La successione ereditaria, si verifica al momento della morte del defunto, prevede il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto agli eredi. Gli eredi possono ereditare il patrimonio del defunto attraverso una successione che può essere:

  • testamentaria: qualora sia presente un testamento con la volontà del defunto;
  • legittima: qualora non ci sia un testamento e gli eredi acquisiscono parte del patrimonio secondo quanto previsto dalla legge.

Qualora ci sia il testamento, è sempre necessario determinare quale sia la quota di legittima. Questo perché la normativa in materia di successione ha previsto che la quota di legittima, sia prevista dalla legge, nonostante la volontà testamentaria del defunto. 

La quota di legittima spetta ai figli, agli ascendenti ed al coniuge di chi viene a mancare, conseguentemente il patrimonio, si suddivide in due parti, la quota di legittima e la quota disponibile, che sarebbe la parte di patrimonio residuo che può essere ceduto tramite testamento qualora previsto o seguendo sempre le disposizioni del testamento legittimo. 

La quota di legittima, garantisce un accesso al patrimonio del defunto, la legge cerca di tutelare in parte, quelli che sono i soggetti più vicini alla persona defunta che per legge avrebbero diritto ad una parte del patrimonio.

Non c’è modo di evitare che la quota di legittima venga meno una volta aperta la successione, il solo modo per evitare di garantire una parte di legittima agli eredi è la mancanza di apertura di una successione, questo è possibile, solo se nel corso della sua vita, il defunto, si sia liberato di tutti i suoi beni e di tutto il suo patrimonio. 

Cosa accade quando l’erede, o i legittimari sono persone che vivono in un Paese estero, diverso rispetto a quello in cui viveva il defunto all’atto della sua morte? 

Prendiamo l’esempio di un soggetto che vive in Francia, al quale è morto uno zio che ha vissuto, negli ultimi anni prima della sua morte, in Italia.

La successione viene disciplinata in base alla normativa Italiana o Francese? L’erede come può rientrare nella successione dello zio se vive in un altro Stato?

Sono tutte domande che trovano risposta in un istituto, previsto per tutti i Paesi comunitari, dal Regolamento UE 650/2014 emanato dal Parlamento europeo, si tratta del certificato successorio europeo, vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Chi può richiedere il certificato successorio europeo?

Il CSE, può essere richiesto dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, i quali hanno necessità di far valere i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

Il certificato è stato previsto dalla comunità europea proprio per fronteggiare, questi casi particolari, in cui la successione si apre in uno Stato diverso, rispetto a quello dove risiedono la maggior parte degli affetti del de cuius.

Si pensi ad esempio agli innumerevoli immobili che vengono acquistati da persone che hanno origine estera, arrivano in Italia, acquistano uno, due immobili e poi nel corso della loro restante vita decidono di trasferire qui la propria residenza e vivere nel nostro Paese.

Al momento della loro morte, avendo loro la residenza in Italia, si apre una successione, nel nostro Paese, tenendo conto delle norme che disciplinano la successione ereditaria, questo perché con l’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, la successione non deve considerarsi più regolata dalla legge del Paese di cittadinanza del defunto, bensì da quella in cui lo stesso aveva l’ultima sua residenza abituale, in questo caso l’Italia. 

E’ così che gli eredi, i legatari o chiunque abbia interesse a partecipare alla successione e far valere i propri diritti, può far richiesta del CSE. 

Chi emette un CSE?

Il CSE può essere rilasciato, secondo la normativa Italia, esclusivamente dagli studi notarili abilitati, questo non vuol dire che in ogni Paese europeo, l’organo competente sia il notaio, ogni Stato membro avrà designato la propria autorità competente al rilascio di suddetto certificato. 

Una volta emesso il CSE,gli eredi, legatari o gli esecutori testamentari, possono presentarsi alla successione ereditaria, chi gestisce tale successione, dovrà prendere in considerazione anche i soggetti aventi il certificato, i quali indicano, salvo i casi di grave negligenza, chi sono questi soggetti, e quali diritti successori vantano, la veridicità e l’esattezza del CSE è intrinseca al momento del rilascio da parte di un’autorità competente come il notaio, in quanto l’autorità dovrà accertarsi che il soggetto richiedente sia legittimato.

Per poter applicare la normativa Italiana alla successione:

  • Il de cuius, doveva avere almeno la residenza in Italia, alla sua morte. Ciò vuol dire che doveva godere della residenza Italiana, a prescindere dalle altre residenze di cui era in possesso al momento della morte;
  • Il de cuius aveva scelto che alla sua successione venisse applicata la legge italiana;
  • Se trattasi di cittadino italiano non residente in Italia, si guarda la precedente residenza abituale, se questa era in Italia, non devono essere trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di residenza e la richiesta del CSE.

Se sussistono tutti questi requisiti, il CSE viene rilasciato dal notaio, ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, la validità del CSE una volta autenticato è di 6 mesi dalla data di rilascio, il soggetto è tenuto al pagamento di un’imposta di registro pari a 200,00 euro

La copia potrà essere richiesta al notaio, da chi ne abbia interesse, sarà cura di quest’ultimo, annotare nell’apposito registro l’elenco dei soggetti che ne abbiano ricevute copie, come previsto dal regolamento. 

Il vantaggio di questo certificato è che produce gli stessi effetti in tutta l’UE, a prescindere dal paese in cui è stato rilasciato Sarà possibile scaricare al seguente link un formato word del certificato successorio europeo: CSE_word.

Sarà possibile redigere il modello ed inviarlo all’autorità competente, per la valutazione, una volta rilasciato, il CSE è riconosciuto in tutti gli Stati membri senza dover ricorrere a procedure speciali aggiuntive, restano esclusi gli Stati della Danimarca e dell’Irlanda e Regno Unito.

Di seguito un link utile sempre ai fini del CSE, dal quale sarà possibile avere maggiori informazioni, in merito ad ogni Stato membro, con eccezione come abbia detto di Danimarca e Irlanda e Regno Unito, come si potrà verificare anche dalla tabella con tutti gli Stati, per ogni membro si potrà eseguire una ricerca, attraverso l’utilizzo di questo portale, per identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento europeo specifico.

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Il pagamento dell’eredità

Ricordiamo che prima del pagamento dell’eredità e quindi prima ancora della presa visione dell’eredità stessa, coloro che si ritengono eredi, hanno la facoltà di rinunciare all’eredità stessa, questo deve essere determinato prima dell’apertura della successione stessa, altrimenti perderebbe di efficacia. 

La rinuncia all’eredità comporta la rinuncia non solo al patrimonio attivo del de cuius, ma anche a quello passivo, solitamente viene richiesta qualora il defunto abbia ingenti somme di denaro a debito. 

La rinuncia si richiede davanti a un notaio o al Cancelliere del Tribunale di competenza, entro 3 mesi dal decesso della persona, se si è in possesso dei beni, oppure entro 10 anni, in caso di non possesso. Per chi invece accetta l’eredità, dopo aver preso parte della successione, si vedrà liquidata la parte di eredità spettante secondo la normativa di riferimento. 

Il CSE è uno strumento necessario, qualora ci troviamo in situazioni particolari come l’esempio prima riportato. 

La possibilità di riconoscere un diritto successorio a livello Europeo, comporta una diminuzione di pratiche burocratiche alle quali saremmo andati incontro, in caso di sua mancanza. 

La commissione europea ha adottato degli strumenti utili per il cittadino, mettendoli a disposizione sui vari portali online, in modo da facilitare la richiesta di compilazione e la modalità di ricerca delle autorità competenti nei vari Paesi. 

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