Vediamo nello specifico che cosa accade quando un lavoratore che si trova il congedo parentale, si ritrova anche in malattia, quale indennità andrà a percepire? Quale dei due istituti prevale sull’altro?


Nel diritto del lavoro, la malattia è una situazione in cui un lavoratore non può svolgere le proprie mansioni a causa di problemi di salute. Le normative sulle malattie variano da paese a paese, ma di solito ci sono alcune disposizioni generali che si applicano in molte giurisdizioni.

Solitamente chi si trova in malattia, si appresta ad esibire al proprio datore di lavoro il Certificato medico per giustificare l’assenza dal lavoro, questo certificato attesta la malattia del lavoratore e la sua idoneità all’assenza dal lavoro.

Ricordiamo come nel nostro ordinamento sussista il congedo retribuito per malattia, in molti Paesi, i lavoratori hanno diritto a un certo numero di giorni di congedo retribuito per malattia all’anno. La durata e le condizioni di tale congedo variano in base alla legislazione locale e al contratto di lavoro.

Solitamente il lavoratore deve fornire una notifica tempestiva al datore di lavoro, seguendo le procedure stabilite dalla politica aziendale o dal contratto di lavoro.

È importante ricordare che i dettagli specifici e le norme relative alla malattia nel diritto del lavoro possono essere diversi da un paese all’altro, quindi è sempre meglio verificare la legislazione locale o consultare un esperto di diritto del lavoro per ottenere informazioni accurate e aggiornate sulla situazione del proprio paese.

Malattia e congedo parentale

A seguito della malattia sopravvenuta durante un periodo di congedo parentale, l’INPS ha chiarito in che modo il lavoratore può sospendere il congedo e usufruire del periodo di malattia.

La Circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003 ha previsto la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, a fronte della sopravvenuta malattia, a supporto della Circolare INPS anche l’ARAN, con l’Orientamento RAL 873 si è espresso allo stesso modo. 

Prevede l’ammissione sulla base dell’art.22 del D.Lgs.n.151/2001, che la lavoratrice possa interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia. La lavoratrice potrà richiedere all’azienda la trasformazione del titolo dell’assenza, da congedo parentale ad assenza per malattia, attestando la veridicità della stessa.

Qualora la lavoratrice interrompesse la fruizione del congedo parentale, comporta la possibilità di utilizzare lo stesso in maniera frazionata nel tempo. Sarà necessaria una nuova richiesta da parte dell’interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti, per poter godere del congedo previsto.

Interpello INPS n. 8 del 17 gennaio 2003

L’INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a seguito della domanda da parte dell’interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore.

L’INPS chiarisce che viene riconosciuta la possibilità di cambiare il titolo giustificativo dell’assenza sul posto di lavoro, qualora sorga la malattia.

L’ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare legittimata anche dall’art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l’art 34, comma 6, dello stesso D.Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale), secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale.

Sembra chiaro il richiamo alla casistica presentata anche in assenza per malattia.

Tutto questo ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale.

Malattia insorta dopo la fine del congedo parentale

Per la situazione in cui la madre lavoratrice o il padre lavoratore si ammalano dopo la conclusione del periodo di congedo parentale e non riprendono l’attività lavorativa, si può considerare tale situazione come una “sospensione del rapporto di lavoro”. In questa circostanza, il periodo di protezione assicurativa inizia regolarmente dal giorno successivo alla fine del congedo parentale, ed è considerato un periodo neutro.

Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, è importante sottolineare che anche i periodi di malattia che vengono indennizzati o potrebbero essere indennizzati durante il congedo parentale devono essere considerati come periodi neutri nel conteggio totale del congedo parentale spettante.

Dopo aver superato la malattia, il genitore interessato può riprendere la fruizione del congedo parentale, salvo situazioni diverse.

Durante questo periodo, potrebbe essere possibile riprendere il congedo con o senza l’erogazione dell’indennità del 30%, che è nota per essere concessa per un totale di 6 mesi entro i primi 3 anni di età del bambino.

Per calcolare il periodo massimo di congedo durante il quale si sono verificati periodi di malattia (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi per entrambi i genitori), si devono tenere in considerazione le istruzioni fornite nei casi in cui il congedo venga frammentato da periodi di ferie (v. circ. n. 82 del 2.4.2001, punto 1, ultimo capoverso).

Ad esempio, se la malattia inizia subito dopo la fine del congedo parentale (un lunedì) e termina subito prima di riprendere il congedo (un venerdì), i giorni di domenica e sabato della settimana tra questi due periodi devono essere considerati come giorni di congedo parentale.

Ferie e malattia

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alla sospensione del conteggio dei giorni di ferie nel caso di malattia o infortunio, attraverso una sentenza emessa nel 1987.

Questa decisione è stata presa considerando l’importanza delle ferie come periodo di riposo e recupero per i lavoratori, la malattia o l’infortunio fanno venir meno la natura delle ferie stesse, per tale motivo è possibile sospenderne l’utilizzo.

Tuttavia, se la malattia è di lieve entità e non ostacola il riposo, le ferie possono procedere normalmente.

La valutazione sulla sospensione delle ferie spetta all’analisi razionale e competente della gravità della malattia e del suo impatto sulla capacità di godersi il periodo di riposo.

Così è previsto dai CCNL, i quali dispongono che le ferie vengono sospese qualora la malattia sia incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, oltre che ad essere regolarmente certificata.

Solitamente, il datore di lavoro richiede controlli sanitari tramite l’INPS o l’ASL per verificare se la malattia è tale da giustificare la sospensione delle ferie o se il periodo di ferie può proseguire regolarmente.

In entrambi i casi, i giorni di ferie devono essere sospesi per permettere la convalescenza necessaria alla ripresa o alla possibilità di riprendere le normali attività.

Malattia insorta in Paesi della comunità Europea

Sono i nuovi Regolamenti comunitari a determinare le seguenti ipotesi, così si apprende dai reg. n. 883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore a decorrere dal 1°.05.2010, i quali prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Qualora la malattia sia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato nessuna convenzione con l’Italia, la regola generale è che la certificazione dovrà essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro.

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