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La contabilizzazione delle operazioni in valuta estera

8 min di lettura

In uno scenario economico come quello attuale, le imprese si trovano sempre più di frequente ad operare in contesti di mercato globalizzati, intrattenendo rapporti commerciali con operatori economici esteri la cui regolazione può avvenire mediante l’utilizzo di valute diverse da quelle con cui viene tenuta la contabilità e redatto il bilancio d’esercizio.

Essendo necessario procedere alla contabilizzazione di queste operazioni in moneta di conto, che a norma del comma 6 dell’art. 2423, c.c. è rappresentata dall’euro, nasce il problema di scegliere il tasso di cambio da utilizzare per effettuare la conversione, sia nel momento della rilevazione iniziale che alla fine del periodo amministrativo, quando cioè occorre valutare le eventuali rimanenze generate da tali operazioni.

Pertanto, il trattamento contabile di attività e passività espresse in valuta estera, vale a dire in valuta diversa dall’euro, deve tener conto anche delle eventuali differenze di cambio (utili e perdite) che possono generarsi a seguito della conversione e che dipendono dalle oscillazioni che il valore delle valute può subire nel tempo, ed in particolare tra il momento in cui le operazioni sono effettuate e quello nel quale si ha il loro regolamento, o quando, nel caso di rimanenze, si chiude il bilancio.

Principio contabile OIC 26

Le regole per la corretta contabilizzazione delle operazioni, attività e passività espresse in valuta estera sono contenute nel principio contabile OIC 26, che fissa i criteri per la loro rilevazione (sia iniziale che successiva), valutazione e classificazione negli schemi di bilancio, nonché le relative e necessarie informazioni da indicare nella Nota Integrativa a completamento dell’informativa contabile espressa dai dati risultanti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale.

Le disposizioni contenute nel principio contabile hanno carattere generale e si applicano alle società che redigono il bilancio, sia in forma ordinaria che abbreviata e semplificata, nel rispetto delle norme del Codice Civile, a meno che altri principi contabili non trattino in modo più specifico talune fattispecie relative alle attività, passività e operazioni in valuta estera. In tal caso, le società saranno tenute a rispettare queste particolari disposizioni ad integrazione o a rettifica di quelle generali fissate nell’OIC 26.

L’ultima edizione del principio è stata pubblicata dall’OIC a dicembre 2016 sostituendo quella precedente dell’agosto 2014, che a sua volta aggiornava la versione di maggio 2005.

Le ragioni che hanno indotto l’OIC ad elaborare e pubblicare una nuova edizione del principio contabile sulle operazioni, attività e passività in valuta estera sono legate alle novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico dal D. Lgs. n. 139/2015 (in attuazione della Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio e consolidati), che ha riformulato, tra le tante altre, molte disposizioni del Codice Civile che regolavano le poste in valuta estera, integrandole e in taluni casi operandone una modifica sostanziale. Si pensi, ad esempio, alle nuove disposizioni che al riguardo sono contenute negli artt. 2425, 2426 e 2427, rispettivamente relative al contenuto del Conto Economico, ai criteri di valutazione delle poste di bilancio e alle indicazioni da riportare in Nota Integrativa. 

Nuove disposizioni sono inoltre state introdotte per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e in forma semplificata (art. 2435-ter c.c. – micro-imprese), soprattutto per le regole di classificazione di tali poste in bilancio e per quelle che attengono alle informazioni da riportare nella Nota Integrativa.

La definizione di operazioni in valuta estera e dei termini collegati

Secondo l’OIC 26, le operazione in valuta estera sono costituite da tutte quelle operazioni effettuate da una società espresse in una valuta diversa dall’euro, quali, a titolo d’esempio, l’acquisto o la vendita di beni o di servizi, i prestiti erogati oppure ricevuti o l’acquisto di beni strumentali.

Tali ed altri simili casi possono determinare l’iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie, per la cui definizione, secondo il comma 2 dell’art. 2426 c.c., occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. A tale riguardo, lo IAS 21, che disciplina gli effetti derivanti dalle variazioni dei cambi delle valute estere, al par. 8 definisce come elementi monetari le “unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile”. 

Sulla scorta di tale definizione, quindi, gli elementi monetari possono essere intesi come l’insieme delle attività e delle passività che comportano diritti all’incasso od obblighi di pagamento, a date future, di importi di denaro in valuta estera. Tali sono:

  • i crediti e debiti;
  • le disponibilità liquide;
  • i ratei attivi e passivi;
  • i titoli di debito.

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