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Che cos’è il contributo unificato?

Il contributo unificato è una somma di denaro che deve essere versata al momento della proposizione di un ricorso o di un’azione giudiziaria davanti a un giudice civile, amministrativo o tributario.


Il contributo unificato è un’imposta da versare per lo svolgimento di alcuni atti giudiziari in materia civile amministrativa. La sua funzione è quella di coprire, almeno parzialmente, le spese sostenute dallo Stato per l’attività giurisdizionale. La sua disciplina è rinvenibile nel DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).

La tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul “contributo unificato di iscrizione a ruolo”. Tale forma di tassazione ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

Il contributo unificato trova applicazione per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. Mediante il Decreto Legge n. 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario.

Che cos’è il contributo unificato?

Il contributo unificato è una somma di denaro richiesta dallo Stato ogni volta in cui si instaura un processo civile, compresa l’azione civile promossa in sede penale, fatti salvi i casi in cui la legge espressamente lo esclude (come, in determinate condizioni, in materia di lavoro), nel processo amministrativo e tributario.

Nelle cause civili quando si inizia un giudizio è dovuto anche il pagamento dell’anticipazione forfettaria di un’ammontare pari a 27,00 euro, salvo esenzioni: “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”. In linea generale, il pagamento della marca da bollo da 27,00 euro non è dovuto:

  • giudizi di lavoro;
  • procedimento per la ricerca telematica dei beni da pignorare;
  • Separazione e divorzio.

Il contributo unificato ha semplificato la tassazione gli atti giudiziari. Il legislatore impone il pagamento del CU come anticipazione delle spese di giustizia. Per i soggetti non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato, che comporta l’esenzione dal pagamento del contributo.

Come funziona il contributo unificato?

Il contributo unificato è stato introdotto nel 2002 ed ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Il versamento del contributo unificato deve essere effettuato nel momento in cui si procede all’iscrizione a ruolo, per ciascun grado del processo civile, amministrativo e tributario.

Nel momento in cui si instaura una nuova causa o un processo di impugnazione occorre procedere al versamento del contributo unificato, il cui ammontare, peraltro, deve essere definito dallo stesso richiedente (attore) al momento del deposito dell’atto per la sua iscrizione nel registro.

Quando è dovuto?

Il contributo unificato deve essere versato quando si inizia un procedimento giurisdizionale ma anche quando si modifica la domanda o si propone una riconvenzionale o in caso di chiamata di terzo o di intervento autonomo. È dovuto anche per l’azione civile esercitata in sede penale.

Il contributo è dovuto nel processo:

  • civile;
  • amministrativo;
  • tributario.

Il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio.

Chi lo deve pagare?

Il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte si costituisce in giudizio per prima. Pertanto è dovuto da chi inizia un procedimento civile oppure propone un atto di una procedura concorsuale o introduce un procedimento di volontaria giurisdizione, deposita il ricorso introduttivo, fa istanza per la vendita o per l’assegnazione dei beni pignorati, nei procedimenti di espropriazione forzata.

Il contributo deve essere versato anche in caso di modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa di terzo, intervento autonomo.

Deve essere corrisposta un’integrazione del contributo unificato dalla parte che si è costituita in giudizio e che ha già versato il contributo in caso di modifica della domanda, domanda riconvenzionale o chiamata di terzo;

Deve essere versato un autonomo contributo unificato dall’altra parte (solitamente il convenuto), in caso di modifica della domanda, domanda riconvenzionale o chiamata di terzo o intervento autonomo.

Come si paga il contributo unificato?

Il 1 gennaio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni dei commi 1 e 1 bis dell’art. 192 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), pertanto, il pagamento del contributo unificato per i procedimenti avanti il giudice ordinario ed il giudice tributario dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, anche per il giudice di pace.

Potranno essere utilizzate le piattaforme già in uso oppure potrà essere utilizzata PagoPA. Il pagamento del contributo con altre modalità non libera la parte dagli obblighi di versamento e l’istanza di rimborso deve essere inoltrata entro trenta giorni dal pagamento stesso.

Dal primo marzo 2023 anche per i diritti di copia dovrà essere utilizzata la stessa procedura telematica.

 Come si calcola?

Esistono alcune tabelle che stabiliscono le tariffe dovute previste per ogni tipologia di procedimento. In particolare, per l’iscrizione a ruolo sono stabiliti importi diversi del contributo unificato a seconda dei diversi procedimenti:

Procedimento ordinario di primo grado 

  • fino a 1.100,00 euro, un contributo pari a 43,00 euro;
  • per cause dal valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, un contributo pari a 98,00 euro;
  • per cause tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, un contributo pari a 237,00 euro;
  • per cause tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, un contributo di 518,00 euro;
  • per cause tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, un contributo di 759,00 euro;
  • per cause tra 260.000,01 e 520.000,00 euro, un contributo di 1.214,00 euro;
  • per cause superiori a 520.000,00 euro, un contributo di 1.686,00 euro.

I contributi sono ridotti della metà, rispetto al valore di ciascuna causa in caso di:

  • procedimenti speciali, come decreto ingiuntivo, convalida di sfratto, misure cautelari;
  • opposizione a decreto ingiuntivo;
  • opposizione alla dichiarazione di fallimento;
  • procedimento sommario di cognizione;
  • cause di lavoro.

Cause fallimentari

  • per l’intera procedura fallimentare è pari a 851,00 euro;
  • per la sola istanza di fallimento è pari a 98,00 euro;
  • l’insinuazione al passivo è esente, mentre per l’opposizione alla sentenza dichiarativa abbiamo visto è richiesta la metà del contributo.

Separazione e divorzio

  • per la separazione consensuale e il divorzio congiunto, 43,00 euro;
  • per la separazione giudiziale e i processi contenziosi in materia di divorzio, 98,00 euro;
  • la negoziazione assistita è esente.

Procedimenti esecutivi

  • per le esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro, il contributo è pari a 43,00 euro;
  • per le esecuzioni mobiliari di valore superiore, per l’esecuzione per consegna e rilascio e per l’esecuzione di obblighi di fare o non fare, il contributo è di 139,00 euro;
  • per le esecuzioni immobiliari, il contributo è di 278,00 euro;
  • per l’opposizione agli atti esecutivi, il contributo è di 168,00 euro.

Ricorsi amministrativi

  • 650,00 euro per il ricorso al Tar, per il ricorso al Consiglio di Stato e per il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
  • 300,00 euro per il ricorso in materia di accesso, silenzio, esecuzione e ottemperanza;
  • i ricorsi ex art. 199, c. 1, lett. a) e b) del Codice del Processo comportano un contributo di 2.000,00 per causa di valore fino a duecentomila, di 4.000 euro per causa di valore fino ad un milione di euro, di 6.000 euro per causa oltre il milione di euro;
  • in materia di pubblico impiego il contributo unificato appena visto è dimezzato.
Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

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