Le false comunicazioni sociali in Italia consistono in un reato perseguibile dalla legge, per cui è prevista la pena della reclusione. In questa categoria possono rientrare tutte le falsificazioni di informazioni salienti nelle comunicazioni che riguardano una società, come ad esempio il falso in bilancio.

Anche se esistono diverse tipologie di reato, in ogni caso la pena è la reclusione, la cui durata varia nel caso in cui venga attestata dal giudice la lieve entità dell’illecito. Si tratta di reato sia quando i dati vengono appositamente falsificati per ottenere un vantaggio, sia quando queste informazioni vengono omesse, a proposito dello stato patrimoniale, economico e finanziario di una società.

Cosa si intende per false comunicazioni sociali

Quando si parla di false comunicazioni sociali, si fa riferimento a quello che di fatto è un reato, secondo la normativa italiana. Tra i soggetti che possono essere coinvolti in questo atto illecito, vi sono direttori generali, amministratori, ma anche dirigenti e sindaci. Quando si esegue un falso che riguarda le comunicazioni sociali, ci si può trovare davanti ad un reato di falso in bilancio.

Di fatto, i soggetti qui presentati che comunicano il falso relativamente ai documenti contabili di una società, stanno commettendo un illecito perseguibile dalla legge. Il reato sussiste sia nel caso in cui vengono modificate alcune informazioni salienti, sia nel caso in cui alcuni dati vengano omessi:

  • Nel caso in cui vengano comunicate informazioni non vere volontariamente;
  • Nel caso in cui vengano omesse informazioni salienti che possono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

In entrambi i casi si può parlare di atto illecito, e di false comunicazioni sociali, compiute da soggetti che nella maggior parte dei casi agiscono in modo volontario, per ricevere alcuni vantaggi dalla falsificazione dei dati. Il reato sussiste quando vi è la volontà, ovvero l’intenzione, di ingannare il pubblico a cui ci si rivolge oppure i soci stessi dell’impresa.

Falso in bilancio

Uno dei reati più frequenti di questo tipo è il falso in bilancio. Con questa terminologia ci si riferisce all’eventualità per cui un bilancio economico aziendale venga modificato, venga quindi compilato in modo volontariamente errato, oppure vengano omesse delle informazioni salienti.

Il bilancio di un’azienda viene redatto annualmente per comunicare qual è la situazione reale dell’azienda in un dato momento, e contiene informazioni importanti che riguardano l’andamento della società, l’aspetto patrimoniale e finanziario, il capitale sociale investito e così via. Viene da sé che falsificando questi dati, si comunica all’esterno una situazione che non corrisponde alla realtà effettiva dell’azienda.

Il bilancio per obbligo di legge va presentato ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e deve contenere le seguenti informazioni:

  • Stato patrimoniale: determina quali sono le risorse attive dell’attività, e vi possono rientrare beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività, ma anche immobili e proprietà di altro tipo. Vi rientrano anche le risorse passive, ovvero eventuali debiti che la società ha contratto. Tra i debiti vi è anche il capitale sociale, ovvero le somme depositate dai soci;
  • Conto economico: qui vi rientrano i guadagni della società in un dato periodo di esercizio, ovvero il risultato economico ottenuto. Queste informazioni in particolare comunicano la situazione economica dell’azienda, ovvero se è in crescita o in perdita;
  • Nota integrativa: questo documento del bilancio serve a inserire ulteriori informazioni che possono riguardare lo stato patrimoniale e il conto economico, e serve a completare le informazioni. Per esempio può presentare dati che riguardano il numero di soci o dei dipendenti assunti;
  • Rendiconto finanziario: è un documento che presenta le informazioni che riguardano il flusso di cassa in un determinato periodo;
  • Altri documenti: nel bilancio possono essere aggiunti altri documenti volti a completare le informazioni.

Il bilancio è utile sia all’impresa stessa che all’esterno, perché ne comunica la situazione economica e finanziaria. Falsificare in modo volontario questi dati è un reato sia verso l’esterno (per esempio verso possibili investitori, oppure verso il fisco) sia verso i soci stessi dell’azienda.

