Sospensione feriale dei termini

    0
    281

    La sospensione feriale dei termini processuali opera tra il 1° agosto ed il 31 agosto e consente di differire di 31 giorni i termini previsti ordinariamente per determinate procedure giudiziarie.

    La sospensione feriale dei termini processuali prevede che, durante un certo periodo dell’anno (solitamente dal 1° agosto al 31 agosto), i termini per le procedure giudiziarie siano sospesi. Ciò significa che quei giorni non sono conteggiati quando si calcolano i termini per compiere determinati atti processuali, come ad esempio presentare ricorsi, depositare documenti, ecc. Nel caso particolare in cui, poi, il termine sia iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo.

    La sospensione feriale è prevista per garantire che nessuno sia penalizzato per la difficoltà di adempiere a certi obblighi processuali durante il periodo estivo, quando molte persone, compresi avvocati e personale giudiziario, potrebbero essere in vacanza. L’art. 1 della Legge n. 742/69 prevede un periodo di 31 giorni che non deve essere considerata per qualsiasi termine, a condizione che abbia natura processuale.

    Tuttavia, è importante notare che non tutte le procedure sono soggette a sospensione feriale. Ad esempio, alcune procedure urgenti possono proseguire anche durante il periodo di sospensione. Inoltre, la sospensione feriale può essere derogata in specifici casi.

    Quali termini per le procedure giudiziarie sono sospesi?

    I termini processuali per i quali opera la sospensione feriale dei termini sono i seguenti:

    • Termine per la notifica del ricorso tributario;
    • Termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio;
    • Termine dei 90 giorni dalla notifica del ricorso utili per l’eventuale stipula della mediazione tributaria;
    • Termine di 6 mesi dal deposito per appellare la sentenza (termine lungo), o i sessanta giorni nel caso di notifica della sentenza (termine breve);
    • Termine di 6 mesi per la riassunzione in rinvio del processo;
    • Termine di 6 mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto;
    • Termine di 30 giorni per reclamare i decreti presidenziali.

    Se si tratta di termini a mesi, bisogna aggiungere al termine i 31 giorni della pausa estiva. Secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 742/69 nel caso in cui il termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine della sospensione stessa.
    In pratica, nel caso in cui l’atto impositivo venga notificato nel mese di agosto, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 30 ottobre.

    Sospensione anche per il deposito di documenti del ricorso

    La sospensione dei termini opera anche per i termini legati al deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/92 deve avvenire, rispettivamente, entro venti, dieci o cinque giorni liberi prima dell’udienza.
    In questa fattispecie la sospensione dei termini rappresenta una parentesi a ritroso da non contare. Bisogna poi considerare che, trattandosi di termini liberi, sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale sia il giorno finale.

    Considerazioni ulteriori

    1. Termini di prescrizione: Durante il periodo di sospensione, i termini di prescrizione e di decadenza non scadono. Questo significa che se un termine di prescrizione o di decadenza cade durante il periodo di sospensione, la scadenza viene posticipata alla fine del periodo di sospensione.
    2. Procedure urgenti: Alcune procedure urgenti non sono soggette alla sospensione feriale. Queste possono includere, ad esempio, procedimenti cautelari o altre procedure in cui un ritardo potrebbe causare un pregiudizio irreparabile.
    3. Deroghe: In alcuni casi, la sospensione feriale può essere derogata. Ad esempio, un giudice può ordinare che una procedura prosegua durante il periodo di sospensione se ciò è nell’interesse della giustizia.
    4. Calcolo dei termini: Durante il periodo di sospensione, i giorni non sono conteggiati nel calcolo dei termini. Ad esempio, se un termine di 30 giorni inizia il 15 luglio, i giorni dal 1° al 31 agosto non sarebbero conteggiati, quindi il termine scadrebbe a metà settembre.

    Quali sono le casistiche escluse dalla sospensione?

    Se la sospensione feriale dei termini processuali è volta a favorire le parti in causa al fine di esonerarle dagli adempimenti dovuti durante il periodo estivo. Questa interruzione non può di certo arrecare loro un danno ma, anzi, rappresenta una forma di tutela. Tuttavia, nel diritto penale e civile vi sono alcune casistiche in cui la sospensione dei termini non trova applicazione. Li abbiamo riepilogati schematicamente di seguito.

    Procedimenti in ambito penale dove i termini processuali continuano a decorrere (art. 2, 2-bis, 4, della Legge n. 7423/69, art. 467 e 392 del Codice di Procedura Penale):

    • Procedimenti riferiti ad imputati in stato di custodia cautelare quando sia intervenuta la rinuncia alla sospensione dei termini;
    • Indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
    • Cause riguardanti imputati detenuti o reati soggetti a prescrizione, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
    • Procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
    • In caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.

    Procedimenti in ambito civile dove i termini processuali continuano a decorrere (art. 3 e 4 della Legge n. 742/69 e art. 409 e 442 Codice di Procedura Civile):

    • I procedimenti cautelari;
    • Le cause alimentari;
    • I procedimenti volti all’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
    • I procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione;
    • I procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
    • Cause relative a inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza imposti da contratti e accordi collettivi;
    • I procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
    • Le cause con oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche non inerenti all’esercizio di una impresa;
    • I rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari;
    • I rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che determinano una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;
    • Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico;
    • Le assicurazioni sociali;
    • Gli infortuni sul lavoro;
    • Le malattie professionali;
    • Gli assegni familiari;
    • Ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie.

    Lascia una Risposta