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Forfettari: dati del quadro RS entro novembre 2024

Sono in arrivo le lettere di compliance per i contribuenti che adottano il regime forfettario in relazione alle irregolarità connesse all’indicazione dei costi sostenuti nel quadro RS, mentre è ufficiale la proroga al 30 novembre 2024 per la comunicazione dei dati richiesti.


L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento Direttoriale del 19 settembre 2023 Prot. n. 325550/2023, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 636 della Legge n. 190/14, ha reso noti gli aspetti legati all’adempimento spontaneo dei contribuenti che adottano il regime forfettario (art. 1, co. 54, Legge n. 190/14 ss. mm.).

Sono in arrivo, quindi, le lettere di compliance in arrivo per i contribuenti forfettari (che hanno compilato la sezione II del quadro LM), per favorire l’adempimento spontaneo in relazione ad errori o omissioni commesse nella compilazione del quadro RS del modello Redditi. In particolare, per quanto riguarda l’indicazione dei costi sostenuti nel periodo di imposta. Ad essere oggetto di monitoraggio in questo caso è il modello Redditi 2022 relativo al periodo di imposta 2021.

Il provvedimento in commento, infatti, in attuazione delle disposizioni dei commi da 634 a 636 della Legge n. 190/14, relativamente alle forme di comunicazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente con l’obiettivo di stimolare l’effettuazione corretta degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. A questo scopo l’emissione delle lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui vengono avvisati i contribuenti delle violazioni commesse dando la possibilità di rimediare utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.

Tuttavia, il Consiglio dei Ministri del 27 settembre scorso ha previsto il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dei dati nel quadro RS dei forfettari. Il riferimento è l’art. 6 del D.L. n. 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL Proroghe fisco). In buona sostanza, la disposizione non modifica l’adempimento dichiarativo ma si limita esclusivamente a prevedere, per il solo periodo di imposta 2021, il differimento del termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024. Di fatto, hanno la possibilità di sfruttare questa proroga i contribuenti forfettari destinatari delle lettere di compliance, i quali avranno la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa inserendo i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

Lettere per errori ed omissioni nel quadro RS

L’oggetto delle lettere di compliance riguarda la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori previsti dal co. 73 della Legge n. 190/14. Si tratta degli obblighi informativi sui costi sostenuti nell’esercizio dell’attività da parte dei contribuenti che adottano il regime forfettario. Tali informazioni devono essere inserite all’interno del quadro RS del modello Redditi PF, nei righi dal 375 al 381, indicando l’importo dei costi sostenuti nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

Le informazioni richieste per i forfettari esercenti attività di impresa sono le seguenti:

  • Indicazione del numero complessivo di mezzi di trasporto detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo di imposta;
  • L’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci;
  • I costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
  • L’ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di carburante per autotrazione.

I forfettari esercenti attività di lavoro autonomo devono, invece, sono chiamati ad indicare:

  • L’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • I consumi di energia elettrica e quelli per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Deve essere evidenziato che l’indicazione di questi dati è obbligatoria per tutti i forfettari.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata“.

Informazioni contenute nella comunicazione

I dati contenuti nelle comunicazioni di anomalia oggetto di invio da parte dell’Amministrazione finanziaria comprendono:

  • Codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • Data e protocollo telematico del modello Redditi Persone Fisiche.

Cosa fare in caso di notifica della lettera di compliance

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate verrà notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), pertanto è importante prestare attenzione a questo strumento, avendo cura di aggiornare sempre l’indirizzo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (nell’Indice nazionale dei domicili digitali). Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria. Inoltre, la stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Nel momento in cui viene notificata la comunicazione il contribuente è chiamato a valutare la propria situazione. Nel caso in cui sia infondata il contribuente ha la possibilità di richiedere ulteriori informazioni oppure segnalare all’Amministrazione finanziaria la presenza di elementi, fatti o circostanze alla stessa non conosciuti, al fine di superare il controllo. Da tenere presente che alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione non possono essere inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

In alternativa, qualora la contestazione dell’Agenzia risulti concretamente fondata il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa con la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso, in relazione al tempo trascorso dalla violazione alla sua regolarizzazione.

Il ravvedimento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 364 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.“.

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