Di recente abbiamo avuto modo di analizzare il fenomeno del telemarketing toccando anche, in parte, il tema riferito al registro delle opposizioni.

Nel presente articolo ci concentreremo su questo particolare argomento, analizzeremo la normativa in materia, anche in relazione ai più recenti sviluppi, cercando di capire altresì quali sono i risultati che si è riusciti a raggiungere fino ad ora.

Il Registro delle Opposizioni

Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio pubblico che offre la possibilità agli utenti di opporsi alla ricezione di telefonate e corrispondenza cartacea con finalità commerciali. Iscrivendosi ad esso si dichiara la propria contrarietà a ricevere materiale pubblicitario che sia cartaceo, telefonate promozionali o entrambe le categorie.

E' stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.178/2010, ed è stato poi aggiornato con il DPR numero 149 del 2019 che ne ha ampliato l’ambito di applicazione anche alle comunicazioni pubblicitarie cartacee oltre a quelle telefoniche.

Anche il Codice Privacy, con l’art. 130 comma 3-bis, è intervenuto sul tema, stabilendo che “[…] l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo, in un registro pubblico delle opposizioni”.

Registro delle opposizioni prima e dopo il D.P.R. n. 26 del 27 gennaio 2022

Il Registro pubblico delle opposizioni, come abbiamo già detto, è un servizio gratis e pubblico che, perlomeno fino all’implementazione effettiva delle nuove regole, ovvero a partire dal 27 Luglio 2022, ha funzionato come una blacklist. I numeri e gli indirizzi inseriti al suo interno infatti non potevano essere utilizzati dagli operatori e dai loro call center per finalità commerciali.

Quindi, se un numero era presente nel RPO, un’azienda non avrebbe potuto utilizzarlo per telefonare all’intestatario e proporre prodotti o promozioni o servizi: iscrivendosi dunque al Registro pubblico delle opposizioni si chiudevano le porte a ogni contatto per fini commerciali.

Con la riforma approvata a Gennaio 2022, si è puntato di fatto ad una semplificazione delle procedure e ad un ampliamento dell’area di applicazione del Registro delle opposizioni: è stata infatti consentita la registrazione allo stesso anche ai numeri di cellulare.

Inoltre, attraverso il nuovo registro delle opposizioni (RPO), i contraenti, tramite l’iscrizione di una o più numerazioni fisse o mobili allo stesso, revocano tutti i consensi (precedentemente espressi) al marketing diretto, sia esso effettuato per posta cartacea, telefono con operatore o tramite chiamate...

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