È disponibile la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate da oggi 27 ottobre 2022 entro il 30 novembre 2022.

L’autodichiarazione aiuti di Stato semplificata permette di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12. La “semplificazione” è stata introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 di ieri, 25 ottobre 2022, modificando il modello originario.

Come riporta l’Agenzia delle Entrate:

“se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800.000 euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti”

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che devono essere indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, pertanto è possibile compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A).

Coloro che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Autodichiarazione aiuti di Stato semplificata

La presentazione dell’autodichiarazione aiuti di stato con il modello semplificata potrà avvenire da oggi 27 ottobre 2022 ed entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Se il contribuente si trova nella situazione più frequente, ovvero se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800.000 euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruitiSono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che devono essere indicati. La compilazione semplificata è facoltativa.

Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la casella ES, con la quale se viene barrata:

”consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

La casella ES può essere barrata dai contribuenti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo Quadro temporaneo.

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello ordinario non è tenuto a ripresentarla.

Modello Redditi

L’Agenzia delle Entrate, chiarisce anche che, per gli aiuti previsti nel quadro A del modello in cui sono presenti Settore e Codice attività (campi 5 e 6 del quadro A) è possibile comunicare i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA),è necessario compilare anche i campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” nel riquadro “Dichiarante”. Per questi aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS del modello REDDITI 2022.

Il prospetto aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022 deve essere compilato anche qualora sia barrata la casella ES nella dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo. Non dovendo essere compilato il quadro A, non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività necessarie per non compilare il prospetto del quadro RS.

Nel caso in cu sia già stato inviato il Modello REDDITI 2022 senza l’indicazione degli aiuti, è necessario compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Se comunque l’operatore intende avvalersi della compilazione in forma semplificata occorre presentare il Modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto aiuti di Stato gli aiuti non indicati nel modello.

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