Tramite un recente comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che alcuni beni e servizi non sono imponibili IVA se riguardano prestazioni e servizi anti-Covid-19. Si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati dal primo giorno di gennaio 2021 verso organismi comunitari.

Si parla di non imponibilità retroattiva, in riferimento quindi all’anno scorso. Dallo scoppio della pandemia sono state introdotte diverse agevolazioni per l’acquisto di prodotti e per prestazioni inerenti la prevenzione dal virus Covid-19, che comprendono anche l’IVA.

Queste agevolazioni riguardano quindi anche tutto l’anno 2022: si tratta di esenzioni IVA per l’acquisto di diversi prodotti, inclusi i vaccini, per contrastare l’emergenza sanitaria. Anche se di fatto lo stato di emergenza finirà a marzo 2022, l’esenzione sarà applicata ancora fino alla fine del 2022.

Vediamo nell’articolo chi può richiedere diverse agevolazioni per l’acquisto di questa tipologia di prodotti, e come funziona la non imponibilità dell’IVA retroattiva.

Esenzioni IVA: per quali prodotti e servizi

La direttiva emanata dall’Europa riguarda tutti gli stati membri: su alcuni prodotti indispensabili per la lotta al Covid-19 è applicata l’esenzione IVA per il 2021, e prosegue nel 2022. A questa esenzione si aggiunge il diritto di detrazione fiscale per i vaccini, e la strumentazione per diagnosticare il virus.

Come riporta la comunicazione del 28 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni sull’IVA, nel caso di esonero totale, sono da considerarsi retroattive:

“È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio – 21 dicembre 2021 (…) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata.”

L’Italia segue queste direttive europee, che stabiliscono anche una esenzione dal pagamento dei dazi di dogana e dell’IVA per le importazioni di prodotti necessari a contrastare il Covid-19. Questo esonero in particolare è deciso almeno fino al 30 giugno 2022, salvo indicazioni successive.

Per quanto riguarda invece i ventilatori utilizzati nelle terapie intensive, le mascherine FFP2 e FFP3, guanti protettivi, camici, termometri, e disinfettanti, utilizzati come strumenti per contrastare e prevenire il Covid-19, l’IVA rimane al 5%.

Per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi, è attiva l’esenzione IVA con l’aggiunta della possibilità di chiedere la detrazione fiscale sulle spese.

Esenzione per beni anti-Covid: come funziona

L’esenzione IVA per l’acquisto dei beni anti-Covid visti sopra ha carattere temporaneo. Questo significa che non si tratta di una misura strutturale, ma di una decisione che prende in considerazione un periodo limitato, ovvero fino alla fine del 2022, e in modo retroattivo da gennaio 2021.

La decisione presa dall’Unione Europea ha l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente la compravendita di prodotti utili per contrastare il virus, e servizi connessi. Alla fine del 2021 l’Unione Europea ha anche deciso per l’esenzione, oltre che dall’IVA, dai dazi doganali che riguardano i trasporti di questi prodotti.

Tuttavia l’esenzione si applica solamente per i soggetti coinvolti nel trasporto dei beni anti-Covid-19 come enti statali, soggetti di pronto soccorso e associazioni o organizzazioni autorizzate dagli enti pubblici. Le esenzioni o le agevolazioni vengono applicate anche su prodotti d’uso quotidiano per contrastare il virus, come le mascherine per la prevenzione del virus.

Le mascherine acquistate in farmacia sono esenti IVA? Nel 2020 le mascherine per la prevenzione dal virus erano totalmente esenti IVA. Tuttavia dal 2021 anche le mascherine FFP2 sono soggette ad IVA, anche se in modo agevolato: per queste mascherine è infatti prevista l’applicazione dell’IVA al 5%.

Altre esenzioni IVA

Oltre ai chiarimenti sull’IVA che riguardano strettamente beni e servizi acquistati per la prevenzione del Covid-19 o per contrastare la pandemia, vengono variate alcune normative che riguardano da vicino l’IVA per altri soggetti.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2022 chiarisce anche alcune modifiche sull’IVA che riguardano enti non commerciali costituiti come associazioni. Dal 2024 secondo le prime indicazioni, alcune operazioni verso gli associati saranno esonerate dall’IVA. Inoltre alle associazioni con ricavi minori di 65.000 euro annui viene data la possibilità di aderire al regime fiscale forfettario.

Inoltre la circolare riporta alcune modifiche alla non imponibilità IVA che riguardano il trasporto internazionale, in particolare nel caso di trasporti di beni effettuati da subvettori, ovvero soggetti diversi da chi esporta. In questo caso dal primo giorno di gennaio 2022 viene applicato il regime di imponibilità IVA. L’imponibilità riguarda beni esportati, o importati, con paesi extra UE, ovvero che non fanno parte dell’Unione Europea.

Stato di emergenza: prospettive dopo marzo 2022

Le disposizioni in materia di IVA che coinvolgono beni e servizi per la cura e la prevenzione del Covid-19 verranno applicate fino alla fine del 2022, tuttavia lo stato di emergenza portato avanti a causa della pandemia terminerà a fine marzo 2022.

In merito alle misure che sono ancora attive bisogna fare dei chiarimenti: lo stato di emergenza non sarà portato avanti ulteriormente, e terminerà ufficialmente il 31 marzo 2022. La prima misura a cambiare sarà quella della suddivisione delle regioni in colori in base alla gravità della diffusione del virus.

Non si vedranno più infatti le regioni gialle, arancioni o rosse, ma tutta Italia sarà in zona bianca. Per quanto riguarda le scuole, verranno eliminate le quarantene previste attualmente in caso di positivi al virus, tuttavia questo non vuol dire che le mascherine non si utilizzeranno più.

Sia all’interno delle scuole che in altri locali al chiuso, come cinema, ristoranti, pub, teatri e così via, con molta probabilità sarà ancora indicato di utilizzare le mascherine come protezione dall’eventuale contagio del virus.

Per quanto riguarda il lavoro, lo smart working potrà essere ancora adottato, come forma di lavoro utile anche a prevenire i contagi, tuttavia sarà necessario stipulare contratti specifici per questa forma di svolgimento delle attività, che non potrà più essere disposta d’urgenza.

L’incognita maggiore è quella che riguarda il green pass. Da aprile è possibile che il green pass non sarà più richiesto all’aperto, durante fiere, eventi o concerti, tuttavia in alcuni luoghi al chiuso potrebbe essere ancora necessario mostrare questa certificazione. Alcune ipotesi vedono l’eliminazione del green pass soprattutto nella sua modalità rafforzata, e per i trasporti.

Tuttavia ancora non si può dire con certezza quali saranno le evoluzioni di questa misura da aprile 2022, per cui si attendono delucidazioni ulteriori.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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