Per il mese di aprile e maggio è prevista soltanto la sospensione del versamento dei contributi. L’INPS, con la Circolare n. 59/2020, ha fornito le istruzioni circa l’ambito di applicazione dell’art. 18 del Decreto Liquidità n. 23/2020, che ha previsto ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi. 

L’INPS, nella Circolare n. 59/2020, ha chiarito che l’art. 18 del Decreto Liquidità non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Inoltre, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la sospensione in esame si caratterizza come intervento generalizzato, ossia un potenzialmente rivolto a tutti i soggetti contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.

Sospensione del versamento

Sospensione del versamento dei contributi per aprile e maggio

Nella sospensione dei versamenti, precisa l’INPS, sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi, le note di rettifica, e gli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.

Per quanto riguarda le aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono della sospensione degli adempimenti di cui agli art. 5 e 8 comma 2 del DL 9/2020 e dell’art. 61 comma 2 del DL 18/2020, ed inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 entro il mese di maggio 2020, sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria, prevista per il 16 settembre.

Istruzioni operative flusso UniEmens

L’INPS ha poi fornito le istruzioni operative per l’esposizione dei dati all’interno del flusso UniEmens.

Le aziende con dipendenti, a cui l’INPS attribuirà il codice di autorizzazione “7G”, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile e il 31 maggio 2020, inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale“, “AltrePartiteACredito“, “CausaleACredito” i codici di nuova istituzione “N970“, “N971” e “N972“.

Con l’inserimento dei suddetti codici, le aziende dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti ex art. 18 co. da 1 a 5 del Decreto Liquidità.

Artigiani e commercianti

Con riferimento agli artigiani e commercianti, la circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della sospensione dei termini di versamento, previsti dall’art. 18 del DL 23/2020, i soggetti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare.

Risulta sospesa la prima rata di contribuzione sul minimale anno 2020 dovuta dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, la cui scadenza era fissata al 18 maggio 2020.

L’INPS, chiarisce poi, che possono avvalersi della sospensione i soci lavoratori di società, precisando che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

Gestione separata

Per quanto riguarda la Gestione separata, i committenti dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti ex art. 18 del Decreto Liqudità, mediante l’inserimento dei codici di sospensione “28“, “29” e “30“, all’interno dell’elemento “CodCalamita“, “Collaboratore” del flusso UniEmens.

Mentre, per i liberi professionisti non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione trova applicazione per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’INPS.

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