Bonus facciate: a partire dal 2022 potrebbero esserci novità sul bonus, concesso al fine di procedere alla ristrutturazione degli edifici, in specie le facciate esposte su strada. Vediamo cosa c’è da sapere?

Il bonus facciate è un’agevolazione introdotta al fine di consentire l’attività di ristrutturazione. Esso consente di recuperare il 90% dei costi dei lavori realizzati sulla parte esterna degli edifici siti nelle zone A e B, previste dal decreto 1444/1968,. Tuttavia, è notizia piuttosto recente che il legislatore intende intervenire sul bonus facciate, in vista del prossimo anno.

Gli incentivi per le ristrutturazioni sono, infatti, oggetto di attenta analisi da parte del governo Draghi. Tra questi rientra anche il superbonus 110%, che da tempo desta alcune perplessità da parte dei più. Con ogni probabilità, infatti, alla scadenza, prevista per dicembre 2022, non sarà ulteriormente rinnovato, né stabilizzato come agevolazione fissa detraibile.

Vediamo, allora, cosa si prospetta in tema di bonus facciate per il 2022.


Cos’è il bonus facciate?

Preliminarmente ci sembra doveroso fare un piccolo accenno a questo strumento, per poi passare alle novità che lo interesseranno a partire dal prossimo anno.

Questo bonus, invero,nasce strettamente legato all’emergenza sanitaria, come è accaduto per altre forme di sussidio. In quest’ultimo anno, infatti, siamo stati abituati a diversi interventi del legislatore, mirati a garantire degli aiuti alla popolazione. Il tessuto economico, ora che ci avviamo al termine di questa fase emergenziale, ne uscirà sensibilmente compromesso. Proprio per questa ragione che la logica degli incentivi potrebbe non essere più la più adatta.

In tema di bous facciate, questo è stato introdotto dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio). Esso è un’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione deve essere ripartita in modo tale che i costi risultino recuperabili in 10 anni, a meno che non si decida di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Per maggiori informazioni: “Bonus facciate 2021: interventi sulle facciate degli edifici”

Chi può usufruire del bonus?

Il bonus facciate è rivolto ai contribuenti IRPEF e IRES, che vogliano procedere alla ristrutturazione degli immobili di cui sono titolari. Tuttavia, predetti beni devono essere allocati in specifiche aree individuate dal decreto 1444/1968:

La prima zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono:

  • carattere storico;
  • artistico;
  • di particolare pregio ambientale;
  • o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante.

Mentre la seconda, zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte. Sono considerate tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Cosa potrai detrarre?

I soggetti che siano titolari dei predetti immobili, tuttavia, non potranno detrarre qualsiasi spesa di ristrutturazione, ma sono soggetti a vincoli. Infatti, gli interventi in questione devono interessare:

  • rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  • interventi di regolazione termica;
  • spese correlate alla realizzazione dei presenti lavori di ristrutturazioni, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc.

Questi, inoltre, devono interessare le facciate fronte strada, quindi visibili al pubblico.

Come usufruire del bonus facciate?

Per quanto attiene alla modalità di utilizzo del bonus, è opportuno fare, in primo luogo, alcune precisazioni. Infatti, per usufruire dell’agevolazione è necessario adempiere alcuni onere dal punto di vista dei pagamenti.

Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa dovranno effettuare i pagamenti delle spese tramite bonifico bancario o postale e dalla causale del versamento dovrà indicare:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’incentivo potrà poi essere conseguito secondo due modalità alternative:

  • sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

Quali novità?

Veniamo ora alle più recenti novità in tema di bonus facciate. Come abbiamo poc’anzi accennato, i bonus in materia non sono visti con grande favore dal Govero.

Quest’ultimo, infatti, sembra intenzionato a modificarne la disciplina per l’anno futuro. Si sta pensando di semplificare il settore scegliendo di sostituirli con un bonus unico. Tuttavia, se da un lato ciò comporterà un’evidente semplificazione, dall’altro inciderà sul regime. Infatti si intende inserire un’aliquota pari al 75% della spesa sostenuta per gli interventi di ristrutturazione, in sostituzione dell’attuale corrispondente al 90%.

Come dicevamo poc’anzi, inoltre, anche il superbonus 110% non verrà prorogato di un altro anno, né sarà ridefinito come misura fiscale da inserire strutturalmente, sebbene sia stato prorogato per tutti i contribuenti fino al 31 dicembre 2022, in luogo della precedente scadenza del 30 giugno 2022.

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