Le nuove disposizioni legislative eliminano tre delle semplificazioni fiscali che da sempre caratterizzano il regime forfettario. In particolare, in caso di concordato preventivo, i forfettari saranno obbligati a gestire una contabilità per registrare i costi di esercizio, ai quali si aggiungono gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF. Infine, si introduce l’obbligo generalizzato di adottare la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024.


Per i forfettari ci troviamo di fronte alla fine delle semplificazioni fiscali. Le recenti modifiche normative hanno gettato nell’incertezza i forfettari, in quando hanno eliminato tre delle semplificazioni fiscali che caratterizzavano questo regime agevolato. In particolare, per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale, in attuazione del decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale (legge 111/23), si apre un nuovo capitolo che richiede l’adozione di una contabilità dettagliata per registrare accuratamente i costi di esercizio, anche se non vi è un obbligo di legge specifico a tal riguardo.

Il vincolo di gestire una contabilità dettagliata si aggiunge ai complessi obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF, che impongono una maggiore precisione nella rendicontazione delle spese sostenute durante l’attività. La proroga al 30 novembre 2024 per la comunicazione dei dati richiesti offre un certo respiro, ma le irregolarità legate all’indicazione dei costi possono portare a conseguenze significative.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2024, i forfettari saranno chiamati a un importante cambiamento mediante l’introduzione dell’obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica. Questo passo rappresenta una novità significativa che rischia di aumentare la complessità gestionale, per coloro che adottano il regime forfettario, e richiede un adeguamento tecnologico sostanziale, con la necessità di adottare sistemi che rispettino le nuove normative in materia di fatturazione elettronica.

In questo scenario di cambiamenti concreti, gli operatori economici sono chiamati a valutare attentamente le implicazioni pratiche e a prendere misure tempestive per garantire la conformità normativa e gestire in modo efficiente le nuove procedure contabili e fiscali.

Forfettari: vincolo della contabilità in caso di concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale, parte integrante dell’attuale riforma fiscale, consente ai forfettari di stipulare un accordo con il Fisco, mediante la definizione in anticipo della base imponibile per i due anni successivi. Questo patto comporta la perdita delle semplificazioni fiscali specifiche per il regime forfettario solo per coloro che decidono di aderire al concordato.

Il procedimento richiede che, entro il 15 marzo di ogni anno (con una proroga al 30 aprile per il solo 2024), l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione programmi informatici per acquisire i dati necessari all’elaborazione della proposta. Questo pacchetto informativo, simile a quello utilizzato per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale, richiede ai forfettari di rilevare contabilmente i costi di esercizio per fornire i dati richiesti in fase di adesione al concordato.

Pur non essendo un obbligo di legge esplicito, l’adesione a questo nuovo strumento implica la necessità per i forfettari di mantenere una contabilità dettagliata per registrare con precisione i costi di esercizio. Il mancato adempimento, sebbene non obbligatorio formalmente, comporta due rischi significativi.

Da un lato, c’è la possibilità di ricevere una proposta di reddito eccessivamente alta, poiché calcolata senza tenere debitamente conto degli oneri sostenuti nell’esercizio dell’attività. Questo potrebbe portare a una tassazione eccessiva, che non rispecchia la realtà economica del forfettario. Dall’altro lato, sussiste il rischio di essere esclusi dall’utilizzo del concordato preventivo biennale se l’Agenzia delle Entrate rileva incongruenze tra i dati dichiarati e quelli in suo possesso. Questo potrebbe derivare da una mancata registrazione e indicazione delle spese sostenute durante l’accesso al concordato preventivo biennale.

In entrambi i casi, il contribuente rischia di vedersi applicare una proposta di reddito non rappresentativa della situazione finanziaria reale dell’attività, e potrebbe essere privato dell’opportunità di usufruire del concordato preventivo biennale. È fondamentale comprendere che, nonostante non sia un obbligo formale, la corretta quantificazione e dichiarazione delle spese sostenute sono cruciali per evitare implicazioni negative nella proposta di concordato preventivo biennale.

Anche se la configurazione precisa del pacchetto informativo rimane sconosciuta, in attesa della sua definizione attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, i forfettari sono invitati a esaminare attentamente le conseguenze delle nuove disposizioni e a implementare soluzioni tempestive per assicurare la conformità normativa e un’efficace gestione delle loro attività contabili e fiscali.

