Il 23 ottobre è atteso alla camera il voto conclusivo, finalizzato all’approvazione della legge di conversione del Dl Crisi di impresa. Il decreto, invero, oltre ad introdurre alcune importanti innovazioni in materia di crisi di impresa, ha anche dettato le tempistiche di tali interventi.

Con tale strumento, il legislatore ha tentato di offrire le ragioni alla base della sua promulgazione. Infatti, una delle conseguenze maggiormente temute della crisi economica a seguito dell’emergenza sanitaria attiene proprio alla forte contrazione del PIL registrata nel 2020, che presumibilmente porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022.

Uno degli aspetti di maggiore interesse e la riforma della composizione negoziata della crisi di impresa, mediante l’introduzione della figura di un esperto, chiamato a facilitare le trattative con i creditori.

Vediamo cosa si auspica con il nuovo DL Crisi di impresa.


Dl Crisi di impresa e giustizia: di cosa si tratta?

Il Senato con 207 voti favorevoli 36 contrari e un’astensione, nella seduta del 13 ottobre 2021, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 2371, di conversione in legge del DL del 24.08.2021 n. 118, recante le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

Il decreto, invero, oltre ad introdurre alcune importanti innovazioni in materia di crisi di impresa, ha anche dettato le tempistiche di tali interventi. In particolare la normativa dispone:

  • la proroga al 16 maggio 2022 (in luogo del 1° settembre 2021) dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14), 
  • l’entrata in vigore degli strumenti di allerta il 31 dicembre 2023 (titolo II della Parte prima del Codice della crisi d’impresa),
  • l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa,

Il Governo, in questa occasione, ha anche evidenziato le ragioni che sorreggono i molteplici rinvii, che ormai interessano il codice della crisi di impresa. La ratio, infatti, è la seguente:

  • avere l’opportunità di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di superare gli effetti negativi della crisi del Covid-19;
  • L’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese in crisi ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale;
  • la necessità di ulteriore tempo per adeguare il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza al mutato contesto economico, e alle indicazioni provenienti dalla Direttiva europea “Insolvency”.

La ratio del Dl Crisi di impresa

 Come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, il Dl Crisi di impresa tenta di offrire le ragioni alla base della sua promulgazione. Infatti, una delle conseguenze maggiormente temute della crisi economica, a seguito dell’emergenza sanitaria, attiene proprio alla forte contrazione del PIL registrata nel 2020, che presumibilmente porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022.

Non bisogna poi dimenticare, come la moratoria e le misure di sostegno abbiano anche rinviato l’inevitabile esito negativo per alcune imprese. Dunque potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati grazie all’effetto cuscinetto creato dai recenti interventi normativi d’urgenza.

In tale contesto, nella parte introduttiva il D.L. Crisi di impresa, allora, sostiene:

 “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; considerata, a tal fine, l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti etc. omissis”.

Composizione negoziata della crisi di impresa

Il decreto legge n. 118 del 2021 ha introdotto diversi strumenti di supporto al risanamento delle imprese colpite dagli effetti della crisi causata dal Covid-19. In particolare, è intervenuto sulla composizione negoziata in caso di crisi di impresa.

La nuova procedura sarà fruibile a decorrere dal 15 novembre 2021, e vedrà quale suo fondamentale attore la nuova figura dell’esperto indipendente, la cui missione consisterà nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, così da individuare una possibile soluzione per il superamento dello stato di crisi.

La funzione principale di tale nuova figura è quella di consentire l’individuazione di reali prospettive di risanamento. L’esperto provvederà a facilitare le relazioni tra le parti, collaborando con l’imprenditore con l’intento di cercare una soluzione per l’effettivo superamento della crisi.

La figura, in questione, al contempo consentirà di instaurare un rapporto fiduciario con i creditori, anche grazie alle particolare competenze che gli saranno richiesti, alla formazione professionale, esperienza e nomina da parte di un ente pubblico.

La procedura di accesso e la nomina dell’esperto indipendente

Il Dl Crisi di impresa, prevede come primo atto per accedere alla composizione negoziata, la presentazione di un’istanza da parte dell’imprenditore interessato l’istanza al Segretario Generale della CCIAA competente.

Nella medesima data della presentazione dell’istanza, l’organo in questione, ne deve dare comunicazione alla Commissione costituita ad hoc presso la medesima Camera di Commercio (artt. 2 e 3 D.L. 118/2021). 

Quest’ultima, nei successivi 5 giorni lavorativi, nomina l’esperto nel capo della ristrutturazione selezionato tra gli iscritti nell’elenco all’uopo istituito, sempre presso ogni CCIAA (art. 3 D.L. 118/2021). Nella nomina dell’esperto la Commissione deve aver cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente

Nei successivi 2 giorni dal ricevimento della propria designazione, l’esperto provvederà a dare contezza dell’accettazione dell’incarico. A tal fine è stata istituita apposita Piattaforma Telematica, sulla quale verrà inserita l’accettazione.

Verifica risanamento

per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l’organo di controllo ed il revisore legale, se presenti e in carica. Nella valutazione di tale perseguibilità, egli dovrà effettuare una verifica anche sulla base del test pratico disponibile on line.

Il testo pratico è un’ulteriore novità introdotta dal Dl Crisi di impresa. Questo consente una preliminare valutazione dello stato di “salute dell’impresa”, al fine di accertare se sia possibile il risanamento. Sarà, dunque, compilato dall’imprenditore sulla piattaforma online, appositamente introdotta.

Laddove si accerti lo stato di insolvenza, questo comunque non è preclusivo del risanamento. Tuttavia, un’eventuale trattativa con i creditori risulterà inutile in presenza:

  • di una continuità aziendale che distrugge risorse;
  •  dell’indisponibilità dell’imprenditore ad immettere nuove risorse;
  •  dell’assenza di valore del compendio aziendale.

Alla luce della valutazione effettuata, e in ogni momento successivo, laddove l’esperto ritenga che vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, ne dia notizia all’imprenditore e al Segretario Generale della Camera di commercio competente. Successivamente a tale comunicazione viene disposta l’archiviazione del fascicolo.

 A tal fine, l’esperto deve redigere una Relazione che avrà cura di inserire nella Piattaforma Telematica.

Negoziazione e fase conclusiva

 Il Dl crisi di impresa ha, quindi, voluto introdurre la figura di un soggetto imparziale, che cooperi con l’imprenditore. L’esperto dovrà effettuare una analisi di coerenza del piano di risanamento redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata. A tal fine è autorizzato a reperire ogni informazione utile o necessaria presso l’imprenditore o il suo organo di controllo e il revisore legale quando in carica

Il compito principale e prevalente è quello di facilitare le trattative e stimolare gli accordi, operando in modo professionale, imparziale e indipendente, vincolato peraltro dal dovere di riservatezza

incarico dell’esperto è soggetto sempre a deposito sulla Piattaforma Telematica di una Relazione Finale, e si conclude:  

  •  quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto senza addurre giustificazioni; 
  • in qualunque momento in cui l’esperto ritenga, laddove appuri che sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;  
  • alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l’esperto vi ha acconsentito; 
  •  quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all’articolo 11 del D.L. 118/2021.

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Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

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