Disciplina sanzionatoria del consulente fiscale in relazione ad ipotesi di dolo e colpa grave per pareristica o trasmissione dichiarazioni.
La responsabilità del consulente per danni è limitata ai casi di dolo e colpa grave, soprattutto nelle obbligazioni di risultato relative a problemi complessi. In questi casi, il consulente può invocare la limitazione della responsabilità.
Il concorso di responsabilità del consulente fiscale è un tema di grande importanza nel mondo degli affari. Il consulente fiscale è un professionista che aiuta le aziende e i privati a gestire le loro imposte in modo efficiente e conforme alle normative fiscali. Tuttavia, in alcuni casi, il consulente fiscale può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati ai propri clienti a causa di attività o azioni inadeguate.
Tuttavia, è necessario evidenziare che sono poste delle tutele verso l’attività del professionista, sia per quanto riguarda le attività considerate di maggiore complessità, per le quali mancano chiarimenti ufficiali o interpretazioni, ed anche per l’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre, anche per l’attività di rilascio di pareri è necessario tenere in considerazioni il limiti che riguardano i profili di responsabilità del professionista. Senza alcuna pretesa di esaustività, cercando di essere quanto più possibile pratici e schematici, andiamo ad analizzare, nell’articolo seguente i concetti chiave del concorso di responsabilità del consulente fiscale e le sue implicazioni per i professionisti del settore.
Responsabilità del consulente solo in caso di dolo o colpa grave
Nell’ambito dei rapporti di consulenza, quando l’oggetto della prestazione è un’obbligazione di mezzi, il professionista deve adempiere al proprio incarico con la “diligenza del buon padre di famiglia” dal punto di vista etico e professionale. In particolare, il contributo causale alla consumazione dell’illecito tributario, necessario per la configurazione di una responsabilità a titolo di concorso, assume particolare rilievo nel caso del contribuente che sostiene di aver agito secondo le indicazioni fornitegli da esperto del settore.
Punibilità solo in caso di dolo o colpa grave
| Sul punto, l’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 472/97 (art. 4 del TUS dal 1° gennaio 2026 – rubricato “Colpevolezza“) prevede che “le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave“. Di fatto, viene estesa all’ambito tributario la medesima disposizione in vigore per quanto riguarda la responsabilità civile di cui all’art. 2236 c.c., secondo la quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave“. |
La responsabilità del consulente fiscale per dolo o colpa grave si riferisce alla situazione in cui il consulente agisce in modo intenzionale o con negligenza grave nell’erogazione dei propri servizi. In caso di dolo, il consulente agisce consapevolmente per causare danni al proprio cliente, mentre in caso di colpa grave, agisce con negligenza grave nell’esecuzione delle proprie mansioni.
Abbonati per continuare a leggere
Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com
Abbonamento trimestrale
- Accesso a tutti gli articoli premium
- Guide operative, checklist e modulistica
- Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
- Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonamento annuale
- Accesso a tutti gli articoli premium
- Guide operative, checklist e modulistica
- Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
- Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Sei già abbonato?