Scadenza versamento saldo imposte 2022 e primo acconto 2023 alla cassa il 20 luglio per contribuenti ISA e forfettari. Pagamento con maggiorazione dello 0,40 tra il 21 ed il 31 luglio.

Siamo agli sgoccioli per il versamento delle imposte sui redditi derivanti da imprenditori e professionisti per i quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti che operano in regime forfettario. Questi contribuenti hanno la possibilità di effettuare i versamenti di imposte sui redditi ed IVA entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. Si tratta del saldo delle imposte sui redditi ed IVA relativo al 2023, ed il primo acconto delle imposte per il 2023. A prevedere la proroga, rispetto alla scadenza ordinaria dello scorso 30 giugno, è stato il D.L. 51/2023. Previsto anche il rinvio al 30 settembre 2023, dal previsto 30 giugno 2023, del versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività. Lo slittamento, è opportuno ricordare, riguarda i professionisti e le piccole imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Da un lato ci sono coloro che non sono titolari di partita IVA chiamati ad adempiere entro il 30 giugno al fine di non vedersi maggiorato l’importo e da un lato ci sono i soggetti titolari di partita IVA, ed i relativi soci, i quali nel rispetto delle condizioni sono legittimati a versare al 20 luglio 2023 senza maggiorazioni.

Potranno beneficiare della proroga al 20 luglio coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, possono beneficiarne “i soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” aventi i medesimi requisiti.

Proroga versamenti al 20 luglio per contribuenti ISA

La proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2023 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA riguarda imprenditori e professionisti che applicano gli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario o al regime dei minimi. Pertanto, le scadenze per il versamento delle imposte sui redditi ed IVA sono le seguenti:

  • Entro il 20 luglio 2023 senza maggiorazione;
  • Tra il 21 luglio ed il 31 luglio 2023 con applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione a quest’ultimo punto, considerato che i giorni tra il 21 ed il 31 luglio sono 11 si deve applicare una maggiorazione dello 0,03636% (1/11 dello 0,40%) per ogni giorni di ritardo fino all’undicesimo (con la maggiorazione dello 0,40%).

Soggetti interessati alla proroga

I soggetti interessati alla proroga, in particolare prevede che lo slittamento trova applicazione ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ugualmente agli scorsi anni, la proroga trova applicazione ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/17;
  • Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Inoltre, viene chiarito nel comunicato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • Presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
  • Applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della Legge n. 190/14 e ss.mm.;
  • Applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del D.L. n. 98/11 (c.d. “contribuenti minimi”).

La proroga riguarda anche coloro che:

  • Partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • Devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Restano esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari secondo quanto disposto dagli artt. 32 ss. del TUIR (vedasi la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, ossia:

  • Il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • Il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • Il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • Il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • Le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • Il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • L’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga al 20 luglio si estende al versamento del saldo IVA 2022, se non è stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.

Scadenziario dei pagamenti risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti ISA

Di seguito il nuovo scadenzario dei pagamenti previsto in caso di rateazione, come riportata dalla FAQ del 6 luglio 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti titolari di partita IVA senza maggiorazione

n. ratascadenzainteressi %
1 (**)giovedì 20 luglio 2023 
2lunedì 21 agosto 20230,29
3lunedì 18 settembre 20230,62
4lunedì 16 ottobre 20230,95
5giovedì 16 novembre 20231,28

Soggetti titolari di partita IVA con maggiorazione

n. ratascadenzainteressi %
1 (**)lunedì 31 luglio 2023 
2lunedì 21 agosto 20230,18
3lunedì 18 settembre 20230,51
4lunedì 16 ottobre 20230,84
5giovedì 16 novembre 20231,17

(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.

Soggetti non titolari di partita IVA senza maggiorazione

n. ratascadenzainteressi %
1 (**)giovedì 20 luglio 2023 
2lunedì 31 luglio 20230,11
3giovedì 31 agosto 20230,44
4lunedì 2 ottobre 20230,77
5martedì 31 ottobre 20231,10
6giovedì 30 novembre 20231,43

Soggetti non titolari di partita IVA con maggiorazione

n. ratascadenzainteressi %
1 (**)lunedì 31 luglio 2023 
2lunedì 31 luglio 2023 
3giovedì 31 agosto 20230,33
4lunedì 2 ottobre 20230,66
5martedì 31 ottobre 20230,99
6giovedì 30 novembre 20231,32

(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.

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