Tipi di falso in bilancio

Manipolare i dati di un bilancio aziendale è un’operazione volta a nascondere parte dei guadagni cumulati, o altre informazioni salienti. Questa operazione viene fatta per esempio per pagare meno tasse allo stato, e comporta di fatto un reato verso lo stato stesso, perseguibile per legge, abbinato ad una evasione fiscale.

La legge riporta diverse tipologie di falso in bilancio:

  • Falso in bilancio oggettivo: vengono riportati dati falsi, o vengono omesse informazioni su costi e ricavi;
  • Falso in bilancio valutativo: in questo caso vengono falsificate informazioni che possono riguardare brevetti, o stime immobiliari;
  • Falso in bilancio qualitativo: le voci del bilancio stesse sono falsificate, ad esempio se sotto ad una voce di spesa vengono inseriti costi relativi ad altre uscite economiche.

Le false comunicazioni sociali in questi casi sono perseguibili dalla legge, perché possono generare episodi di corruzione, evasione fiscale e similari. Si parla di condotta attiva nel caso di falsificazione dei dati volontaria, e di condotta omissiva nel caso di omissione di informazioni salienti.

Quali comunicazioni possono essere oggetto di falsificazioni

Abbiamo visto qui che il falso in bilancio rientra tra i reati di falsificazione, tuttavia sotto al cappello delle false comunicazioni sociali possono rientrare anche altri documenti importanti che vengono utilizzati da imprese, enti o Comuni. In particolare questi reati si possono riscontrare intorno a diverse documentazioni:

  • Bilancio consolidato;
  • Bilancio straordinario;
  • Nota integrativa e relazione sulla gestione;
  • Relazione dei sindaci;
  • Relazione sulla fusione;
  • Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
  • Relazione sulla remunerazione;
  • Relazioni finanziarie;
  • Relazione sui pagamenti ai governi;
  • Comunicazioni sociali.

Come anticipato, i reati di falsificazione hanno sempre una motivazione non strettamente legata al documento che è stato falsificato, ma si tratta di una condotta volta a raggiungere un obiettivo. La comunicazione falsa è tuttavia sufficiente a determinare l’illecito, anche se di fatto non sono stati compiuti danni verso soggetti terzi. Si può parlare in questo caso di diversi tipi di dolo.

Dolo generico, intenzionale e specifico

Intorno all’illecito compiuto, si possono definire diversi tipi di dolo, in base alla circostanza e alla finalità della falsificazione:

  • Dolo generico: rientrano falsificazioni e omissioni delle comunicazioni in modo consapevole e volontario;
  • Dolo intenzionale: si tratta di un illecito compiuto intenzionalmente per uno scopo;
  • Dolo specifico: è il caso di falsificazioni volte ad ottenere un ingiusto vantaggio o profitto.

Come visto sopra, non è necessario che dalle comunicazioni falsificate emerga un danno vero e proprio ad un soggetto terzo, ma è sufficiente l’atto di falsificazione o omissione per rientrare nel reato. Tuttavia in alcuni casi si può anche parlare di fatti di lieve entità, in base alle circostanze.

Quali sono le conseguenze

Ma quali sono le conseguenze del reato di false comunicazioni sociali? Di fatto la prima conseguenza in caso di falsificazioni è la reclusione da due a 5 anni, tuttavia la decisione finale spetta ad un giudice, che può considerare di applicare il reato di lieve entità.

In questo caso la reclusione può scendere da sei mesi a tre anni. In particolare si può parlare di questa fattispecie nei seguenti casi:

  • Imprese che non possono fallire, con attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
  • Imprese che non possono fallire, con ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti;
  • Imprese che non possono fallire, con debiti per importo inferiore a 500.000 euro.

Il reato va in prescrizione secondo la normativa italiana in sei anni, o di 7 anni e sei mesi in caso di interruzione. Per le società quotate in borsa la pena può prevedere la reclusione da tre a 8 anni.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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