Superbonus 110%. L’ENEA ha fornito alcuni chiarimenti, fornendo risposte alle domande più frequenti sul Superbonus 110%.

L’Enea ha fornito alcune risposte alle domande più frequenti relative al Superbonus 110%.

I principali temi affrontati dall’ENEA riguardano:

  • Possibilità di beneficiare del Superbonus per i lavori iniziati prima del 1° luglio;
  • Superbonus 110% per i condomini quale intervento trainato;
  • Esecuzione di più interventi secondari;
  • Preesistenza di un impianto di riscaldamento invernale;
  • Attestazione della prestazione energetica.

Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

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Indice degli Argomenti

Superbonus 110%: chiarimenti ENEA

Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi che iniziati prima di tale data a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna produrre in questi casi?

L’ENEA risponde che, la norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma stabilisce soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1°luglio 2020.

Gli interventi trainanti ammessi alla detrazione del 110%:

  • i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;
  • i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  • quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;
  • quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.

Ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%, occorre conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, per tutti gli interventi trainanti la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?

La risposta dell’ENEA è affermativo.

Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i.
“su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
3 energetica” possono essere inclusi tra gli interventi trainati?

No, in quanto gli interventi agevolati sono compresi tra quelli trainanti. In particolare, gli interventi agevolati sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica.

La detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti ed alla detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Essendo una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce.

L’intervento di efficienza energetica interessa più del 25% della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto.

Anche gli interventi antisismici sono compresi tra gli interventi trainanti.

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus e dal Superbonus è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già
dotato di impianto di climatizzazione invernale.

Ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

Nella circolare 24/E del 2020, gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici
oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti
in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L.
34/2020 richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche. Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche? Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?
In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?
Quali APE vanno depositati nei catasti regionali?
Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento?

Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi
energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle
detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti
termici.

Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica
degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato
finale.

L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l’ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile?

La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima
ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti, ossia, detrazione
massima diviso 1,1.

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?

Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti
all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella
sua configurazione finale.

L’allegato E del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 08 agosto 2020, riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della
trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici?

I valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate,
comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015.

Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio
dell’asseverazione di cui al c.d. DM Asseverazioni, a quali prezzi devo far riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?

I prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso
al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti
Ecobonus.

I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per
tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove
l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

1 COMMENTO

  1. Si possono richiedere gli interventi per ottenimento del Superbonus110 per un’unità immobiliare ubicata al piano terra di un condominio, che presenta due accessi, uno autonomo e l’altro in comune con il condominio, e che inoltre ha tutti gli impianti autonomi, senza interpellare gli altri condomini?

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