Il giudice monocratico tributario ha il compito di decidere le controversie di valore sino a 5.000 euro, per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. Si tratta, delle controversie pendenti nelle corti di Giustizia tributaria di primo grado, secondo quanto previsto dalla Legge n. 130/22 (modificata dal D.L. n. 13/23). In pratica, i giudizi che si svolgeranno dinanzi al giudice unico andranno a seguire le regole previste per i giudizi che si svolgono in composizione collegiale, tranne il caso di deroghe espresse. Come vedremo, la regola generale in questo caso è quella dell’udienza a distanza, a meno che non vi sia richiesta espressa e motivata da parte di una delle parti in causa.
L’introduzione del giudice monocratico è una novità legata alla riforma del processo tributario che dovrebbe andare a velocizzare i giudizi di primo grado meno compressi andando a ridurre i tempi della giustizia tributaria. Tuttavia, per il contribuente, poco cambia, salvo ovviamente il fatto che al momento della discussione della causa si troverà dinanzi ad un solo giudice (e non ad un collegio di tre giudici).
Cos’è il giudice monocratico?
Il giudice monocratico è un organo della giustizia tributaria che si caratterizza per la presenza di un solo giudice con funzione decisoria. Questo organo è previsto esclusivamente per le liti di valore non superiore ai 5.000 euro, per i giudizi di primo grado, per controversie notificate a partire dal 1° luglio 2023.
Questo organo si contrappone alla composizione collegiale a cui partecipano una pluralità di soggetti, tre giudici. La composizione collegiale è attualmente prevista in primo grado per le liti tributarie di valore indeterminabile o di valore superiore ai 5.000 euro, e per i gradi successivi di giudizio.
In ultimo, deve essere evidenziato che l’organo monocratico di giudizio era già presente nel giudizio tributario. Questo in relazione ai giudizi di ottemperanza di valore fino a ventimila euro o per il pagamento dello spese di giudizio.
Come si determina il valore della lite?
Secondo quanto previsto dall’art. 4-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 è necessario prendere a riferimento le disposizioni dell’art. 12, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 per determinare il valore della lite. In pratica, l’importo della lite è dato dall’importo del tributo oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni, il valore della lite è dato dalla somma delle sanzioni oggetto di contestazione.
Particolare attenzione deve essere prestata a quegli accertamenti dai quali deriva una minor perdita fiscale. In questo caso, infatti, è necessario tenere conto dell’imposta virtuale calcolata sulla minore perdita accertata, che dovrà essere sommata alle eventuali altre imposte richieste nell’atto (ex art. 4-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92).
Da questi calcoli viene determinato il valore della lite e quando questo risulterà essere inferiore alla soglia di 5.000 euro entra in gioco il giudice monocratico. Per quanto riguarda, invece, le controversie aventi un valore indeterminabile (ex art. 4-bis, co. 1 del D.Lgs. n. 546/92), queste restano sottoposte alla decisione del giudice in forma collegiale. In ogni caso, l’assegnazione della causa al giudice monocratico è a carico del presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex art. 6, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 545/92).
| Determinazione del valore della lite: |
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| – L’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; |
| – In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; |
| – In caso di controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori. |
Udienze a distanza con giudice monocratico
In caso di procedimento svolto di fronte al giudice monocratico, secondo quanto previsto dall’art. 16, co. 4, del D.L. n. 119/18 le udienze devono essere svolte esclusivamente a distanza. Resta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di giustizia tributaria. Occorre, quindi, una richiesta espressa e motivata per un’udienza in presenza. Anche questo aspetto dovrebbe essere propedeutico a velocizzare i tempi della giustizia tributaria.
Cosa cambia per i ricorsi tributari?
Il difensore chiamato alla difesa del contribuente non deve modificare niente in relazione alla stesura del ricorso tributario, il quale continuerà a mantenere i medesimi criteri ed elementi precedentemente previsti. Lo stesso, infatti, continuerà ad essere intestato alla Corte di Giustizia tributaria. Allo stesso modo niente cambia per quanto riguarda l’utilizzo del processo tributario telematico e dunque del SIGIT.
Una volta depositato il ricorso spetterà al Presidente della Corte di Giustizia tributaria di primo grado assegnare, nei casi previsti, il ricorso al giudice monocratico (ex art. 6, co. 1-bis, D.Lgs. n. 545/92). In ultimo, la pronuncia dell’organo monocratico può essere appellata, così come quella adottata dal collegio, dinanzi la competente Corte di Giustizia tributaria di secondo grado in composizione collegiale.
| Procedura per il ricorso: |
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| – Non cambiano le modalità di stesura del ricorso, che, trattandosi per forza di cose di lite del valore inferiore ai 50.000 euro, seguirà il procedimento dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 (la lite resta soggetta a reclamo-mediazione dunque il deposito deve avvenire decorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso, per far sì che si svolga la fase di reclamo-mediazione); – L’intestazione del ricorso andrà come di consueto rivolta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e la causa verrà affidata non al collegio giudicante ma al giudice monocratico. L’organo giudicante è sempre la Corte di giustizia tributaria di primo grado, che in presenza del requisito del valore della lite non superiore a 5.000 euro decide in composizione monocratica. |
Domande frequenti
Giudice tributario monocratico per le controversie fino a 5.000 euro di valore, per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. Riguarda il primo grado di giudizio in Commissione Tributaria Provinciale.
No, rimangono sottoposte al giudice in forma collegiale le controversie di valore indeterminabile.
Si può far parte delle commissioni tributarie per il tramite di un concorso per soli titoli, che prevede il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza o della laurea quadriennale in materie economico – aziendali.