Il pagamento del bonus stagionali 2021 sarà automatico per i lavoratori che hanno già ricevuto l’assegno di 1.000 euro, mentre gli altri dovranno presentare domanda entro il 30 aprile 2021. Le istruzioni INPS previste nel messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni, approvato venerdì 19 marzo, prevede un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali. Il Bonus verrà erogato in un’unica soluzione.

Il Bonus verrà corrisposto in un’unica soluzione ai lavoratori stagionali ed ha lo scopo di compensare i tre mesi di lavoro persi nel corso di quest’anno a causa della chiusura forzata di alcune attività allo scopo di prevenire i contagi, pertanto molti lavoratori sono rimasti senza guadagni per i primi tre mesi del 2021.

Bonus stagionali 2021
Bonus stagionali 2021

Bonus lavoratori stagionali 2021

Il Decreto Sostegno contiene nuovi aiuti per i lavoratori del turismo. Nello specifico, i lavoratori stagionali riceveranno un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per coprire i tre mesi di sospensione del lavoro nel corso del 2021.

Originariamente il bonus ammontava a 1.000 euro al mese per un totale quindi di 3.000 euro. Tuttavia, i 1.000 euro originari sono stati ridotti a 800 euro al mese (da gennaio a marzo).

Chi potrà ricevere il Bonus di 2.400 euro?

Potranno ricevere il bonus di 2.400 euro soltanto alcune categorie di lavoratori. In particolare:

  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di NASPI, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • I lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
  • Gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Lavoratori dello sport

Oltre ai lavoratori del mondo dello spettacolo e del mondo del turismo, anche i lavoratori dello sport riceveranno alcune indennità. La società Sport e Salute S.p.A. erogherà un’indennità per i lavoratori impiegati che collaborano con il CONI (Comitato Olimpico Nazionale), il CIP (Comitato Italiano Paraolimpico).

Bonus 2.400 euro lavoratori dello spettacolo

Il bonus 2.400 euro potrà essere beneficiato anche dai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il bonus potrà essere beneficiato da:

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Bonus 2.400 euro lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali

Il Bonus 2.400 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali:

  • Titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo o negli stabilimenti termali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, non titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
  • Titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

Come presentare la domanda?

Le domande per beneficiare del bonus devono essere inviate a INPS entro il 30 aprile.

L’INPS ha precisato che, in attuazione della previsione di cui all’art. 10, comma 1, del Decreto Sostegni, i lavoratori, che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità, ma la stessa sarà erogata con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Il Decreto Sostegni prevede anche il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori.

L’indennità Covid 2021 potrà essere fruita anche dai lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di indennità COVID-19.

Per i lavoratori dello spettacolo, il Decreto Sostegni ha mantenuto inalterato il
requisito c.d. contributivo delle 30 giornate di contributi, ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità
onnicomprensiva.

Cumulabilità

Le indennità previste dal decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabilisono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ai fini dell’accesso alle indennità Covid-19 2021 i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS,in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito dell’INPS.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla naspi

L’INPS ha poi chiarito che, il Decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

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15 COMMENTI

  1. Ma chi ha già percepito precedentemente avviene in automatico non dobbiamo ripresentare la domanda?

  2. Chi avevano percepito le altre indennità devono presentare la domanda per il bonus? Va in automatico?

  3. da meta’marzo ho un contratto a chiamata a tempo determinato in un ristorante ma chiaramente ora non sto lavorando ho diritto al sostegno per i mesi gennaio e febbraio anche se ho un contratto di lavoro? che ora non mi frutta nulla?

  4. È vergognoso! Io sono cameriera in un agriturismo e nessun governo ha riconosciuto alle persone come me alcun SOSTEGNO. È da ottobre che non lavoro e non percepisco nulla perché rientro nella categoria AGRICOLI. Come se io e i miei collaboratori non lavorassimo come chi è in pizzeria o altro! Le trattenute però fino all’ultimo questo stato se le è tenute tutte!! Possibile che nessuno alzi un dito per noi??????

  5. Il mio contrattodi lavoro è stagionale ed è tremito il 30 ottobre 2020, ho precipito la disoccupazione per 82 giornate.
    Avrei dovuto iniziare presso la stessa sede a metà marzo. Ma per il momento non è possibile. Ho diritto a l’indennità?

  6. Per i marittimi, navi da crociera con bandiera estera residenza in Italia famiglia italiana pagando tutto un ITALIA, non siamo niente per il governo!!! Non capisco siamo migliaia e portiamo i nostri soldi nelle banche italiane…nessun ristoro nessun sostegno niente di niente.Ormai più di un anno le navi sono ferme… aiutateci per favore…

  7. Ma per chi ha fatto stagione estiva..ha finito a ottobre..ha preso disoccupazione x 3 mesi..io meno quest anno..e ora doveva riprendere ma è tutto chiuso..rientra in questo buono???

  8. Percepisco la naspi e causa covid cessato il lavoro rientro nel bonus 2400€ ?o altri bonus per indennità covid ?

  9. Ho percepito la naspi esattamente fino il 22 marzo la data di conclusione del pagamento.ho preso bonus l’anno scorso marzo aprile e maggio. Ho il diritto del 2400 euro? Grazie

  10. Sono lavoratrice stagionale ho finito la naspi al 29/01/2021 ho diritto al bonus stagionale 2400 euro essendo stagionale del turismo? Raxie per la risposta.

  11. Non lavoro da settembre ho finito la Naspi 21-02-2021 ho diritto del bonus stagionale 2400 euro stagionale del turismo grazie !

  12. vorrei sapere come posso presentare la domandadel bonus stagionale 2400 euro stagionale del turismo grazie !

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