Forfettari, fine delle semplificazioni fiscali: obblighi informativi del quadro RS

L’imposizione dell’obbligo alle partite IVA in regime forfettario di mantenere una contabilità dettagliata per registrare i costi di esercizio si somma all’onere già esistente di compilare il quadro RS del modello Redditi, che ha lo scopo di monitorare e trasmettere le spese sostenute dai forfettari durante la propria attività lavorativa.

Il Provvedimento n. 325550/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha delineato le regole per regolarizzare la compilazione del quadro RS del modello Redditi 2022 (anno di imposta 2021) da parte dei forfettari, con le istruzioni relativa alla compilazione della parte dedicata ai forfettari nominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi“. Questa normativa ha suscitato proteste da parte dei commercialisti, poiché rappresenta un adempimento che non ha un’immediata incidenza sul reddito imponibile.

In risposta alle critiche, il governo ha introdotto un rinvio tecnico dell’adempimento al 2024 mediante  la proroga fino al 30 novembre 2024. Inoltre, è intervenuto il MEF che ha fornito spiegazioni in merito a questa imposizione. È stato evidenziato che tali informazioni non possono essere estratte automaticamente dai dati della fatturazione elettronica, soprattutto considerando che nel 2021 tali contribuenti non erano tenuti all’uso della fattura elettronica. Pertanto, continuavano a emettere fatture cartacee che non transitavano attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Forfettari, fine delle semplificazioni fiscali: obbligo di fattura elettronica dal 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 sarà introdotto l’obbligo di adottare la fatturazione elettronica anche per

tutti i forfettari, i quali ne erano finora rimasti esclusi. Questa evoluzione prevedibile comporterà un aumento della complessità nell’utilizzo di software dedicati all’emissione e conservazione delle fatture digitali.

Il cosiddetto “regime transitorio”, in vigore fino al 31 dicembre 2023, giungerà al termine, obbligando tutti i titolari di partita IVA operanti nel regime forfettario ad abbandonare definitivamente l’uso delle fatture cartacee e adottare esclusivamente il formato elettronico.

Per gestire le fatture elettroniche, i forfettari avranno due principali opzioni:

  • Affidarsi al servizio online “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, un’utilità accessibile e gratuita tramite l’area personale con SPID, CIE o CNS;
  • Dotarsi di un software dedicato alla fatturazione elettronica, che consentirà loro di gestire in modo efficiente il processo di emissione e conservazione delle fatture digitali.

Questo cambio normativo sottolinea l’importanza per i forfettari di prepararsi adeguatamente, valutando attentamente le opzioni disponibili e adottando strumenti idonei per garantire una transizione senza intoppi verso la fatturazione elettronica obbligatoria.

Conclusioni

Per i forfettari, l’attuale panorama segna la fine fine delle semplificazioni fiscaliconclusione delle agevolazioni fiscali a cui erano abituati. Le recenti modifiche normative hanno eliminato tre semplificazioni fiscali caratteristiche di questo regime. Un punto critico si presenta per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale in seguito alla riforma fiscale, richiedendo loro, nonostante l’assenza di un obbligo di legge esplicito, di implementare una contabilità dettagliata per registrare con precisione i costi di esercizio.

Questo vincolo contabile si aggiunge agli oneri informativi complessi del quadro RS del modello Redditi PF, il quale impone una maggiore precisione nella rendicontazione delle spese aziendali e ha avuto una proroga fino al 30 novembre 2024.

A partire dal 1° gennaio 2024, i forfettari affrontano un’altra sfida con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. Questo costituisce un cambiamento sostanziale, innalzando la complessità gestionale e richiedendo un adeguamento tecnologico per conformarsi alle nuove normative.

Di fronte a tali mutamenti, gli operatori economici devono prestare particolare attenzione alle implicazioni pratiche derivanti dalle recenti modifiche normative. È essenziale che essi conducano un’analisi dettagliata per comprendere appieno gli adempimenti richiesti e le sfide che si presentano. È consigliabile affidarsi a uno specialista del settore per navigare attraverso le complessità normative e identificare strategie ottimali per adeguarsi ai cambiamenti. L’anticipazione e la preparazione proattiva possono svolgere un ruolo cruciale nel mitigare i rischi e assicurare una transizione più agevole verso le nuove disposizioni normative.

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