 1.1.10) che la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/la ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita, afferisce al caso in cui l’interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine, ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo, avendo presentato la relativa richiesta;
  • sono state integrate le istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 2, par. 5), per tenere conto della norma che ha stabilito che, per le DSU presentate negli anni 2021 e 2022, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 17-quater del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21);
  • è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 1.2) che nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone minorenni con disabilità o non autosufficienza non si ha facoltà di indicare un nucleo familiare ristretto, perché si applica in ogni caso l’ISEE minorenni (art. 6, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013);
  • è stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 3.1) che il “Quadro D”, relativo al genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l’altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio;
  • sono stati rivisti il modello sostitutivo e le istruzioni relative all’ISEE corrente (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, par. 2, e parte 5), in conseguenza dell’introduzione della possibilità di aggiornare il patrimonio all’anno precedente a quello di presentazione della DSU, di cui al sopra citato decreto interministeriale emanato in data 5 luglio 2021. Al riguardo, in fase di compilazione dell’apposita modulistica, si rappresenta che nel caso di aggiornamento del patrimonio ISEE devono essere indicati nel “Quadro S2” del modello sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente tutti i componenti (anche quelli per i quali non sia intervenuta una variazione) del nucleo familiare indicati nella DSU ordinaria di riferimento, barrando per ciascuno la variazione patrimoniale (lettera D) e deve essere compilato il “Quadro S5”, indicando per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Come già anticipato, si ricorda, ai fini della compilazione del “Quadro S2”, che la variazione del patrimonio, posta a fondamento della presentazione del modello sostitutivo per il rilascio dell’ISEE corrente, può essere alternativa alle altre variazioni di cui al “Quadro S2” (perdita del posto di lavoro, interruzione di un trattamento, variazione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25%) oppure può cumularsi con queste ultime.

Controlli sull’ISEE corrente

Nella fase di attestazione dell’ISEE corrente, con riferimento agli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS potrà rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto autodichiarato dal dichiarante. Eventuali difformità attinenti ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare e l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari sono rese disponibili all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, che evidenziano le omissioni o difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Qualora siano rilevate omissioni o difformità nei dati autodichiarati ai fini dell’ISEE corrente, il richiedente la prestazione può agire analogamente a quanto avviene già oggi per il caso in cui siano rilevate omissioni o difformità della DSU ordinaria:

  • presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione dell’ISEE corrente recante le omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • presentare un nuovo modello sostitutivo, comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel
  • campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione del modello sostitutivo che si intende rettificare.

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