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Partite IVA: secondo acconto imposte in 5 rate

Per i soggetti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, possibilità di rateizzare il secondo acconto delle imposte sui redditi in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2024.


La possibilità di alleggerire il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per i soggetti titolari di partita IVA è stata promossa dal Consiglio dei Ministri che ha inserito, per il solo periodo di imposta 2023, una specifica possibilità di rateazione dell’importo delle imposte dovute per il secondo acconto, ordinariamente in scadenza al 30 novembre 2023.

Si tratta di una piacevole novità che riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che nel corso del corso del 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi sotto la soglia dei 170.000 euro. Per loro si apre la porta alla possibilità di rateizzare, in cinque rate mensili l’importo del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 30 novembre. In pratica, per il solo anno 2023 questi soggetti hanno la possibilità di versare in forma rateale importo delle imposte dovute in acconto per l’anno 2023 (a partire dal 16 gennaio 2024 per un versamento massimo di 5 rate di pari importo).

A prevedere questa possibilità è il D.L. fiscale (“Misure urgenti in materia economica e fiscale“) collegato alla legge di bilancio 2024 che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre. Si tratta di una misura che dovrebbe andare nella direzione di alleggerire il peso del versamento del secondo acconto imposte che, sino a questo momento, non era possibile rateizzare. Di seguito tutte le informazioni a disposizione su questa misura, tenendo presente che, al momento risulta applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023.

Chi può rateizzare il secondo acconto imposte 2023?

I soggetti, titolari di partita IVA, interessati dalla rateazione del secondo acconto imposte sono le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi sino alla soglia di 170.000 euro. Indirettamente, quindi, possiamo dire che rimangono escluse da questa disposizione le partite IVA individuali che hanno percepito ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche le persone fisiche soci di società o associazioni che tassano il reddito per trasparenza (ex art. 5, 115 o 116 del TUIR) ed anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Insomma, a poter rateizzare sarà esclusivamente una platea ristretta di contribuenti (anche rispetto alle precedenti dichiarazioni del Governo). Per tutti i soggetti esclusi, quindi, resta fermo l’obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il 30 novembre.

Quali imposte rientrano nella rateazione?

Per quanto riguarda l’individuazione delle imposte che possono rientrare nell’ambito della rateazione, si ritiene, in attesa della pubblicazione di maggiori chiarimenti, che rientrino “le imposte dovute derivanti dalla dichiarazione dei redditi“, ovvero:

  • L’IRPEF;
  • Le imposte sostitutive dell’IRPEF, che riguardano ad esempio:
    • I contribuenti che adottano il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 commi 96 – 115 e 117 della Legge n. 244/2007);
    • I contribuenti che adottano il regime forfettario (art. 1 commi 54 – 89 della Legge n. 190/2014);
    • La cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011);
    • L’IVIE (art. 19 commi 13-17 del D.L. n. 201/2011);
  • L’IVAFE (art. 19 commi 18-22 del D.L. n. 201/2011).

Si tratta, infatti, di tutti quei tributi che vengono liquidati attraverso la compilazione del modello Redditi PF. Dovrebbero, pertanto, restare esclusi dalla rateazione i contributi previdenziali INPS dovuti alla gestione separata ed alla gestione artigiani e commercianti. Per questi versamenti resta ferma la scadenza ordinaria di fine novembre. Tuttavia, è opportuno attendere la pubblicazione di chiarimenti applicativi dei quali vi daremo riscontro aggiornando l’articolo.

Come avviene la rateazione?

La possibilità di effettuare la rateazione consente di effettuare, anziché in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2023 di effettuare il pagamento in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 241/97 e 5 comma 1 del D.M. 21 maggio 2009). Inoltre, deve essere evidenziato che la disposizione in commento non va a modificare le modalità di determinazione e di calcolo del secondo acconto imposte (metodo storico o previsionale). L’unica modifica riguarda l’eliminazione di sanzioni dovute al differimento ed al frazionamento del versamento per i soggetti destinatari della disposizione.

REGOLE DI DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE
Gli acconti dovuti devono essere versati in due rate nel caso in cui l’importo della prima rata superi i 103 euro (art. 17, co. 3 DPR n. 435/01): la prima rata è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, mentre la seconda rata va versata entro il 30 novembre ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. L’importo delle due rate è determinato al 50% per ciascuna dell’importo dovuto per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mentre per i contribuenti estranei agli ISA resta ferma la suddivisione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

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