La fondazione ENASARCO è l’Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza. In sostanza la ditta che usufruisce dei rappresentanti o agenti ha l’obbligo di versare alla fondazione ENASARCO la percentuale contributiva, prevista per legge. 

In base alla contrattazione collettiva che ogni azienda decide di sottoscrivere o meno, viene stabilito anche l’obbligo del versamento al FIRR. 

Il FIRR (fondo di indennità di risoluzione del rapporto)

Il FIRR è il fondo di indennità di risoluzione del rapporto con l’agente o rappresentante, che fino ad allora è stato in essere, in pratica alla cessazione del rapporto, a seguito delle somme accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti, questi ultimi riceveranno una sorta di Trattamento di fine rapporto alla cessazione del mandato di agenzia, sarà la Fondazione a liquidare all’agente le relative cifre accantonate.

Se non viene sottoscritto l’obbligo di versare il FIRR, a seguito degli accordi presi dall’azienda con la contrattazione collettiva, ma quest’ultimo viene versato anche solo una volta dall’azienda alla fondazione ENASARCO, l’azienda per tacita accettazione sarà obbligata a versare lo stesso anche per gli anni avvenire. 

Novità dei minimali e massimali per l’anno 2023

La Fondazione ENASARCO ha annunciato le ultime novità riguardanti i contributi previdenziali per agenti e rappresentanti, includendo informazioni aggiornate sui minimi e massimali contributivi, nonché sulle aliquote per il 2023.

Per l’agente plurimandatario:

  • Il massimale provvigionale annuo per ogni rapporto di agenzia è stato stabilito a 28.290,00 euro (con un contributo massimo di 4.809,30 euro);
  • Il minimale contributivo annuo per ogni rapporto di agenzia è di 476,00 euro (119,00 euro per trimestre).

Per l’agente monomandatario:

  • Il massimale provvigionale annuo è di 42.435,00 euro (corrispondente a un contributo massimo di 7.213,95 euro);
  • Il minimale contributivo annuo per ogni rapporto di agenzia è di 950,00 euro (237,50 euro per trimestre).

Aliquote contributive Enasarco 2023

Le aliquote contributive ENASARCO cambiano a seconda che ci troviamo di fronte ad un Agente, ad una società di capitali o una società di persone. 

L’aliquota per agenti con ditta individuale o in società di persone è fissata al 17,00%, di cui il 3% a titolo di solidarietà.

La metà dell’aliquota (8,5%) è a carico della ditta mandante, mentre l’altra metà è a carico dell’agente.

Per le società di capitali (con provvigioni annue comprese tra 8 e 13 milioni di euro), l’aliquota Enasarco 2023 è del 4%, di cui il 3% è a carico della casa mandante e l’1% a carico dell’agente o della società.

Contribuzione Enasarco agevolata per i giovani:

La recente novità riguarda l’agevolazione relativa ai giovani agenti che si iscrivono per la prima volta alla Fondazione o che ricevono un nuovo incarico di agenzia dopo una pausa di almeno tre anni.

Gli stessi devono avere meno di 31 anni al momento dell’incarico.

In tal caso le aliquote contributive sono ridotte di 6 punti percentuali per il primo anno, 8 punti percentuali per il secondo anno e 10 punti percentuali per il terzo anno di attività. Inoltre, il minimale contributivo annuo viene ridotto del 50% per ciascuno dei tre anni citati. 

Scadenze e modalità di pagamento dei contributi Enasarco

I contributi devono essere versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. Le scadenze sono le seguenti:

  • 1° trimestre – 20 maggio
  • 2° trimestre – 20 agosto
  • 3° trimestre – 20 novembre
  • 4° trimestre – 20 febbraio dell’anno successivo.

Come si versano i contributi ENASARCO?

All’interno della piattaforma dell’ENASARCO, all’interno della propria area privata, vengono generate in maniera automatica le distinte di pagamento, a seguito di ogni scadenza trimestrale, le distinte permangono per un periodo di tempo nella sezione home dell’area riservata. 

L’azienda dovrà provvedere a scaricare la distinta ed a procedere con il pagamento attraverso il modello PagoPa, non si può pagare tramite bonifico o F24, conseguentemente non sono contributi che si possono portare in compensazione. 

Versamento in ritardo dei contributi ENASARCO

Qualora un’azienda si renda conto di non aver versato i contributi per l’anno in corso, è possibile rimediare andando a compilare manualmente una distinta, all’interno del portale ENASARCO denominata “distinta G-14”. 

La distinta permette di generare il pagamento non solo dei contributi non versati, ma anche del FIRR qualora non sia stato versato. 

I dati da inserire dovranno contenere: 

  • provvigione totale per trimestre dei soggetti suddivisi in agenti, società di capitali e società di persone
  • il contributo calcolato con l’aiuto della funzione “calcolo contributivo” presente nell’area riservata. Attraverso il quale è possibile verificare il corretto versamento del contributo, indicando il tipo di agente e la provvigione e l’anno di riferimento oggetto del mancato versamento, in automatico verrà generato il contributo da versare e l’eventuale FIRR. 

Dopo aver salvato la distinta, procedendo anche alla verifica dei dati attraverso il comando automatizzato, sarà possibile generare il documento PDF dello stesso e procedere al pagamento del PagoPa presso una banca, la Posta o tabaccai autorizzati.

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