Tra il 30 novembre e il mese di dicembre sono decine gli appuntamenti fiscali che i contribuenti italiani dovranno affrontare per non incappare in ritardi nei confronti con gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Vera protagonista è la data del 30 novembre, che coincide con il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, oltre che per il versamento degli acconti di imposta, l’invio della autodichiarazione sugli aiuti di Stato, la remissione in bonis per coloro che hanno omesso la comunicazione per la cessione dei bonus edilizi.

Proviamo a fare un po’ di ordine, iniziando con le scadenze imminenti e dando uno sguardo a quello che avverrà nel mese di dicembre.

Scadenze chiave dicembre

  • 16 dicembre 2022: Saldo IMU – Adempimenti IRPEF, contributi INPS, IVA;
  • 27 dicembre 2022: INTRASTAT – Versamento Acconto IVA;
  • 31 dicembre 2022: Dichiarazione IMU.

Dichiarazione dei redditi

Il 30 novembre è il termine ultimo entro cui procedere alla trasmissione della dichiarazione dei redditi 2021 – modello Redditi 2022. A far fronte a questa scadenza sono tutte le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati, mentre per le società di capitali, gli enti non commerciali e il terzo settore, la scadenza riguarda i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, essendo il termine fissato entro l’undicesimo mese dalla chiusura dell’esercizio.

Salvo poche eccezioni, la trasmissione deve essere telematica in via diretta o tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF). Identiche regole e scadenze sono in vigore per la dichiarazione Irap.

Acconti imposte dirette

Entro il 30 novembre vi è anche l’obbligo di versare gli acconti delle imposte dirette (comprese quelle sostitutive) che derivano dalla dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che rispetto allo scorso esercizio sono esonerati dagli acconti IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, le imprese familiari, le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Tutti questi soggetti dovranno dunque procedere esclusivamente al versamento dell’eventuale saldo di imposta, ma non agli acconti per il 2022.

Remissione in bonis

Entro la stessa data del 30 novembre bisognerà anche ricorrere alla remissione in bonis per tutti i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, con riguardo alle comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e non tempestivamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate, circa le spese sostenute nel 2021 e alle opzioni di “cessione differita” delle rate residue riconducibili a spese sostenute nel 2020.

Si ricorda che la stessa ipotesi di remissione in bonis quest’anno vale anche per quanto riguarda la comunicazione per la cessione dei bonus edilizi.

La remissione in bonis presuppone però che il contribuente:

  • abbia tutti i requisiti per beneficare della disciplina agevolativa di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi l’importo pari alla misura minima della sanzione senza possibilità di compensazione.

Ciò posto, la remissione in bonis delle comunicazioni delle opzioni su spese 2021 e delle “cessioni differite” su spese 2020 (che avrebbero dovuto essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 29 aprile, con estensione del termine allo scorso 15 ottobre per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA) si perfeziona mediante:
– presentazione della comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021 (ossia, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022);
– versamento tramite modello F24 della sanzione di 250 euro, non compensabile e non ravvedibile.

Dunque, chiunque voglia regolarizzare la propria posizione, dovrà effettuare la comunicazione entro il 30 novembre e versare contestualmente la sanzione minima di 250 euro usando il modello F24 Elide, e valorizzando codice tributo 8114, codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo 10.

Dichiarazione aiuti di Stato

Sempre il 30 novembre scadono i termini per le dichiarazioni sugli aiuti Covid che le imprese hanno ottenuto nel biennio 2020-21. Per evadere questo obbligo l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello semplificato che permette di evitare di compilare il quadro A con l’elenco degli aiuti percepiti, snellendo in questo modo la procedura di comunicazione.

IMU

Si passa dunque a dicembre: il 16 del mese di dicembre è il termine ultimo per procedere al versamento a saldo dell’IMU dovuta per l’intero 2022, con conguaglio eventuale della prima rata versata. I contribuenti obbligati devono effettuare il pagamento della seconda rata dell’IMU, a seconda delle aliquote stabilite dal proprio Comune.

L’imposta è dovuta dai soggetti che possiedono fabbricati, esclusa l’abitazione principale (se non rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli. Occorre prestare attenzione ai casi di esenzione e di riduzione.

Rispetto allo scorso anno non mutano le modalità di calcolo: il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’anno è effettuato sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto disponibile presso il sito del MEF alla data del 28 ottobre.

Ricordiamo in tal proposito che il 31 del mese di dicembre scade il termine entro cui presentare la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 2021: trattandosi tuttavia di giornata festiva, la scadenza dovrebbe slittare la 2 gennaio 2023, salvo che non intervengano precisazioni differenti da parte del Fisco.

Adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS

Il 16 dicembre 2022 scade il termine degli adempimenti periodici, IVA e contributi INPS, IRPEF. Per quanto riguarda gli adempimenti IRPEF, occorre effettuare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente.

Il codice tributo da utilizzare è 1040. Il periodo di competenza è il mese di novembre 2022.

Acconto IVA

Tra i principali adempimenti di dicembre vi è infine quello del versamento dell’acconto IVA, che scade il 27 dicembre. Il contribuente potrà scegliere se effettuarlo sulla base dello storico (88% del versamento effettuato nel mese o trimestre dell’anno precedente), previsionale (88% dell’IVA che si ritiene di dover versare a dicembre o nel quarto trimestre), analitico (100% dell’importo che risulta sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).

Tutte le scadenze di novembre e dicembre

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i nostri lettori interessati a saperne ancora di più e a consultare l’elenco integrale degli adempimenti fiscali previsti per il 30 novembre e per il mese di dicembre, è a disposizione lo Scadenzario Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

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